Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.13 foreste e territori montani |
Data: | 08/07/2002 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d’Aosta). |
Art. 3. (Stemma e gonfalone). |
Art. 4. (Struttura del Corpo forestale). |
Art. 5. (Organico del Corpo forestale). |
Art. 6. (Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). |
Art. 7. (Commissione del Corpo forestale). |
Art. 8. (Corsi di specializzazione e aggiornamento). |
Art. 9. (Passaggio ad altre funzioni e ad altri organici). |
Art. 10. (Modificazione all’articolo 28 della l.r. 45/1995). |
Art. 11. (Assegnazioni, mobilità e distacco). |
Art. 12. (Riconoscimenti). |
Art. 13. (Disciplina). |
Art. 14. (Censura). |
Art. 15. (Riduzione temporanea dello stipendio). |
Art. 16. (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni). |
Art. 17. (Destituzione dal Corpo forestale). |
Art. 18. (Comando delle stazioni forestali). |
Art. 19. (Ispezioni alle stazioni forestali). |
Art. 20. (Attività di servizio e servizio sul territorio). |
Art. 21. (Continuità del servizio e reperibilità). |
Art. 22. (Alloggi di servizio). |
Art. 23. (Partecipazione ad attività sportive). |
Art. 24. (Uniforme e vestiario). |
Art. 25. (Armamento). |
Art. 26. (Equipaggiamento personale). |
Art. 27. (Martello forestale). |
Art. 28. (Radio ricetrasmittenti). |
Art. 29. (Tesserino di riconoscimento). |
Art. 30. (Disposizione di coordinamento). |
Art. 31. (Rinvio). |
Art. 32. (Abrogazioni). |
Art. 33. (Disposizioni transitorie). |
Art. 34. (Dotazione organica). |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie). |
§ 5.13.35 - L.R. 8 luglio 2002, n. 12. [1]
Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.
(B.U. 30 luglio 2002, n. 32).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, già istituito con la
2. Il Corpo forestale valdostano assume la denominazione di Corpo forestale della Valle d’Aosta.
Art. 2. (Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d’Aosta).
1. Ai sensi dell’articolo 1 del
2. Il Corpo forestale opera nell’ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agrosilvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell’ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla valorizzazione, alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.
3. In particolare, spettano al Corpo forestale:
a) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;
b) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico;
c) la sorveglianza e la prevenzione dell’inquinamento delle acque e del suolo;
d) la polizia forestale e ambientale;
e) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;
f) l’attività di polizia giudiziaria;
g) la sorveglianza e l’applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;
h) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali protette;
i) il coordinamento dell’attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
j) la prevenzione e la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
k) il concorso nelle attività di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della
l) il concorso nel monitoraggio della rete escursionistica;
m) il concorso nel rilievo di dati climatici e nivologici;
n) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della
4. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, il Corpo forestale può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.
4 bis. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa del Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il Comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali circa i risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti [2].
Art. 3. (Stemma e gonfalone).
1. Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone raffigurante lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Lo stemma e il gonfalone identificano il Corpo forestale e sono utilizzati nelle occasioni e nelle circostanze ufficiali alle quali partecipano i rappresentanti del Corpo.
CAPO II
STRUTTURA ED ORGANICO
Art. 4. (Struttura del Corpo forestale).
1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta è inquadrato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali [3].
1 bis. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente che assume la qualifica di Comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o di impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto da altro dirigente, che assume la denominazione di Vicecomandante del Corpo forestale. Il Comandante, in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline giuridico-economiche o agrario-forestali, e il Vicecomandante del Corpo forestale sono nominati ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della
1 ter. Nell'esercizio dei suoi compiti, il Comandante del Corpo forestale è coadiuvato, oltre che dal Vicecomandante, dai funzionari forestali, che assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il restante personale [5].
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale è definita ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 5. (Organico del Corpo forestale).
1. Il personale del Corpo forestale è inquadrato nel ruolo unico regionale ed appartiene all’organico di cui all’articolo 26, comma 1, lettera c), della
2. L’organico di cui al comma 1 si compone di:
a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo del Comandante e del Vicecomandante, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali [7];
b) personale che svolge attività tecnico-operativa ed amministrativo-contabile.
3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale [8].
CAPO III
DISCIPLINA GENERALE DEL PERSONALE
Art. 6. (Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).
