Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.13 foreste e territori montani |
Data: | 04/08/2010 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 18) |
§ 5.13.37 - L.R. 4 agosto 2010, n. 30.
Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).
(B.U. 17 agosto 2010, n. 34)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 18)
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della
2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della
"4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale.".