§ 2.18.104 - Legge regionale 19 agosto 1992, n. 42.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/08/1992
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione e durata).
Art. 2.  (Patrocinio legale).
Art. 3.  (Personale della Casa da Gioco).
Art. 4.  (Personale straordinario).
Art. 5.  (Diritti sindacali).
Art. 6.  (Volontariato).
Art. 7.  (Trattamento economico).
Art. 8.  (Salario individuale di anzianità).
Art. 9.  (Efficienza dei servizi e compenso incentivante).
Art. 10.  (Indennità).
Art. 11.  (Effetti dei nuovi stipendi).
Art. 12.  (Modificazione ed integrazione di norme).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Variazioni di bilancio).
Art. 15.  (Urgenza).


§ 2.18.104 - Legge regionale 19 agosto 1992, n. 42. [1]

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale.

(B.U. 25 agosto 1992, n. 37).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Campo di applicazione e durata).

     1. La Regione Valle d'Aosta con la presente legge recepisce l'accordo regionale in data 11 marzo 1992 per il rinnovo contrattuale 1991/1993 del personale della Regione nelle parti in cui rinnova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento regionale.

     2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione regionale dipendente dalla Presidenza del Consiglio regionale, nonché al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano e a quello delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo primo gennaio 1991-31 dicembre 1993.

 

     Art. 2. (Patrocinio legale).

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

     2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

 

     Art. 3. (Personale della Casa da Gioco).

     1. Al personale addetto ai Servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata dalla Casa da Gioco di Saint - Vincent si applicano le disposizioni di cui al comma sette dell'articolo 184 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sullo stato giuridico ed economico).

     2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato il diritto, per aver compiuto il ventesimo e trentesimo anno di servizio, i premi di anzianità sono corrisposti in sede di liquidazione delle competenze arretrate dovute in applicazione del rinnovo contrattuale 1991/1993.

 

     Art. 4. (Personale straordinario).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, concernente la disciplina dell'accordo contrattuale 1988- 1990, i piani dei progetti e degli interventi finalizzati sono preventivamente definiti con le Organizzazioni sindacali e devono prevedere:

     a) la tipologia e la qualità del progetto;

     b) il numero di unità organiche ed i profili professionali necessari;

     c) la durata dell'intervento.

 

     Art. 5. (Diritti sindacali).

     1. I dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali messi a disposizione dell'Amministrazione, senza oneri a carico dell'ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

     2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti regionali o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dagli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego) se costituiti e dalle organizzazioni sindacali di categoria e confederali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/ o regionale. Per quanto non previsto e in attesa di apposita disciplina regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988/90.

     3. Monte ore annuo complessivamente a disposizione dei dipendenti regionali componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali nazionali e regionali, per i permessi sindacali retribuiti, è determinato in ragione di tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

     4. (Omissis) [2].

     5. (Omissis) [3].

 

     Art. 6. (Volontariato).

     1. Il personale regionale che faccia parte di organizzazioni iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalla Regione, per poter espletare la relativa attività, ha diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal contratto o dagli accordi sindacali, compatibilmente con l'organizzazione dell'Amministrazione regionale.

 

CAPO II

Disposizioni economiche

 

     Art. 7. (Trattamento economico).

     1. La tabella C allegata alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, concernente le retribuzioni del personale regionale è abrogata e sostituita, per il periodo dal primo gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 e con le decorrenze nella medesima indicate, dalla tabella A allegata alla presente legge.

     2. Le nuove retribuzioni stabilite per gli anni 1992-93, in riferimento ai tassi programmati dell'inflazione, sono soggette a verifica tra le parti, anche rispetto alle decisioni adottate per l'indennità integrativa speciale, e si opereranno le corrispondenti compensazioni.

 

     Art. 8. (Salario individuale di anzianità).

     1. Allo scopo di valorizzare l'esperienza professionale al personale che alla data del primo gennaio 1991 abbia maturato cinque anni di anzianità economica compete una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle seguenti misure annue lorde: 1°, 2°, 3° e 4° livello L. 120.000 5° e 6° livello L. 144.000 7° livello L. 192.000 8° livello L. 240.000.

