Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 26/11/2004 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". |
Art. 2. Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni. |
Art. 3. Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. |
§ 4.3.59 - L.R. 26 novembre 2004, n. 30.
Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).
Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 49 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della
Art. 2. Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 3. Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 32 della
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale [6].
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica [7].
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 129.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
[3] Comma così modificato dall’art. 25 della
[4] Comma inserito dall’art. 25 della
[5] Comma inserito dall’art. 25 della
[6] Comma inserito dall’art. 25 della
[7] Comma inserito dall’art. 25 della