Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.9 cave, miniere e torbiere |
Data: | 23/02/1981 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e [...] |
Art. 2. L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti. |
Art. 3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di [...] |
Art. 4. Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a Kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con [...] |
Art. 5. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale. |
Art. 6. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, [...] |
Art. 7. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706. |
Art. 8. I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al capitolo 7700: "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte Entrata del bilancio di previsione [...] |
§ 5.9.2 - Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15. [1]
Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili.
(B.U. 20 marzo 1981, n. 4).
Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli artt. 1 e seguenti del
L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.
Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a Kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a mt. 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.
Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da L. 20.000 a L. 60.000 per l'estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo;
b) da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idrauliche;
c) da L. 50.000 a L. 150.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;
d) da L. 50.000 a L. 150.000 per chi, nell'estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona. Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà di volta in volta stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato.
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.
I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al capitolo 7700: "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
[1] Abrogata dall'art. 15 della