     2. Al personale che abbia maturato, alla data di cui al comma uno, rispettivamente, dieci, quindici o venti anni di anzianità economica le maggiorazioni sono moltiplicate rispettivamente per uno e mezzo, due e quattro.

     3. Al personale che abbia avuto l'avanzamento al livello superiore, successivamente alla data dell'1 gennaio 1988, la maggiorazione spetta tenuto conto dell'anzianità economica maturata nel livello di provenienza e di quella maturata nel nuovo livello.

     4. A decorrere dal primo gennaio 1992 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposta, quale salario di anzianità in aggiunta a quella già in godimento al 31 dicembre 1991, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dalla tabella B.

     5. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al primo gennaio 1990 la somma di cui al comma 2 compete in proporzione al numero di mesi trascorsi dalla data di assunzione in servizio alla data del 31 dicembre 1991. La proporzione è calcolata in ventiquattresimi.

 

     Art. 9. (Efficienza dei servizi e compenso incentivante).

     1. E' istituito il fondo annuale denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:

     a) dalle somme corrispondenti agli importi corrisposti al personale regionale per il compenso incentivante e portate in riduzione al capitolo di competenza;

     b) dalle somme non utilizzate per la corresponsione dell'indennità di funzione;

     c) dalle somme derivanti dalle economie del lavoro straordinario del personale di ruolo e non di ruolo;

     d) dalla quota del monte salari annuo pari all'1,45 percento dello stesso monte salari.

     2. Il fondo è finalizzato:

     a) alla erogazione di compensi incentivanti la produttività;

     b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro;

     c) all'attribuzione di compensi che comportano specifiche responsabilità oppure rischi e disagi rilevanti;

     d) per compensi collegati al conseguimento di un particolare arricchimento professionale.

     3. I criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi saranno definiti in sede di contrattazione articolata nei limiti di spesa previsti dalla presente legge.

     4. In attesa di provvedere, mediante la contrattazione decentrata, alla determinazione dei criteri di attribuzione e delle quantità del Fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi, al personale regionale è corrisposto il compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite nella tabella C, secondo i criteri già previsti all'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68.

 

     Art. 10. (Indennità).

     1. Gli importi in godimento per l'indennità di trasferta, di cassa e di reperibilità sono maggiorati del venti per cento.

     2. Limitatamente al personale addetto alla conduzione di autoveicoli per il trasporto di persone le indennità di trasferta fissa restano stabilite negli importi previsti per la durata del contratto 1988/1990.

     3. Al personale in servizio nelle sale operative del Servizio Elaborazioni Dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l'indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 90.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio.

     4. Al personale addetto ai Servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata dalla Casa da Gioco di Saint - Vincent, l'indennità di servizio è corrisposta nelle seguenti misure:

     a) lire 360.000 lorde mensili per i controllori;

     b) lire 400.000 lorde mensili per gli istruttori amministrativi;

     c) lire 420.000 lorde mensili per il personale appartenente alle qualifiche della dirigenza regionale.

     5. Al personale regionale che svolge il proprio lavoro in fasce orarie fuori dalla disciplina ordinaria (dalle ore 8 alle ore 18) è corrisposta una maggiorazione oraria. La maggiorazione è calcolata in misura percentuale prendendo a base l'importo del valore del lavoro straordinario feriale, avuto riguardo al livello di appartenenza, secondo i valori di seguito riportati: dalle ore 6 alle ore 8 e dalle ore 18 alle ore 22 maggiorazione del 25 per cento; dalle ore 22 alle ore 6 maggiorazione del 50 per cento. La maggiorazione è ulteriormente incrementata del 10 per centro se il lavoro è svolto in giorno festivo, riconosciuto dalla legge, o in giorno prefestivo quando sia prestato dopo le ore 18. Per l'ordinario turno di lavoro svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 18 di giornata riconosciuta festiva per legge è corrisposta una maggiorazione pari al 25 per cento.

     6. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Effetti dei nuovi stipendi).

