Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 30/01/2024 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 4.3.95 - L.R. 30 gennaio 2024, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori.
(B.U. 2 febbraio 2024, n. 17)
Art. 1. Modifiche all’articolo 41 della
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 42 della
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.