Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 03/10/2017 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 2.4.88 - L.R. 3 ottobre 2017, n. 32.
Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
(B.U. 6 ottobre 2017, n. 95)
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 4, dell’articolo 4, della
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.