§ 3.5.c - L.R. 6 gennaio 1979, n. 6.
Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:06/01/1979
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.5.c - L.R. 6 gennaio 1979, n. 6. [1]

Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC.

(B.U. 10 gennaio 1979, n. 2).

 

Art. 1.

     1. La regione, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 48 dello statuto, assume una partecipazione nella società denominata «Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC».

     2. La partecipazione regionale è assunta in relazione alla presenza nei programmi di attività della società di iniziative specificamente rivolte ad assicurare, in attuazione dell'art. 3 dello statuto regionale, lo sviluppo tecnologico ad enti ed aziende operanti nei settori organici di competenza regionale indicati dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Per contribuire alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma la regione concede alla società per il quadriennio 1978- 1981 un contributo determinato ai sensi del successivo art. 3.

     4. La società deve inviare annualmente alla regione una relazione illustrativa del bilancio che evidenzi le modalità di utilizzo del contributo regionale e l'effettiva destinazione del contributo stesso ai settori di competenza regionale.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato è autorizzato, previa deliberazione del consiglio regionale, a compiere tutti gli atti necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla società e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

 

     Art. 3.

     1. Per la partecipazione della regione al CESTEC, prevista dal primo e secondo comma del precedente articolo 1, è autorizzata per l'anno 1978, la spesa di lire 100 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante impiego di pari quota del fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

     3. Per la concessione dei contributi annuali al CESTEC, previsti dal terzo comma del precedente articolo 1, è autorizzata nel triennio 1979-1981 la spesa complessiva di lire 1.200 milioni.

     4. Le quote annuali di spesa relative ai singoli esercizi sono determinate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     5. L'onere derivante dal precedente terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-1981 approvato con L.R. 21 giugno 1978, n. 41, voce 3.4.2 «Assistenza tecnologica alle piccole e medie imprese» allegato esplicativo 3.4.2.1 «Interventi per l'assistenza tecnologica alle piccole e medie imprese», previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 4.

     1. In conseguenza delle determinazioni di cui al precedente articolo 3, allo stato di previsione della spesa del bilancio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 è ridotta di lire 100 milioni;

     - al titolo II, sezione VI, rubrica 2ª è istituita la sottorubrica «Assistenza tecnica, diffusione tecnologica e sostegno delle piccole e medie industrie» ed il capitolo 262300, cat. 8ª con la denominazione «Partecipazione al centro lombardo per l'assistenza tecnologica e produttiva» e con la dotazione di lire 100 milioni.

     2. In relazione a quanto disposto dal terzo e quarto comma del precedente articolo 3, è autorizzata l'iscrizione nello stato della spesa dei bilanci relativi agli esercizi 1979, 1980 e 1981 di un capitolo avente la seguente denominazione: «Contributo al CESTEC, quale concorso della regione alla realizzazione di iniziative volte ad assicurare lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese lombarde».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.