§ 2.4.18 - Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:24/12/1992
Numero:25


Sommario
Art. 1.  L'oggetto e le finalità.
Art. 2.  I diversi procedimenti legislativi.
Art. 3.  Le fattispecie possibili.
Art. 4.  L'iniziativa legislativa.
Art. 5.  Procedimento e giudizio di meritevolezza
Art. 6.  Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum.
Art. 7.  Le delibere comunali.
Art. 7 bis.  Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati.
Art. 7 ter.  Procedimento speciale di fusione per incorporazione.
Art. 8.  Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni.
Art. 8 bis.  Spese per lo svolgimento dei referendum.
Art. 9.  I municipi.
Art. 10.  L'unione di comuni.
Art. 10 bis.  Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni.
Art. 10 ter.  Norma di prima applicazione.
Art. 11.  I contenuti.
Art. 12.  I criteri.
Art. 13.  Il procedimento.
Art. 14.  L'efficacia.
Art. 14 bis.  Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
Art. 15.  L'iniziativa comunale.
Art. 16.  Il parere regionale.
Art. 17.  Successione di comuni.
Art. 18.  Fusione o separazione delle rendite e passività.
Art. 19.  Regolamento di confini e apposizione di termini.
Art. 20.  Termini, direttive, vigilanza e spese.
Art. 20 bis.  Vigenza degli atti regolamentari.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Norma transitoria.
Art. 23.  Abrogazione.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.18 - Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

(B.U. n. 127 del 24 dicembre 1992).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. L'oggetto e le finalità.

     1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonchè il mutamento delle denominazioni dei comuni.

     2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

     a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;

     b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

 

     Art. 2. I diversi procedimenti legislativi.

     1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.

     2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Capo II

Le variazioni comunali

 

Sezione I

Il procedimento

 

     Art. 3. Le fattispecie possibili.

     1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:

     a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;

     b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni [1];

     c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all’interno di altro comune contiguo [2];

     d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

     2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

     3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

 

     Art. 4. L'iniziativa legislativa.

     1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all’art. 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all’articolo 10 bis [3].

     2. Quando, ai lini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel Primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto [4].

     3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

     4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

     5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all’articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale [5].

     6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall'art. 20 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la reazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali economiche che sono alla base della proposta [6].

     6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 aprile dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati [7].

 

     Art. 5. Procedimento e giudizio di meritevolezza [8].

     1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell’articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell’ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguardi l’iniziativa di fusione tra:

a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all’unanimità dei consiglieri votanti, l’iniziativa di fusione;

b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;

c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni [9].

     1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell’esercizio associato di funzioni e di servizi [10].

     2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo [11].

     3. Al fine dell’espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinchè questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma [12].

     3 bis. Qualora i Consigli comunali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso [13].

     4. Il voto negativo del Consiglio regionale comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale [14].

     5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale [15].

     5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici [16].

     5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati [17].

 

     Art. 6. Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum. [18]

     1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale [19].

     2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

     3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo [20].

     3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi [21].

     4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

     5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

     5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:

a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;

b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;

c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.

Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi [22].

     5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione [23].

 

     Art. 7. Le delibere comunali.

     1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a maggioranza dei consiglieri assegnati [24].

     2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonchè ai pareri.

     3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonchè alle eventuali controdeduzioni del comune.

     4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

 

     Art. 7 bis. Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati. [25]

     1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi.

     2. Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati.

 

     Art. 7 ter. Procedimento speciale di fusione per incorporazione. [26]

     1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall’articolo 7, preceduta dall’espletamento del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

     2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun comune interessato all’incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest’ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell’esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

     3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

     4. Il referendum, svolto nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

     5. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

     6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni operative.

     7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

     8. A fronte dell’esito dei referendum i comuni interessati alla procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere con l’approvazione dell’istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale. L’istanza attesta l’avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

     9. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.

     10. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6.

 

     Art. 8. Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni.

     1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

     2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

 

     Art. 8 bis. Spese per lo svolgimento dei referendum. [27]

     1. Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l’iniziativa sia assunta, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali.

 

Sezione Il

I municipi e le unioni di comuni

 

     Art. 9. I municipi.

     1. Può essere istituito un municipio:

     a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;

     b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

     2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

     3. Il municipio e istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

     4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

 

     Art. 10. L'unione di comuni. [28]

     [1. L'unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

     2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

     3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

     4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.]

 

     Art. 10 bis. Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni. [29]

     1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, predispone il programma di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

     2. Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;

b) superamento della frammentazione territoriale;

c) contiguità territoriale;

d) omogeneità economico, sociale e culturale;

e) rispetto di soglie demografiche minime;

f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali.

 

     Art. 10 ter. Norma di prima applicazione. [30]

     1. In sede di prima applicazione della previsione di definizione del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni di cui all’articolo 10 bis della presente legge, la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui all’articolo 10 bis.

 

Sezione III

Il programma

 

     Art. 11. I contenuti. [31]

     1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'art. 1, la Regione adotta apposito programma.

     2. Il programma individua:

     a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;

     b) [i Comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana] [32];

     c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune [33].

     3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.

 

     Art. 12. I criteri. [34]

     1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

     a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'art. 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;

     b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi (della lett. b) dell'art. 3:

     1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

     2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;

     3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originati;

     c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 3, che sia valutata:

     1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio- sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;

     2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;

     3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;

     4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

     2. [Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:

     a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;

     b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:

     1) appartenenza ad una comunità montana;

     2) numero dei comuni interessati;

     3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;

     4) partecipazione ad una unione di comuni] [35].

 

     Art. 13. Il procedimento. [36]

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

     2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

     Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.

     3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto e a norma dell'art. 4.

 

     Art. 14. L'efficacia. [37]

     1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.

     2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 5 nè al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'art. 6, comma 4.

     3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.

 

     Art. 14 bis. Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana. [38]

     1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.

     2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.

     3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11.

 

Capo III

Variazione delle circoscrizioni provinciali

 

     Art. 15. L'iniziativa comunale.

     1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.

     2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.

     3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:

     a) l'elenco dei comuni interessati all istituzione della nuova Provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;

     b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;

     c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;

     d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

     4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

 

     Art. 16. Il parere regionale.

     1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.

     2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.

     3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

 

Capo IV

Delega alle province

 

     Art. 17. Successione di comuni.

     1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

 

     Art. 18. Fusione o separazione delle rendite e passività.

     1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

 

     Art. 19. Regolamento di confini e apposizione di termini.

     1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.

     2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 20. Termini, direttive, vigilanza e spese.

     1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.

     2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.

     3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.

     4. La Giunta regionale trasferisce alle province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

 

     Art. 20 bis. Vigenza degli atti regolamentari. [39]

     1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     - per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13;

     - per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, al cap. 3474 di nuova istituzione denominato (Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni);

     - per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

 

Capo V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 22. Norma transitoria. [40]

     1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 2 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[9] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2001, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[10] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61, già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[16] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[17] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[18] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61, dall'art. 4 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61 e sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2001, n. 21.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[21] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2013, n. 22 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[23] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2017, n. 2 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[24] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 2001, n. 21 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[25] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[26] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[27] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[28] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18.

[29] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[30] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[31] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[32] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18.

[33] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18.

[34] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[35] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18.

[36] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[37] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[38] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.

[39] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 settembre 1994, n. 61.

[40] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 gennaio 2020, n. 3.