1. Per l’esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all’articolo 2, il personale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) il Comandante e il Vicecomandante del Corpo forestale;
b) i funzionari forestali;
c) gli ispettori forestali;
d) i sovrintendenti forestali [9].
3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere [10].
4. Per l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, il personale di cui ai commi 2 e 3 riveste altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita secondo le modalità previste dall’articolo 14 della
5. Nell’ambito degli istituti contrattuali, si tiene conto della qualifica di cui al comma 4, anche ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici accessori.
Art. 7. (Commissione del Corpo forestale).
1. E’ istituita la Commissione del Corpo forestale, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di:
a) scelta dei capi di vestiario, equipaggiamento e modalità di assegnazione agli appartenenti al Corpo forestale;
b) individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale;
c) riconoscimenti da conferire al personale forestale ai sensi dell’articolo 12.
2. La Commissione è composta dal dirigente competente, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei funzionari forestali, da un rappresentante dei marescialli forestali, da un rappresentante dei brigadieri forestali e da un rappresentante delle guardie forestali, designati, ogni tre anni, dagli appartenenti ai citati profili professionali.
3. La Commissione è nominata con decreto dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali e dura in carica tre anni; nel decreto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti, designati ai sensi del comma 2, che sostituiscono i componenti effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento.
4. La Commissione è convocata dal presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri o formulare le proposte di cui al comma 1; la Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione non comporta l’attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.
Art. 8. (Corsi di specializzazione e aggiornamento).
1. Al fine di assicurare l’acquisizione di conoscenze specialistiche e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo forestale, l’amministrazione regionale promuove la partecipazione ed organizza, anche in collaborazione con altri enti, appositi corsi di formazione e di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria.
Art. 9. (Passaggio ad altre funzioni e ad altri organici).
1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali non più idonei al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell’idoneità psicofisica, ma ancora idonei al servizio sedentario sono assegnati nell’ambito del personale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ovvero sono trasferiti agli organici del ruolo unico regionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della
1 bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il personale dell'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere è assegnato all'area amministrativo-contabile o trasferito agli organici del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della
Art. 10. (Modificazione all’articolo 28 della
1. Il comma 10 dell’articolo 28, della
(Omissis).
2. Dopo il comma 10 dell’articolo 28 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 10bis dell’articolo 28 della
(Omissis).
Art. 11. (Assegnazioni, mobilità e distacco).
1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal Comandante del Corpo forestale, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti con regolamento regionale e delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali [13].
1 bis. [Alla mobilità per esigenze organizzative, compresi i casi di accertata incompatibilità ambientale, del personale forestale di cui al comma 1 provvede il dirigente del Corpo forestale di più alto livello] [14].
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della
Art. 12. (Riconoscimenti).
1. Al personale forestale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti:
a) encomio solenne;
b) encomio;
c) lode.
2. L’encomio solenne è conferito al dipendente che, in operazioni di particolare importanza o ad elevato rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L’encomio è conferito al dipendente che, impegnandosi notevolmente in un importante compito istituzionale, abbia dimostrato spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti d’istituto.
4. La lode è conferita quale riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti d’istituto.
5. I riconoscimenti sono conferiti dal Presidente della Regione, su proposta della Commissione di cui all’articolo 7, in occasione dell’annuale manifestazione celebrativa dell’istituzione del Corpo forestale.
6. La manifestazione celebrativa dell’istituzione del Corpo forestale è organizzata ogni anno allo scopo di promuovere la valorizzazione, la sensibilizzazione e la divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, nonché l’attività svolta dal personale forestale nell’ambito della sorveglianza, della tutela e della gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano e delle risorse naturali in genere.
7. Al personale del Corpo forestale possono essere inoltre conferiti distintivi d’onore per i riconoscimenti di cui al presente articolo e distintivi di specialità, alla cui individuazione, unitamente ai relativi criteri di attribuzione, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
CAPO IV
DISCIPLINA
Art. 13. (Disciplina).
1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali del Corpo forestale sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale del ruolo unico regionale, integrate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.
Art. 14. (Censura).
