§ 3.5.5 - Legge regionale 27 maggio 1988, n. 37.
Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali
Data:27/05/1988
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).
Art. 2.  (Compiti del Corpo).
Art. 3.  (Collaborazione con l'Ufficio regionale per la Protezione Civile).
Art. 4.  (Personale del Corpo).
Art. 5.  (Competenza generale del Presidente della Giunta).
Art. 6.  (Organi centrali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).
Art. 7.  (Assemblea).
Art. 8.  (Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).
Art. 9.  (Rapporti con l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari).
Art. 10.  (Ispettori antincendi di zona).
Art. 11.  (Compiti degli ispettori antincendi di zona).
Art. 12.  (Reclutamento).
Art. 13.  (Esercitazioni. Decadenza della nomina del vigile per mancata o insufficiente partecipazione).
Art. 14.  (Iscrizione diretta nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari con la qualifica di vigile volontario).
Art. 15.  (Vigile volontario scelto).
Art. 16.  (Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto).
Art. 17.  (Nomina a caposquadra volontario).
Art. 18.  (Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra).
Art. 19.  (Nomina a funzionario capodistaccamento volontario).
Art. 20.  (Chiamata in servizio).
Art. 21.  (Invio fuori Valle).
Art. 22.  (Conservazione del posto per esercitazione e corsi di aggiornamento).
Art. 23.  (Retrocessione ed esonero).
Art. 24.  (Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro).
Art. 25.  (Cessazione dal servizio).
Art. 26.  (Indennità oraria).
Art. 27.  (Distaccamenti).
Art. 28.  (Direzione degli interventi).
Art. 29.  (Dotazione materiale e vestiario).
Art. 30.  (Coordinamento con il servizio antincendio boschivo).
Art. 31.  (Gratuità dei servizi).
Art. 32.  (Assicurazioni).
Art. 33.  (Tessera di riconoscimento).
Art. 34.  (Competenze del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta).
Art. 35.  (Spese a carico della Regione).
Art. 36.  (Norme finanziarie).
Art. 37.  (Variazione di bilancio).
Art. 38.  (Disposizioni finali).
Art. 39.  (Urgenza).


§ 3.5.5 - Legge regionale 27 maggio 1988, n. 37.

Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari. [1]

(B.U. 24 giugno 1988, n. 14, S.S. 27 giugno 1988, n. 2).

 

Art. 1. (Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).

     1. Il Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, istituito con legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, assume la denominazione di Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operante nel territorio della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito, ai sensi dell'articolo 19 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta", al suddetto Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, salvo il caso di presentazione di rinuncia scritta (per il personale non iscritto ai sensi dell'articolo 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile").

 

     Art. 2. (Compiti del Corpo).

     1. Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono attribuiti i compiti di estinzione degli incendi nonché i servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

     2. I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio della Valle d'Aosta [2] e del Corpo forestale valdostano per quanto concerne gli incendi boschivi.

     3. L'organizzazione del servizio, gli interventi di cui al precedente comma 1 e l'addestramento sono effettuati sotto la responsabilità tecnica del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Collaborazione con l'Ufficio regionale per la Protezione Civile).

     1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, quale componente della Protezione Civile, partecipa all'attività dell'Ufficio regionale per la Protezione Civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4 "Istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione Civile".

     2. In particolare, nell'ambito della protezione civile, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, per quanto di competenza della Regione:

     a) promuove ed attua un organico collegamento con le altre componenti del volontariato di Protezione Civile che concorrono, nella fase operativa, agli interventi di soccorso e di prima assistenza e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili a fronteggiare le situazioni di emergenza;

     b) concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza.

 

     Art. 4. (Personale del Corpo).

     1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è composto da:

     - funzionari capidistaccamento volontari;

     - capisquadra volontari;

     - vigili volontari scelti;

     - vigili volontari.

     2. Il personale suddetto non è vincolato da rapporto di impiego, è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

 

     Art. 5. (Competenza generale del Presidente della Giunta).

     1. Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, sentito per gli aspetti esclusivamente tecnici il dirigente tecnico del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

 

     Art. 6. (Organi centrali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).

     1. Sono organi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:

     - l'Assemblea;

     - il Consiglio direttivo;

     - il Presidente dell'Assemblea;

     - gli Ispettori antincendi di zona.

 

     Art. 7. (Assemblea).

     1. Partecipa all'Assemblea, con voto deliberativo, tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari di cui al successivo articolo 8 e si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     3. Spetta all'Assemblea:

     - eleggere il Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

     - nominare gli ispettori antincendi di zona;

     - proporre i criteri di organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

     - proporre l'organizzazione di corsi di specializzazione e le esercitazioni di addestramento per l'attività del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

     - svolgere ogni altro compito affidato al Corpo valdostano dei vigili del fuoco valdostani e non espressamente attribuito dalla legge o dal regolamento, di cui all'articolo 38, ad altri organi del Corpo medesimo.

