§ 2.4.71 - L.R. 27 aprile 2012, n. 18.
Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:27/04/2012
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 3.  Esercizio associato delle funzioni e dei servizi
Art. 4.  Unione di comuni
Art. 5.  Convenzione
Art. 6.  Consorzi
Art. 7.  Individuazione delle aree geografiche omogenee
Art. 8.  Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale
Art. 9.  Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 10.  Contributi
Art. 11.  Supporto formativo e tecnico-organizzativo
Art. 12.  Registro regionale delle forme di gestione associata
Art. 13.  Disposizioni finanziarie
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 15.  Disposizioni transitorie relative alle comunità montane
Art. 16.  Abrogazioni
Art. 17.  Dichiarazione di urgenza


§ 2.4.71 - L.R. 27 aprile 2012, n. 18.

Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

(B.U. 4 maggio 2012, n. 35)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dell’articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

a) il processo di riordino territoriale attraverso l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;

b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

c) la promozione ed il sostegno dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.

 

CAPO II

Esercizio associato di funzioni e servizi

 

     Art. 2. Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono obbligati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici loro spettanti in base alla legislazione vigente, secondo la disciplina prevista dall’articolo 16, commi da 1 a 18, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e dalla presente legge.

2. Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti qualora compresi nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui ai commi 1 e 2, nonché dell’articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.

 

     Art. 3. Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni [1].

2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all’entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata.

 

CAPO III

Forme di esercizio associato

 

     Art. 4. Unione di comuni

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.

3. Lo statuto dell’unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall’unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l’unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell’unione.

4. [Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell’esercizio associato] [2].

5. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’unione può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’unione del personale comandato o trasferito.

 

     Art. 5. Convenzione

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell’esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio delle funzioni e dei servizi.

3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

 

     Art. 6. Consorzi

1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all’entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l’esercizio di un’unica funzione o servizio.

 

CAPO IV

Piano di riordino territoriale

 

     Art. 7. Individuazione delle aree geografiche omogenee

1. Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate nell’allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche omogenee:

a) area montana e parzialmente montana;

b) area ad elevata urbanizzazione;

c) area del basso Veneto;

d) area del Veneto centrale.

 

     Art. 8. Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale

1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;

b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;

c) contiguità territoriale;

d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:

1) area montana e parzialmente montana: almeno 3.000 abitanti [3];

2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;

3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;

4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l’esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell’articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all’articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12.

10.La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.

 

CAPO V

Incentivazioni per le gestioni associate

 

     Art. 9. Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di riordino territoriale, i criteri di accesso agli incentivi anche ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 8, comma 3.

2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

a) preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative;

b) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associativepreviste nel piano di riordino territoriale;

c) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;

d) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al numero di comuni associati, o al numero di funzioni gestite.

3. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni;

c) convenzioni;

d) altre forme di esercizio associato;

e) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale.

 

     Art. 10. Contributi

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione dei seguenti contributi:

a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;

b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni [4].

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l’erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell’associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione di contributi specificifinalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni oa concorso delle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni [5].

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge [6].

 

     Art. 11. Supporto formativo e tecnico-organizzativo

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni di comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

a) assistenza giuridico-amministrativa;

b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l’altro, la condivisione di esperienze e l’approfondimento delle conoscenze.

 

CAPO VI

Anagrafe delle forme di gestione associata

 

     Art. 12. Registro regionale delle forme di gestione associata

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.

2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’articolo 10, comma 3 e dell’articolo 11, quantificati in euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2012, euro 800.000,00 per l’esercizio 2013 ed euro 800.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali”, la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione degli articoli 9 e 10, comma 1, lettera b), quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”, la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

 

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.

2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni, aree e territori montani o similari s’intende riferito ai comuni ricadenti nell’area geografica omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Nelle more dell’approvazione del piano di riordino territoriale di cui all’articolo 8 e solo per l’esercizio 2012, gli incentivi per le gestioni associate sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

4. Sono fatte salve le unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se adeguatamente dimensionate.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie relative alle comunità montane [7]

[1. I comuni appartenenti a comunità montane possono continuare ad esercitare in forma associata esclusivamente le funzioni e i servizi già conferiti, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 le funzioni e i servizi di cui al comma 1 sono esercitati dai comuni o dalle eventuali forme associative cui gli stessi aderiscano.]

 

     Art. 16. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2013, che continuano ad essere disciplinati dal medesimo articolo 6;

b) gli articoli 10, 11, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”;

2. All’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole “o a seguito del decorso di un decennio dalla costituzione dell’unione dei comuni” sono soppresse.

 

     Art. 17. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2017, n. 32.

[3] Numero così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[4] Comma inserito dall'art. 67 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[6] Comma inserito dall'art. 67 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 e dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.