1. La censura è inflitta per:
a) aver svolto, senza giustificato motivo, un’attività di servizio diversa da quella assegnata;
b) deviazione, senza giustificato motivo, dall’itinerario di servizio assegnato;
c) alterazione o modificazione dell’uniforme o del tesserino di riconoscimento e negligenza nella loro cura;
d) uso non autorizzato dell’abito civile in servizio;
e) negligenza nella cura e nella tenuta degli automezzi, degli strumenti e dell’equipaggiamento in dotazione;
f) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
g) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.
Art. 15. (Riduzione temporanea dello stipendio).
1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
a) contegno scorretto verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;
b) incuria e negligenza nella cura e nella tenuta delle armi in dotazione;
c) omesso rapporto sulle omissioni e sulle mancanze dei dipendenti;
d) esercizio della caccia e della pesca nell’ambito territoriale della circoscrizione della stazione forestale nella quale si presta servizio;
e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
f) abuso di bevande alcoliche;
g) recidiva dei fatti che dettero luogo a censura.
2. La riduzione temporanea dello stipendio non può essere superiore ad un quinto dello stipendio stesso, non può avere durata superiore a sei mesi e non esonera dal servizio.
Art. 16. (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni).
1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio stesso;
b) uso di sostanze stupefacenti;
c) parzialità, ingiustizia palese, contegno abitualmente scorretto e qualunque abuso di autorità verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;
d) uso illecito del martello forestale al fine di procurare a sé o ad altri ingiusti vantaggi;
e) recidiva dei fatti che dettero luogo alla riduzione temporanea dello stipendio.
2. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, non può avere durata superiore a sei mesi e comporta l’allontanamento dal servizio.
Art. 17. (Destituzione dal Corpo forestale).
1. La destituzione è inflitta per:
a) aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi previsti dalle leggi della cui applicazione sono specificamente incaricati gli appartenenti al Corpo forestale;
b) ubriachezza abituale e uso abituale di sostanze stupefacenti.
CAPO V
ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Art. 18. (Comando delle stazioni forestali).
1. Il comando delle stazioni forestali è affidato a marescialli forestali che assumono la denominazione di comandanti di stazione, individuati dal dirigente competente.
2. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario è svolto con priorità da altri ispettori forestali ovvero da brigadieri forestali, che assumono la denominazione di vicecomandanti di stazione, individuati dal dirigente competente [15].
3. In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di comandante è attribuito con priorità ad un ispettore forestale ovvero ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, alla medesima stazione forestale o ad altra sede, sino alla copertura del posto. L’attribuzione del comando di stazione è disposta con provvedimento motivato del dirigente competente. L’esercizio temporaneo del comando di stazione non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva dello stesso [16].
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale [17].
Art. 19. (Ispezioni alle stazioni forestali).
1. Le ispezioni alle stazioni forestali sono effettuate, ove possibile con cadenza semestrale, dai dirigenti del Corpo forestale o da funzionari forestali a ciò delegati, allo scopo di accertare il regolare funzionamento delle stazioni forestali, con particolare riguardo allo svolgimento dell’attività di servizio, alla tenuta dell’attrezzatura e degli automezzi in dotazione e al rispetto delle norme attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 20. (Attività di servizio e servizio sul territorio).
1. L’attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato alle stazioni forestali, è effettuata secondo le direttive impartite dal comandante della stazione medesima, sulla base di quelle più generali dettate dal dirigente competente.
2. L’attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato agli uffici della sede centrale, è effettuata, di norma, secondo gli orari e nel rispetto delle disposizioni generali vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale, fatte salve le particolari esigenze di servizio.
3. Il servizio svolto sul territorio dal personale di cui al comma 1 deve essere assicurato in orario notturno e nei giorni festivi ed è prolungato, oltre il normale orario di lavoro, ogniqualvolta occorra concludere operazioni ed interventi concernenti l’attività di servizio.
4. Il comandante della stazione forestale ha l’obbligo di partecipare allo svolgimento del servizio esterno, compatibilmente con la disponibilità del personale assegnato alla stazione e con l’adempimento degli altri compiti affidatigli.
Art. 21. (Continuità del servizio e reperibilità).
1. Per la particolare natura dei compiti attribuiti al Corpo forestale, l’attività di servizio riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza.
2. L’efficienza e la tempestività nello svolgimento dell’attività di servizio è altresì garantita dall’obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione.
Art. 22. (Alloggi di servizio).