 

     Art. 8. (Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari).

     1. E' istituito il Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari composto da:

     - Presidente del Consiglio direttivo

     - Vice-presidente del Consiglio direttivo

     - Responsabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari

     - 4 consiglieri.

     2. Il consiglio suddetto ha il compito di coadiuvare, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 38, il Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda:

     - adozione dei provvedimenti disciplinari;

     - istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento;

     - istituzione e soppressione dei distaccamenti ed individuazione delle zone di competenza territoriale;

     - gestione dei materiali in carico e loro dichiarazione di fuori uso;

     - formulazione di proposte di potenziamento delle reti degli idranti comunali;

     - promozione di studi e dibattiti di interesse per la categoria;

     - individuazione dei funzionari capidistaccamento volontari o dei capisquadra volontari, da proporre al Comandante dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, quali suoi possibili delegati in seno alle Commissioni edilizie comunali.

     3. Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.

 

     Art. 9. (Rapporti con l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari).

     1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari può chiedere l'adesione all'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

     2. In tal caso il Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari assume le funzioni del Consiglio per la Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

 

     Art. 10. (Ispettori antincendi di zona).

     1. Per l'assistenza e il controllo dei distaccamenti volontari in merito a questioni tecniche antincendi e all'organizzazione degli interventi in comune, è nominato, per ciascuna zona, un ispettore antincendi di zona.

     2. Le zone, citate al precedente comma 1, corrispondono alle otto Comunità montane in cui risulta suddiviso il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

     3. Gli ispettori antincendi di zona sono nominati, tra il personale del corpo, dall'Assemblea di cui al precedente articolo 7 ogni qual volta i posti risultino vacanti e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.

     4. Gli ispettori antincendi di zona possono convocare in assemblea i funzionari capidistaccamento della propria zona per la trattazione di questioni di comune interesse riferendo in merito al Consiglio direttivo suddetto.

     5. Gli ispettori antincendi di zona possono inoltre organizzare esercitazioni e manifestazioni in comune tra i distaccamenti volontari della propria zona.

 

     Art. 11. (Compiti degli ispettori antincendi di zona).

     1. Gli ispettori antincendi di zona, secondo le direttive generali del Presidente della Giunta regionale e secondo le direttive tecniche del dirigente tecnico del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:

     a) controllano che il funzionamento dei distaccamenti volontari della zona avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti;

     b) vigilano affinché le esercitazioni abbiano luogo regolarmente e cooperano nell'istruzione dei vigili volontari;

     c) controllano lo stato di manutenzione degli idranti e degli altri presidi antincendi pubblici della zona, fornendo in proposito consulenza ai Comuni interessati;

     d) controllano che l'attrezzatura dei distaccamenti volontari corrisponda alle esigenze locali e che il vestiario e l'equipaggiamento si trovino in uno stato d'uso idoneo per successivi impieghi;

     e) si portano sul luogo degli interventi rilevanti per collaborare ed acquisire, in merito all'efficacia dei provvedimenti adottati, elementi utili per le successive esercitazioni.

 

     Art. 12. (Reclutamento).

     1. I vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;

     b) avere conseguito il diploma a conclusione della scuola dell'obbligo;

     c) idoneità fisica accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'USL della Valle d'Aosta o da analoga autorità della competente USL o da un medico di sanità pubblica del distretto socio - sanitario che comprende il Comune di residenza dell'aspirante, da cui risulti che lo stesso è di sana costituzione fisica, ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano pregiudicare sul rendimento in servizio;

     d) non aver riportato condanne e pene detentive per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

 

     Art. 13. (Esercitazioni. Decadenza della nomina del vigile per mancata o insufficiente partecipazione).

     1. La nomina a vigile volontario decade, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile", ove il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, o gli ispettori antincendi di zona segnalino che l'interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, in sede locale, ordinariamente ogni mese, dagli organi competenti, per un numero di volte non inferiore alla metà, di quello totale nel corso di un anno.

     2. La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

 

     Art. 14. (Iscrizione diretta nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari con la qualifica di vigile volontario).

     1. Sono iscritti direttamente nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, con la qualifica di vigile volontario, oltre ai vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, coloro che hanno svolto, con risultati positivi documentati dal Sindaco del Comune di residenza, attività come volontari comunali.

 

     Art. 15. (Vigile volontario scelto).

     1. La nomina a vigile volontario scelto può essere conferita ai vigili volontari che abbiano frequentato, con esito positivo, documentato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, un apposito corso di addestramento.

     2. Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'ammissione alla prova di selezione i seguenti requisiti:

     a) attività svolta come vigile del fuoco presso lo Stato, Regioni a Statuto speciale o organizzazioni pubbliche di Stati esteri;

     b) attività nei servizi antincendi aziendali o aeroportuali.

