Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 30/01/2020 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 5. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 7 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 10 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. |
Art. 11. Norma transitoria. |
Art. 12. Abrogazioni. |
Art. 13. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. |
Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 2.4.100 - L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
(B.U. 4 febbraio 2020, n. 15)
Art. 1. Modifica all’articolo 3 della
1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 3, della
“c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all’interno di altro comune contiguo;”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
3. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all’articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.”.
4. Al comma 6 dell’articolo 4 della
5. Al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. La rubrica dell’articolo 5 della
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell’articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell’ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguardi l’iniziativa di fusione tra:
a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all’unanimità dei consiglieri votanti, l’iniziativa di fusione;
b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;
c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell’esercizio associato di funzioni e di servizi.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 5 della
6. Al comma 3 bis dell’articolo 5 della
7. Al comma 4 dell’articolo 5 della
8. Al comma 5 dell’articolo 5 della
9. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della
“5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici.”.
10. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 5 della
“5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1, dell’articolo 6, della
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
4. Il comma 5 bis dell’articolo 6 della
“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:
a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;
b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;
c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.
Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.”.
5. Al comma 5 ter, dell’articolo 6, della
Art. 5. Modifica all’articolo 7 della
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Al comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 dopo le parole: “sono assunte” e prima delle parole: “a maggioranza dei consiglieri assegnati” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis. Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati.
1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi.
2. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati.”.
Art. 7. Inserimento dell’articolo 7 ter nella
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. Dopo l’articolo 7 bis della
“Art. 7 ter. Procedimento speciale di fusione per incorporazione.
1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall’articolo 7, preceduta dall’espletamento del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 1, comma 130, della
2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun comune interessato all’incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest’ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell’esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.
4. Il referendum, svolto nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni operative.
7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.
8. A fronte dell’esito dei referendum i comuni interessati alla procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere con l’approvazione dell’istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale. L’istanza attesta l’avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.
9. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.
10. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Spese per lo svolgimento dei referendum.
1. Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali.”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni.
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla
2. Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
b) superamento della frammentazione territoriale;
c) contiguità territoriale;
d) omogeneità economico, sociale e culturale;
e) rispetto di soglie demografiche minime;
f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali.”.
Art. 10. Inserimento dell’articolo 10 ter nella
1. Dopo l’articolo 10 bis della
“Art. 10 ter. Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione della previsione di definizione del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni di cui all’articolo 10 bis della presente legge, la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui all’articolo 10 bis.”.
Art. 11. Norma transitoria.
1. Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della
Art. 12. Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 14 bis e 22 della
Art. 13. Modifica all’articolo 10 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni.”.
Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.