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità per cessazione del rapporto d'impiego e di licenziamento, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella allegato A, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 12. (Modificazione ed integrazione di norme).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali come segue:

     a) primo, secondo, terzo e quarto livello: prima fascia;

     b) quinto e sesto livello: seconda fascia;

     c) settimo livello: terza fascia;

     d) ottavo livello: quarta fascia.

     2. Ai sensi del comma dieci dell'articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, che ha introdotto il requisito del diploma di laurea per l'accesso all'ottavo livello funzionale, il personale inquadrato nella quarta fascia di cui al punto d) del comma uno è assimilato a tutti gli effetti a quello già appartenente all'ex carriera direttiva.

     3. Al personale di cui al comma due l'indennità di bilinguismo compete nelle misure spettanti al corrispondente personale dei comparti del pubblico impiego di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in lire 13.900.000.000 per l'anno 1992, di cui lire 4.360.000.000 per competenze arretrate relative all'anno 1991, ed in annue lire 12.200.000.000 a decorrere dall'anno 1993 con una maggior spesa rispetto a quanto previsto dall'articolo 17 della Legge regionale n. 1 del 1992 (Legge finanziaria per l'anno 1992) di lire 9.200.000.000 per l'anno in corso e di annue lire 9.850.000.000 per gli esercizi successivi che grava sui capitoli del bilancio di previsione della Regione come indicato al successivo articolo 14.

     2. Alla copertura del maggior onere di cui al comma uno si provvede mediante iscrizione di pari maggiori entrate al capitolo 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'articolo 3 lettera A) della legge 26 novembre 1981, n. 690" del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

 

     Art. 14. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per gli importi sottoindicati:

a) Parte Entrata

in aumento

     Cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'articolo 3 lettera A) della legge 26 novembre 1981, n. 690" competenza L. 9.200.000.000 cassa L. 9.105.500.000

b) Parte Spesa

in diminuzione

     Cap. 30530 "Spese per conguagli di stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamento per il personale regionale" competenza L. 370.000.000 cassa L. 370.000.000 in aumento

     Cap. 30500 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi" competenza L. 1.300.000.000 cassa L. 1.300.000.000

     Cap. 30501 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" competenza L. 1.200.000.000 cassa L. 1.200.000.000

     Cap. 35510 "Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" competenza L. 100.000.000 cassa L. 100.000.000

     Cap. 30511 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" competenza L. 10.000.000 cassa L. 10.000.000

     Cap. 30520 "Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione" competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000

     Cap. 30531 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" competenza L. 620.000.000 cassa L. 550.000.000

Programma regionale 1.2.1

Codificazione 1.1.1.2.1.1.1.1.3

     Cap. 30535 (di nuova istituzione) "Spese per la corresponsione al personale regionale del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" competenza L. 1.200.000.000 cassa L. 1.200.000.000

     Cap. 30700 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - Stipendi e altri assegni fissi" competenza L. 315.000.000 cassa L. 315.000.000

     Cap. 30701 "Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 75.000.000 cassa L. 75.000.000

     Cap. 30710 "Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent" competenza L. 10.000.000 cassa L. 10.000.000

     Cap. 30711 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent" competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000

     Cap. 30730 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent" competenza L. 110.000.000 cassa L. 110.000.000

     Cap. 30731 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent" competenza L. 35.000.000 cassa L. 34.000.000

     Cap. 30900 "Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi" competenza L. 1.300.000.000 cassa L. 1.300.000.000

     Cap. 30901 "Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 415.000.000 cassa L. 415.000.000

     Cap. 30910 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente" competenza L. 720.000.000 cassa L. 719.000.000

     Cap. 30911 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente" competenza L. 225.000.000 cassa L. 224.000.000

     Cap. 30930 "Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario" competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000

     Cap. 30931 "Personale non docente - Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario" competenza L. 1.000.000 cassa L. 0

     Cap. 31000 "Personale dell'Istituto" B. Gervasone" - stipendi, indennità ed altri assegni fissi - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36" competenza L. 70.000.000 cassa L. 70.000.000

     Cap. 31001 "Personale dell'Istituto" B. Gervasone" Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 competenza L. 20.000.000 cassa L. 20.000.000

     Cap. 31010 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto" B. Gervasone" - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 competenza L. 35.000.000 cassa L. 34.000.000