 

     Art. 16. (Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto).

     1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

     a) ex - permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, "Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

     c) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo di almeno cinque anni, documentato dal Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

     d) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo di almeno 5 anni, documentati dal Sindaco del Comune di residenza, attività come volontari comunali.

 

     Art. 17. (Nomina a caposquadra volontario).

     1. I vigili volontari scelti, con anzianità nella qualifica pari a quella richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a frequentare un corso teorico - pratico per capisquadra volontari organizzato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. I vigili volontari scelti, risultati idonei al termine del corso predetto, sono nominati capisquadra volontari.

 

     Art. 18. (Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra).

     1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 12 della presente legge, appartengono ad una delle seguenti categorie:

     a) personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco con qualifica non inferiore a caposquadra;

     b) coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, " Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ", hanno svolto servizio volontario per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a Caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     c) ex permanenti del Corpo nazionale vigili del fuoco con anzianità di servizio non inferiore a quella richiesta per la promozione a Caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     d) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo suddetto, documentato dal Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

     e) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività di caposquadra o coordinatore dei volontari comunali.

     2. L'effettiva prestazione del servizio di cui ai punti b) ed e) deve risultare da dichiarazione rispettivamente del Comandante dei vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio e del Sindaco del Comune interessato.

 

     Art. 19. (Nomina a funzionario capodistaccamento volontario).

     1. Ai responsabili del funzionamento dei distaccamenti indicati nel successivo articolo 27 viene conferito l'incarico di funzionario capodistaccamento volontario.

     2. L'incarico è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un volontario avente possibilmente qualifica di caposquadra, sentiti il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e il Sindaco del Comune interessato (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), su proposta dei componenti del distaccamento.

     3. L'incarico di funzionario capodistaccamento volontario ha durata quinquennale ed è rinnovabile. E' revocabile dal Presidente della Giunta regionale sentiti il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e, il Sindaco (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), e i componenti del distaccamento.

     4. Fuori del territorio del distaccamento la responsabilità dell'intervento è assunta da chi ricopre da maggior tempo la qualifica più elevata, salvo quanto disposto al successivo articolo 28.

 

     Art. 20. (Chiamata in servizio).

     1. In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469, "Ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come sostituito dall'articolo 14 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile", hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

     1 bis. I vigili volontari chiamati in servizio temporaneo ai sensi del comma 1 hanno diritto, per tutta la durata di tale richiamo:

     a) al trattamento economico iniziale previsto per i vigili del fuoco professionisti, se sono vigili volontari e vigili volontari scelti;

     b) al trattamento economico previsto per i capisquadra professionisti, se sono capisquadra volontari [3].

 

     Art. 21. (Invio fuori Valle).

     1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente per l'invio dei vigili volontari fuori del territorio regionale. Si applicano, in tal caso, le altre disposizioni dell'articolo precedente e quelle in esse richiamate.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, o in caso d'urgenza il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, possono autorizzare analogamente l'intervento del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, in zone limitrofe al di fuori del territorio della Regione, per operazioni di soccorso.

 

     Art. 22. (Conservazione del posto per esercitazione e corsi di aggiornamento).

     1. I datori di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti di cui al precedente articolo 20 sono tenuti alla conservazione del posto di lavoro in favore dei vigili chiamati a partecipare alle esercitazioni o corsi di aggiornamento, o in servizio per particolari necessità, per un massimo di 80 giorni l'anno in applicazione delle disposizioni richiamate nel precedente articolo 20 e dell'art. 41 della legge dello Stato 23 dicembre 1980, n. 930, "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     2. La Regione può altresì istituire corsi di specializzazione, a cura del dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, da tenersi preferibilmente nel territorio della Valle d'Aosta. Per i funzionari capidistaccamento volontari la frequenza ai corsi loro appositamente riservati è obbligatoria, pena la decadenza dall'incarico di funzionario capodistaccamento volontario.

 

     Art. 23. (Retrocessione ed esonero).

     1. Il personale, con qualifica non inferiore a vigile volontario scelto, può essere retrocesso alla qualifica immediatamente inferiore ove, sebbene diffidato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sentito l'ispettore antincendi di zona e il funzionario capodistaccamento volontario, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni.

     2. E' esonerato dal servizio il personale che, senza giustificato motivo, rifiuti di partecipare alle operazioni di soccorso.

 

     Art. 24. (Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro).

     1. Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

     Art. 25. (Cessazione dal servizio).

     1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del 65o anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie e per altre cause previste dalla presente legge.

 

     Art. 26. (Indennità oraria).

