§ 4.3.95 - L.R. 30 gennaio 2024, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:30/01/2024
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.3.95 - L.R. 30 gennaio 2024, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori.

(B.U. 2 febbraio 2024, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, le parole: “dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: “Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 41 per poter essere incaricati” e le parole: “deve essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.