1. Al fine di garantire l’efficienza della continuità del servizio e di favorire il radicamento territoriale del Corpo forestale, il personale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), assegnato alle stazioni forestali, stabilisce la propria residenza nell’ambito della giurisdizione forestale di competenza e assume il proprio domicilio presso gli appositi edifici di proprietà dell’amministrazione regionale, sempre che le singole unità immobiliari siano sufficienti a soddisfare le necessità e le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare.
2. Qualora le unità immobiliari di cui al comma 1 manchino o siano insufficienti o inidonee a soddisfare le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare, l’amministrazione regionale provvede a dotarsene, stipulando allo scopo appositi contratti di locazione.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda la concessione gratuita delle unità immobiliari e le modalità di ripartizione delle spese a carico dei concessionari, nonché i criteri per l’individuazione e la concessione di eventuali deroghe all’obbligo di assunzione di residenza e di domicilio nei luoghi indicati ai commi 1 e 2.
4. Le deroghe di cui al comma 3 sono improntate al minore onere a carico dell’amministrazione regionale, al soddisfacimento di quanto indicato al comma 1 ed alle esigenze di servizio.
Art. 23. (Partecipazione ad attività sportive).
1. Il Corpo forestale promuove e partecipa alle attività agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti, anche in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere altresì autorizzato il distacco temporaneo, presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti, di appartenenti al Corpo forestale che abbiano raggiunto adeguati livelli di preparazione in qualità di atleti o di allenatori, con le modalità stabilite in apposita convenzione; i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali restano a carico dell’amministrazione regionale.
3. Il personale distaccato è in ogni caso tenuto a frequentare annualmente appositi corsi di preparazione ed aggiornamento professionale organizzati dal Corpo forestale, con le modalità e con le cadenze temporali stabilite dal dirigente competente.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità attraverso le quali si attuano la partecipazione del personale forestale ad attività agonistiche, anche mediante il distacco presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti.
CAPO VI
EQUIPAGGIAMENTO
E MEZZI IN DOTAZIONE
Art. 24. (Uniforme e vestiario).
1. I marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali sono dotati, a cura e a spese dell’amministrazione regionale, delle uniformi e degli altri capi di vestiario necessari all’espletamento dell’attività di servizio; le quantità, la foggia e il tipo dell’uniforme e degli altri capi di vestiario e le caratteristiche del distintivo di grado, che tengono conto dell'anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di appartenenza, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente competente, sentita la Commissione di cui all’articolo 7 [18].
2. Il personale di cui al comma 1 ha l’obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio, salvo deroga nei casi eccezionali individuati dal dirigente competente; il personale di sesso femminile è comunque esonerato dal suddetto obbligo durante il periodo di gravidanza, fatta salva l’adozione di adeguati capi di vestiario.
3. Ai dirigenti ed ai funzionari forestali sono assegnati le uniformi e i capi di vestiario necessari per l’espletamento dei servizi sul territorio e per il soddisfacimento delle esigenze di immagine, di identificazione e di rappresentanza.
4. L’uniforme deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro.
5. In particolare, è fatto divieto di:
a) indossare e portare sull’uniforme capi di vestiario, materiale di equipaggiamento, accessori ed oggetti non forniti dall’amministrazione regionale;
b) applicare sull’uniforme distintivi, fregi ed altri emblemi non riconosciuti o autorizzati dall’amministrazione regionale;
c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
d) indossare l’uniforme o parte di essa al di fuori del servizio.
6. L’uniforme è in dotazione esclusiva del personale in attività di servizio ed è restituita all’amministrazione regionale in caso di sostituzione o di cessazione dal servizio per qualunque motivo.
Art. 25. (Armamento).
1. L’amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), e al personale addetto alle mansioni di armiere, a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’armamento personale e di stazione, necessario all’espletamento dell’attività di servizio [19].
2. Le armi in dotazione personale sono restituite all’amministrazione regionale in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.
3. La dotazione, l’uso, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi sono disciplinate con regolamento regionale.
Art. 26. (Equipaggiamento personale).
1. Il personale appartenente al Corpo forestale è dotato, a cura e spese dell’amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e di ogni altro materiale di equipaggiamento necessari all’espletamento dell’attività di servizio.
