§ 5.13.8 – L.R. 11 novembre 1977, n. 66.
Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:11/11/1977
Numero:66


Sommario
Art. 8.  (Requisiti generali).
Art. 11.  (Nomina - Modalità).
Art. 12.  (Avanzamento alla qualifica di brigadiere).
Art. 13.  (Avanzamento al grado di maresciallo).
Art. 25.  (Congedo straordinario).
Art. 28.  (Spese di trasferimento).
Art. 29.  (Rimborso delle spese di trasferimento).
Art. 32.  (Continuità del servizio).


§ 5.13.8 – L.R. 11 novembre 1977, n. 66.

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

(B.U. 9 dicembre 1977, n. 11).

 

     Artt. 1. – 7. [1]

 

Art. 8. (Requisiti generali). [2]

     [Al fine di essere ammessi alla prova di selezione di cui al successivo articolo 11, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani, ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

     b) (Omissis) [3];

     c) avere buona conoscenza della lingua francese;

     d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego, non aver carichi pendenti [4];

     e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

     f) avere sempre tenuto buona condotta;

     g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salve le eccezioni di legge [5];

     h) per i soli candidati di sesso maschile, avere adempiuto agli obblighi di leva [6];

     i) non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;

     l) essere in possesso del diploma della scuola media;

     m) avere una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,58 per le donne [7].

     L'esclusione dalla prova di selezione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti, e ne deve essere data comunicazione motivata.]

 

     Artt. 9. – 10. [8]

 

     Art. 11. (Nomina - Modalità). [9]

     [La nomina a ruolo a posti iniziali di guardia forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo ed a spese dell'Amministrazione regionale, di appositi corsi di formazione istituiti dalla Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri Enti, che avranno una durata non inferiore a sei mesi.

     Al reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi, l'Amministrazione regionale provvede a mezzo di concorsi pubblici per titoli ed esami.

     Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale di cultura generale, precedute da una prova preliminare scritta ed orale di lingua francese.

     Per la determinazione del numero dei candidati da inviare ai corsi si tiene conto dei posti vacanti, e di quelli di cui si prevede la vacanza entro 12 mesi.

     Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi per guardie forestali istituiti dal Ministero dell'agricoltura e foreste possono essere nominati a ruolo dopo aver superato i concorsi previsti dal presente articolo.

     L'Amministrazione regionale sottopone i candidati ad una visita medica, preliminare alla prova di selezione, allo scopo di accertarne la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni proprie del Corpo forestale valdostano.

     Costituiscono titoli valutabili:

     a) l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale presso l'Amministrazione regionale, lo Stato o gli Enti locali;

     b) l'attività agonistica nel settore dello sci e della marcia.

     Ai partecipanti ai corsi di formazione di cui ai primi due commi del presente articolo è concesso un sussidio di studio nella misura da stabilirsi, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla durata ed alla sede del corso.]

 

     Art. 12. (Avanzamento alla qualifica di brigadiere). [10]

     [L'avanzamento dal grado di guardia a quello di brigadiere avviene previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione di sottufficiali istituito dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri Enti.

     (Omissis) [11].

     A tale corso sono ammesse unicamente le guardie del Corpo forestale valdostano dotate di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni effettivi lodevolmente prestati che superino una preliminare prova di selezione vertente sull'esame dei titoli di merito comparativo oltreché di una prova scritta ed orale concernente le materie professionali [12].

     Qualora la prova di selezione dia in tutto o in parte esito negativo, o sia disertata, è bandita una ulteriore prova di selezione entro il termine di un anno a decorrere dall'espletamento di quella precedente.

     In caso di mancanza di concorrenti dotati del requisito dell'anzianità di servizio di cui al comma terzo del presente articolo, l'Amministrazione regionale può ridurre i termini di anzianità a soli due anni di servizio effettivo lodevolmente prestato.

     In caso di parità finale fra due o più candidati, la graduatoria utile per l'ammissione al corso viene fatta tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e, ove occorra, della maggiore età.