     Cap. 31011 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell'Istituto" B. Gervasone" - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36" competenza L. 10.000.000 cassa L. 9.500.000

     Cap. 31020 "Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Istituto" B. Gervasone" - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36" competenza L. 5.000.000 cassa L. 2.000.000

     Cap. 31200 "Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81" competenza L. 150.000.000 cassa L. 150.000.000

     Cap. 31201 "Personale non docente del Convitto regionale "F. Chabod" - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81" competenza L. 45.000.000 cassa L. 45.000.000

     Cap. 31210 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81" competenza L. 75.000.000 cassa L. 74.000.000

     Cap. 31211 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81" competenza L. 25.000.000 cassa L. 24.500.000

     Cap. 31220 "Compensi per lavoro straordinario al personale non docente del Convitto" F. Chabod" - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81" competenza L. 2.000.000 cassa L. 2.000.000

     Cap. 31500 "Spese per il Corpo forestale regionale - Stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 430.000.000 cassa L. 430.000.000

     Cap. 31501 "Spese per il Corpo forestale regionale Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 130.000.000 cassa L. 130.000.000

     Cap. 31510 "Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo forestale regionale" competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000

     Cap. 31511 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo forestale regionale" competenza L. 5.000.000 cassa L. 0

     Cap. 31530 "Spese per il conguaglio stipendi, premi in deroga e competenze fisse e dovuti in applicazione di leggi e di regolamento per il Corpo forestale regionale" competenza L. 170.000.000 cassa L. 169.000.000

     Cap. 31531 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo forestale regionale" competenza L. 60.000.000 cassa L. 60.000.000

     Cap. 31700 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - Stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 200.000.000 cassa L. 200.000.000

     Cap. 31701 "Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi" competenza L. 65.000.000 cassa L. 65.000.000

     Cap. 31710 "Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla viabilità" competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000

     Cap. 31720 "Indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità" competenza L. 5.000.000 cassa L. 4.000.000

     Cap. 31730 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità" competenza L. 110.000.000 cassa L. 109.000.000

     Cap. 31731 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli, stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità" competenza L. 35.000.000 cassa L. 35.000.000

     Cap. 32100 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois - Stipendi ed altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 65.000.000 cassa L. 65.000.000

     Cap. 32101 "Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 20.000.000 cassa L. 20.000.000

     Cap. 32110 "Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 5.000.000 cassa L. 0

     Cap. 32130 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamento per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 35.000.000 cassa L. 35.000.000

     Cap. 32131 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguaglio stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto  alle Funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 15.000.000 cassa L. 14.500.000

     Cap. 32500 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - stipendi ed altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 45.000.000 cassa L. 45.000.000

     Cap. 32501 "Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 15.000.000 cassa L. 15.000.000

     Cap. 32510 "Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 5.000.000 cassa L. 5.000.000

     Cap. 32511 "Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 2.000.000 cassa L. 1.000.000

     Cap. 32530 "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000

     Cap. 32531 "Contributi diversi a carico dell'Ente su conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA)" competenza L. 10.000.000 cassa L. 10.000.000

Totale in aumento

competenza L. 9.750.000.000

cassa L. 9.475.500.000

 

     Art. 15. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 21 dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati - (Omissis).

 

 

INDICE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALLEGATI

 

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

Art. 2 - Patrocinio legale

Art. 3 - Personale della Casa da Gioco

Art. 4 - Personale straordinario

Art. 5 - Diritti sindacali

Art. 6 - Volontariato

 

CAPO II

Disposizioni economiche

Art. 7 - Trattamento economico

Art. 8 - Salario individuale di anzianità

Art. 9 - Efficienza dei servizi e compenso incentivante

Art. 10 - Indennità

Art. 11 - Effetti dei nuovi stipendi

 

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 12 - Modificazione ed integrazione di norme

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Art. 14 - Variazioni di bilancio

Art. 15 - Urgenza

Allegato A - Livelli funzionali, parametri e retribuzioni (ex art. 8) Allegato B - Salario di anzianità (ex art. 9)

Allegato C - Compenso incentivante (ex art. 10)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, ad eccezione degli artt. 2 e 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.