Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/05/2007 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/2002) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/2002) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 12/2002) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 12/2002) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/2002) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 24 della l.r. 12/2002) |
Art. 9. (Modificazioni agli articoli 25 e 29 della l.r. 12/2002) |
Art. 10. (Disposizioni di coordinamento) |
Art. 11. (Disposizioni transitorie) |
Art. 12. (Disposizioni finali) |
§ 2.18.129 - L.R. 24 maggio 2007, n. 9.
Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 8 luglio 2002, n. 12.
(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Il comma 10 dell'articolo 28 della
"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e a quello professionista dell'area tecnico-operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".
2. Al comma 10bis dell'articolo 28 della
3. Al comma 5 dell'articolo 62 della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
"4bis. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa del Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il Comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali circa i risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti.".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta è inquadrato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1bis. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente che assume la qualifica di Comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o di impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto da altro dirigente, che assume la denominazione di Vicecomandante del Corpo forestale. Il Comandante, in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline giuridico-economiche o agrario-forestali, e il Vicecomandante del Corpo forestale sono nominati ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della
"1ter. Nell'esercizio dei suoi compiti, il Comandante del Corpo forestale è coadiuvato, oltre che dal Vicecomandante, dai funzionari forestali, che assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il restante personale.".
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale è definita ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della
"a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo del Comandante e del Vicecomandante, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali;".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale.".
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6 della
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) il Comandante e il Vicecomandante del Corpo forestale;
b) i funzionari forestali;
c) gli ispettori forestali;
d) i sovrintendenti forestali.".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere.".
Art. 6. (Modificazione all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
"1bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il personale dell'area tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere è assegnato all'area amministrativo-contabile o trasferito agli organici del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal Comandante del Corpo forestale, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti con regolamento regionale e delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.".
2. Il comma 1bis dell'articolo 11 della
Art. 8. (Modificazione all'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 9. (Modificazioni agli articoli 25 e 29 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 e al comma 1 dell'articolo 29 della
Art. 10. (Disposizioni di coordinamento)
1. Nella
2. Nella
Art. 11. (Disposizioni transitorie)
1. Sino alla nomina del Comandante e del Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1bis, della
Art. 12. (Disposizioni finali)
1. All'adozione del regolamento regionale recante la disciplina di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della