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].]

 

     Art. 13. (Avanzamento al grado di maresciallo). [15]

     [L'avanzamento al grado di maresciallo avviene con gli stessi criteri e modalità indicati nell'articolo precedente, con l'esclusione della frequenza di un apposito corso di formazione.

     L'utile collocazione nella graduatoria finale costituisce titolo definitivo per la promozione al grado di maresciallo nei posti vacanti messi a concorso.]

 

     Artt. 14. – 24. [16]

 

     Art. 25. (Congedo straordinario).

     Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura:

     a) giorni dieci al personale avente persone a carico o comunque conviventi;

     b) giorni cinque al personale non avente persone a carico o comunque conviventi.

 

     Artt. 26. – 27. [17]

 

     Art. 28. (Spese di trasferimento).

     Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento della domanda inoltrata dal dipendente prima di due anni di permanenza nella sede a decorrere dalla data di insediamento, sono a completo carico del trasferito. Lo stesso vale per il personale trasferito per ragioni disciplinari.

     Le spese di trasferimento di sede disposto di ufficio

dall'Amministrazione per esigenze di servizio od in seguito a domanda accolta del dipendente, qualora questi abbia una permanenza di almeno due anni nella sede, sono a carico della Amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabiliti dall'articolo seguente.

     Uguali indennità e rimborsi di spesa spettano al personale forestale all'atto del collocamento a riposo e della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Tale diritto cade in perenzione qualora la relativa domanda, corredata dei necessari documenti, non pervenga entro il novantesimo giorno successivo alla sua maturazione.

 

     Art. 29. (Rimborso delle spese di trasferimento).

     Le spese di trasferimento relative alla presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie sono rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla ditta trasportatrice, scelta fra quelle operanti nella Regione. E' fatta eccezione per i trasferimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

     Al personale trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, è corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:

     a) 8/10 della retribuzione mensile netta al dipendente con due o più persone a carico o comunque conviventi;

     b) 5/10 della retribuzione mensile netta al dipendente celibe, vedovo o con una persona a carico o comunque convivente.

 

     Artt. 30. – 31. [18]

 

     Art. 32. (Continuità del servizio). [19]

     Il servizio di competenza del Corpo Forestale Valdostano, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o dell'attività esterna, mediante il ricorso a turni di reperibilità.

     Tali turni, stabiliti a rotazione con scadenza settimanale, annotati su apposito registro, saranno assicurati con la permanenza nel proprio domicilio di un dipendente degli Uffici centrali del CFV e di ogni singola Stazione forestale, con collegamento telefonico o radiofonico.

     Il personale sarà tenuto ad assicurare un numero massimo di 5 giornate di reperibilità mensili, fatta salva la disponibilità dello stesso per un numero superiore di giornate.

     Per particolari esigenze di servizio le Stazioni forestali possono, in collaborazione tra di loro, garantire la reperibilità, oltre il normale orario di lavoro, con la presenza alternata del rispettivo personale.

 

     Artt. 33. – 64. [20]


[1] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del R.R. 17 maggio 2010, n. 2.

[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 37.

[4] Lettera così integrata dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 1983, n. 59, a sua volta modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 37.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 1983, n. 59, a sua volta modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 37.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 1983, n. 59, a sua volta modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 37.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 37.

[8] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12).

[9] Articolo abrogato dall'art. 14 del R.R. 17 maggio 2010, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall'art. 14 del R.R. 17 maggio 2010, n. 2.

[11] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 dicembre 1978, n. 66.

[12] Si veda l'art. 1 della L.R. 22 marzo 1979, n. 12, per l'interpretazione autentica del presente comma.

[13] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[14] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[15] Articolo abrogato dall'art. 14 del R.R. 17 maggio 2010, n. 2.

[16] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12).

[17] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12).

[18] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12).

[19] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 23 giugno 1983, n. 59, successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 74.

[20] Articoli abrogati dall’art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12).