Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 21/05/1998 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi in materia di patrimonio regionale). |
Art. 2. (Conferimenti). |
Art. 3. (Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale). |
Art. 4. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale). |
Art. 7. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 8. (Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio). |
Art. 9. (Interventi nel settore degli impianti a fune). |
Art. 10. (Interventi nel settore dei beni culturali). |
Art. 11. (Interventi in materia di costruzione di edifici di culto). |
Art. 12. (Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui). |
Art. 13. (Misure per il controllo della spesa regionale). |
Art. 14. (Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati). |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 16. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.2.227 - Legge regionale 21 maggio 1998, n. 32.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1998.
(B.U. 28 maggio 1998, n. 23).
Art. 1. (Interventi in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 3.830 milioni (cap. 46940).
3. Per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature di gioco per l'applicazione della
Art. 2. (Conferimenti).
1. In relazione ai risultati di gestione del periodo 1.7.1997 - 31.12.1997, è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 15.000 milioni (cap. 64927) alla gestione straordinaria della casa da gioco di Saint Vincent, di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 1998, quote di capitale della società Finaosta S.p.A. fino al limite di spesa di lire 20.000 milioni (cap. 35560).
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'art. 5 della
4. E' autorizzato, per l'anno 1998, l'ulteriore trasferimento alla Finaosta S.p.A. della somma di lire 6.000 milioni per l'integrazione del fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui alla
Art. 3. (Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale dall'art. 6 della
a) trasferimenti diretti ai Comuni - lire 4.000 milioni (cap. 20501);
b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione - lire 1.542 milioni, ripartiti negli interventi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. I trasferimenti di cui alla lettera a) sono ripartiti tra i Comuni della Regione con le medesime modalità indicate dalla legge recante "Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998 - Integrazione all'art. 6 della
Art. 4. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. Per l'attuazione di iniziative di formazione professionale a totale finanziamento regionale di cui alla
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). [1]
Art. 6. (Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale).
1. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata per l'anno 1998 in lire 226.380 milioni dall'art. 13 della
2. [2].
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel limite di spesa di 45 miliardi, alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL al termine dell'esercizio finanziario 1997 (cap. 59925).
4. Per la gestione e il funzionamento di centri di assistenza ai minori, previsti dal piano socio-sanitario nazionale 1997/1999, approvato con
Art. 7. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. Per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui al titolo II della
- lire 3.000 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7 in materia di viabilità rurale e di impianti di irrigazione (cap. 41720);
- lire 2.000 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6 in materia di costruzione e di sistemazione di fabbricati rurali e alpeggi (cap. 41725).
2. Per il rimborso di contributi unificati in agricoltura in applicazione dell'art. 44 della
Art. 8. (Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio).
1. Per la concessione ai Comuni e ai relativi consorzi di contributi per opere urgenti di prevenzione di eventi calamitosi, in applicazione della
2. Per l'applicazione della
Art. 9. (Interventi nel settore degli impianti a fune).
1. Per gli interventi previsti dall'art. 4 della
Art. 10. (Interventi nel settore dei beni culturali).
1. Per gli interventi previsti dalla
Art. 11. (Interventi in materia di costruzione di edifici di culto).
1. Per la concessione di contributi in applicazione della
Art. 12. (Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).
1. L'autorizzazione a contrarre, per l'anno 1998, mutui passivi per lire 2.000 milioni, recata dall'art. 11, comma 1, della
2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'art. 10, comma 3, della
3. Restano confermate, per l'anno 1998, le autorizzazioni di spesa previste per gli interventi autorizzati dalle leggi di spesa di cui ai commi 1 e 2 (capp. 50150 e 33665).
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla revoca delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 25 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 iscritto al bilancio 1998 (cap. 00010).
Art. 13. (Misure per il controllo della spesa regionale).
1. La misura del concorso finanziario dell'Amministrazione regionale delle spese del servizio di mensa per il personale, fissato nei 2/3 del costo di ciascun pasto dall'art. 10 della
Art. 14. (Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati). [1]
[1. Oltre ai soggetti indicati all'articolo 54, comma 3 e all'articolo 59, comma 2 della
Art. 15. (Disposizioni finanziarie).
1. La presente legge prevede autorizzazioni di maggiori spese a carico del bilancio 1998 per complessive lire 139.502 milioni, alla cui copertura si provvede mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 (cap. 00010).
Art. 16. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
(Omissis)
INDICE
Art. 1 - Interventi in materia di patrimonio regionale
Art. 2 - Conferimenti
Art. 3 - Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale Art. 4 - Interventi nel settore della formazione professionale Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 6 - Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale Art. 7 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia
Art. 8 - Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio Art. 9 - Interventi nel settore degli impianti a fune
Art. 10 - Interventi nel settore dei beni culturali
Art. 11 - Interventi in materia di costruzione di edifici di culto Art. 12 - Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui Art. 13 - Misure per il controllo della spesa regionale
Art. 14 - Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati
Art. 15 - Disposizioni finanziarie
Art. 16 - Dichiarazione di urgenza
[1] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 5 della
[2] Comma abrogato dall'art. 47 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della