§ 2.4.88 - L.R. 3 ottobre 2017, n. 32.
Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:03/10/2017
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.4.88 - L.R. 3 ottobre 2017, n. 32.

Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

(B.U. 6 ottobre 2017, n. 95)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

1. Il comma 4, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.