§ 4.3.59 - L.R. 26 novembre 2004, n. 30.
Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:26/11/2004
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Art. 2.  Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
Art. 3.  Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.


§ 4.3.59 - L.R. 26 novembre 2004, n. 30.

Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

(B.U. 30 novembre 2004, n. 121).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

     1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "sino alla stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo articolo 49 [1].

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

     1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006. [2]

     2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.

     3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1 [3].

     3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei servizi minimi complessivamente esercitati [4].

     3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 [5].

     3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale [6].

     3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica [7].


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 129.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[3] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[4] Comma inserito dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[5] Comma inserito dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[6] Comma inserito dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[7] Comma inserito dall’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.