2. Gli strumenti e il materiale di equipaggiamento forniti in dotazione personale sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, salvo che il personale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non faccia richiesta, limitatamente al binocolo, di trattenerlo, previa corresponsione del valore corrispondente del bene al momento della richiesta.
Art. 27. (Martello forestale).
1. Nelle stazioni forestali, il martello forestale è affidato al comandante che ne autorizza all’uso il restante personale assegnato alla stazione.
2. L’uso del martello forestale deve risultare da apposita annotazione iscritta sul registro delle attività di servizio, nella quale sono indicati il nominativo del consegnatario, le operazioni per il cui espletamento è stato impiegato, l’ora della consegna e dell’avvenuta restituzione.
3. Chi ha in consegna il martello forestale è personalmente responsabile dell’uso e della buona conservazione dello stesso.
Art. 28. (Radio ricetrasmittenti).
1. Il Corpo forestale è dotato e dispone di un sistema radio ricetrasmittente composto da apparati fissi e veicolari, oltre che da apparecchi portatili in uso personale, i quali sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.
Art. 29. (Tesserino di riconoscimento).
1. Al personale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), e al personale addetto alle mansioni di armiere, è rilasciato, all’atto dell’assunzione, un tesserino di riconoscimento personale attestante l’appartenenza al Corpo forestale e la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza [20].
2. Le caratteristiche del tesserino sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale; esso ha validità per sei anni dalla data del rilascio, salvo rinnovo prima della scadenza.
3. Il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto all’obbligo di esibizione del tesserino durante l’espletamento dell’attività di servizio.
4. Il tesserino è sostituito in occasione dell’avanzamento alla categoria o alla posizione superiore, in caso di deterioramento o di smarrimento ed è restituito all’atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 30. (Disposizione di coordinamento).
1. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali in cui compare l’espressione “Corpo forestale valdostano” questa è sostituita con l’espressione “Corpo forestale della Valle d’Aosta”.
Art. 31. (Rinvio).
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, al rapporto di lavoro e all’attività di servizio del personale appartenente al Corpo forestale si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.
Art. 32. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 11 novembre 1977, n. 66, ad eccezione degli articoli 8, 11, 12 e 13, i quali cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della presente legge, e degli articoli 25, 28, 29 e 32, i quali cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa;
b) 19 dicembre 1978, n. 66;
c) 22 marzo 1979, n. 12;
d) 25 agosto 1980, n. 41;
e) 5 novembre 1981, n. 64;
f) 23 giugno 1983, n. 59, ad eccezione dell’articolo 9;
g) 28 dicembre 1984, n. 74;
h) 3 luglio 1989, n. 37;
i) 21 dicembre 1990, n. 90, la quale cessa di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.
Art. 33. (Disposizioni transitorie).
1. Fino all’adozione o all’entrata in vigore degli atti di attuazione della presente legge e dalla stessa previsti, continuano ad avere efficacia le disposizioni vigenti nelle stesse materie alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I brigadieri forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono l’incarico di comandante di stazione forestale mantengono l’incarico loro affidato, sino alla copertura del posto, con diritto al trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale l’incarico è stato conferito; ad essi si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge in materia di comando delle stazioni forestali.
Art. 34. (Dotazione organica).
1. La dotazione organica della struttura regionale di cui all’articolo 16, comma 1, della
Art. 35. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 34 della presente legge è valutato in annui euro 240.000 a decorrere dall’anno 2002.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell’obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), ai capitoli 30500 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione – stipendi e altri assegni fissi), 30501 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell’ente), 39020 (Spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e 39021 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell’ente sulle spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39080 la cui descrizione è così modificata: “Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo forestale della Valle d’Aosta” dell’obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
[1] Nella presente legge, le parole: "dirigente competente" o "dirigente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante del Corpo forestale" e le parole: "marescialli forestali", "brigadieri forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ispettori forestali", "sovrintendenti forestali" e "agenti forestali".
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 3 della
[5] Comma inserito dall'art. 3 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[13] Comma modificato dall’art. 28 della
[14] Comma inserito dall’art. 28 della
[15] Comma così modificato dall'art. 1 della
[16] Comma così modificato dall'art. 1 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[18] Comma così modificato dall'art. 8 della
[19] Comma così modificato dall'art. 9 della
[20] Comma così modificato dall'art. 9 della