     1. Il personale volontario ha diritto, per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle altre operazioni di soccorso nonché per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un rimborso spese conferito con gettone di presenza il cui valore è ragguagliato al compenso del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i vigili scelti, al quinto livello per i capisquadra ed al sesto livello per i funzionari capidistaccamento volontari.

     2. Compete al funzionario capodistaccamento volontario trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

     3. I compensi sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 27. (Distaccamenti).

     1. Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di vigili del fuoco volontari.

     2. Il Presidente della Giunta regionale individua, sentiti i Sindaci, il Comandante appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

     3. Nell'ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali e l'organizzazione prevista dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, una o più squadre.

 

     Art. 28. (Direzione degli interventi).

     1. Nel territorio di ogni distaccamento la direzione degli interventi spetta al funzionario capodistaccamento volontario, o - in sua assenza - al volontario avente qualifica più elevata, fintantoché non subentri personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [4].

     2. Altro personale volontario, eventualmente accorso da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del funzionario capodistaccamento volontario nel cui territorio si svolge l'intervento, o dal suo sostituto.

 

     Art. 29. (Dotazione materiale e vestiario).

     1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è dotato, a spese dell'Amministrazione regionale, di materiale, vestiario ed equipaggiamento adeguati alle esigenze di servizio.

     2. Il funzionario capodistaccamento volontario ha in carico il materiale e l'equipaggiamento in dotazione al distaccamento, secondo modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione.

     3. Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre e, in questo caso, la relativa responsabilità ricade su una persona appositamente incaricata.

     4. Il vestiario costituisce dotazione personale di ogni singolo volontario.

     5. Le dotazioni di materiale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari devono avere in ogni caso caratteristiche tecnico - funzionali di tipo unificato con le analoghe dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [5].

 

     Art. 30. (Coordinamento con il servizio antincendio boschivo).

     1. Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, intervenuti di propria iniziativa o su richiesta dell'organo forestale competente, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, " Norme per la difesa dei boschi dagli incendi " operano secondo le direttive generali del suddetto organo forestale e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori.

     2. Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone e la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei vigili del fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

 

     Art. 31. (Gratuità dei servizi).

     1. I servizi prestati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

     2. I servizi suddetti si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano col subentrare degli organi tecnici competenti.

 

     Art. 32. (Assicurazioni).

     1. L'Amministrazione regionale provvede all'assicurazione di tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

     2. I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 33. (Tessera di riconoscimento).

     1. Ad ogni appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari viene rilasciata dall'Amministrazione regionale, all'atto della nomina in ruolo, una tessera di riconoscimento personale, firmata anche dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

     2. Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di qualifica, di retrocessione o in caso di deterioramento. Essa è inoltre soggetta a convalida triennale.

     3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'Amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione della qualifica.

     4. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata denuncia alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonché ai competenti organi superiori. Qualora lo smarrimento della tessera di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, sono presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

 

     Art. 34. (Competenze del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta).

     1. Rimangono invariate le competenze previste dalla legge dello Stato 27 dicembre 1941, n. 1570, "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", 13 maggio 1961, n. 469, "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile" per il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

 

     Art. 35. (Spese a carico della Regione).

     1. Sono a carico della Regione le spese per le attività svolte dagli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

 

     Art. 36. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 1.000.000.000, rideterminando il finanziamento già previsto con legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, graverà sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

     - quanto a lire 300.000.000 sul capitolo 24000

     - quanto a lire 700.000.000 sull'istituendo capitolo 24002.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per l'anno 1988 mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento del capitolo 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, che presenta la necessaria disponibilità, a valere

sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 1.143.750.000;

     - per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzo per lire 2.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 - Altri oneri non ripartibili, del bilancio pluriennale 1988-1990.

     3. Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 37. (Variazione di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa:

     In diminuzione

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " lire 1.000.000.000

     In aumento

     2.1. Interventi a carattere generale

     2.1.2. Altri interventi

     Cap. 24000 " Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, esercitazioni, corsi, divulgazione e manifestazioni "

     - L.R. 31 maggio 1983, n. 38

     - L.R. 27 maggio 1988, n. 37 lire 300.000.000

     Cap. 24002 (di nuova istituzione)

     codificazione 1.1.1.4.1.2.04.03.02

     "Spese per la dotazione di materiale e vestiario e sedi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari "

     - L.R. 27 maggio 1988, n. 37, articolo 29 lire 700.000.000

     Totale in aumento lire 1.000.000.000

 

     Art. 38. (Disposizioni finali).

     1. Le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1983, n. 38 "Istituzione del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari" sono sostituite da quelle della presente legge.

     2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

 

     Art. 39. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 50 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 20, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] L'espressione "organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale" è sostituita dall'espressione "personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2000, n. 24.

[4] L'espressione "personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" è sostituita dall'espressione "personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

[5] L'espressione "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" è sostituita dall'espressione "personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco" ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.