Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 28/12/2012 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni [...] |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 2.4.75 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 49.
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”
(B.U. 31 dicembre 2012, n. 110)
Art. 1. Modifica della
1. Alla
a) il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della
b) dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della
c) il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del
e) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della
“d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 15 della
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.