§ 1.4.13 - L.R. 31 marzo 2003, n. 8.
Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:31/03/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’articolo 1).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 11).
Art. 3.  (Modificazione all’articolo 16).
Art. 4.  (Modificazione all’articolo 17).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 19).
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 19 bis).
Art. 7.  (Inserimento dell’articolo 19 ter).
Art. 8.  (Inserimento dell’articolo 19 quater).
Art. 9.  (Modificazione all’articolo 20).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 21).
Art. 11.  (Inserimento dell’articolo 21 bis).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 22).
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 23).
Art. 14.  (Modificazione all’articolo 24).
Art. 15.  (Modificazioni all’articolo 26).
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 28).
Art. 17.  (Modificazione all’articolo 30).
Art. 18.  (Inserimento dell’articolo 30 bis).
Art. 19.  (Inserimento dell’articolo 30 ter).
Art. 20.  (Inserimento dell’articolo 30 quater).
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 31).
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 33).
Art. 23.  (Modificazione all’articolo 34).
Art. 24.  (Modificazione all’articolo 35).
Art. 25.  (Modificazione all’articolo 36).
Art. 26.  (Modificazione all’articolo 37).
Art. 27.  (Modificazione all’articolo 38).
Art. 28.  (Sostituzione dell’articolo 48).
Art. 29.  (Sostituzione dell’articolo 49).
Art. 30.  (Inserimento dell’articolo 49 bis).
Art. 31.  (Sostituzione dell’articolo 61).
Art. 32.  (Sostituzione dell’articolo 62).
Art. 33.  (Modificazione all’articolo 63).
Art. 34.  (Sostituzione dell’articolo 65).
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 68).
Art. 36.  (Inserimento dell’articolo 69 bis).
Art. 37.  (Sostituzione dell’articolo 70).
Art. 38.  (Inserimento dell’articolo 70 bis).
Art. 39.  (Inserimento dell’articolo 70 ter).
Art. 40.  (Modificazione all’articolo 73).
Art. 41.  (Sostituzione dell’articolo 75).
Art. 42.  (Modificazione all’articolo 77).
Art. 43.  (Modificazioni all’articolo 78).
Art. 44.  (Modificazione all’articolo 80).
Art. 45.  (Modificazione all’articolo 81).
Art. 46.  (Inserimento dell’articolo 81bis).
Art. 47.  (Inserimento dell’articolo 81ter).
Art. 48.  (Inserimento dell’articolo 81quater).
Art. 49.  (Inserimento dell’articolo 81quinquies).
Art. 50.  (Sostituzione dell’articolo 84).
Art. 51.  (Sostituzione dell’articolo 85).
Art. 52.  (Modificazione all’articolo 88).
Art. 53.  (Inserimento dell’articolo 89bis).
Art. 54.  (Modificazione all’articolo 91).
Art. 55.  (Sostituzione dell’articolo 93).
Art. 56.  (Sostituzione dell’articolo 94).
Art. 57.  (Sostituzione dell’articolo 95).
Art. 58.  (Modificazione all’articolo 97).
Art. 59.  (Sostituzione dell’articolo 98).
Art. 60.  (Sostituzione dell’articolo 113).
Art. 61.  (Sostituzione dell’articolo 114).
Art. 62.  (Sostituzione dell’articolo 115).
Art. 63.  (Sostituzione dell’articolo 119).
Art. 64.  (Modificazione all’articolo 120).
Art. 65.  (Modificazione all’articolo 121).
Art. 66.  (Sostituzione dell’articolo 127).
Art. 67.  (Disposizioni di coordinamento).
Art. 68.  (Disposizioni di interpretazione autentica).
Art. 69.  (Disposizioni transitorie).
Art. 70.  (Abrogazioni).
Art. 71.  (Modificazioni all’articolo 2).
Art. 72.  (Inserimento dell’articolo 14 bis).
Art. 73.  (Sostituzione dell’articolo 18).
Art. 74.  (Sostituzione dell’articolo 19).
Art. 75.  (Inserimento dell’articolo 19 bis).
Art. 76.  (Sostituzione dell’articolo 22).
Art. 77.  (Modificazione all’articolo 33).
Art. 78.  (Modificazione all’articolo 34).
Art. 79.  (Modificazione all’articolo 39).
Art. 80.  (Modificazioni all’articolo 40).
Art. 81.  (Modificazioni all’articolo 41).
Art. 82.  (Modificazioni all’articolo 42).
Art. 83.  (Modificazioni all’articolo 45).
Art. 84.  (Modificazione all’articolo 50).
Art. 85.  (Modificazione all’articolo 51).
Art. 86.  (Modificazione all’articolo 53).
Art. 87.  (Modificazione all’articolo 57).
Art. 88.  (Abrogazioni).


§ 1.4.13 - L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

(B.U. 29 aprile 2003, n. 19).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

 

SEZIONE I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

 

Art. 1. (Modificazione all’articolo 1).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), le parole «In applicazione degli art. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione» sono sostituite dalle parole «In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 11).

     1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti.».

 

     Art. 3. (Modificazione all’articolo 16).

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 54/1998 le parole «possono conservarli» sono sostituite dalle parole «li conservano».

 

     Art. 4. (Modificazione all’articolo 17).

     1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, salvo i casi di fusione di più Comuni».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 19).

     1. L’articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. (Consiglio comunale).

     1. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

     2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

     3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

     4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

     5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.

     6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all’espletamento del loro mandato.

     7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

     9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.

     10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d’Aosta e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea).».

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 19 bis).

     1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 5, è inserito il seguente:

     «Art. 19 bis. (Surrogazioni e supplenze).

     1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto.

     2. Quando l’elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto.

     3. Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.

     4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).

     5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l’ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.».

 

     Art. 7. (Inserimento dell’articolo 19 ter).

     1. Dopo l’articolo 19bis della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 6, è inserito il seguente:

     «Art. 19 ter. (Presidenza del Consiglio comunale).

     1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.».

 

     Art. 8. (Inserimento dell’articolo 19 quater).

     1. Dopo l’articolo 19ter della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 7, è inserito il seguente:

     «Art. 19 quater. (Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale).

     1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

     2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.

     3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l’ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all’articolo 19 della l.r. 4/1995.

     4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.

     5. Successivamente, il Consiglio procede all’elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l’approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.

     6. Ai sensi della normativa statale vigente, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.».

 

     Art. 9. (Modificazione all’articolo 20).

     1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:

     a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

     b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;

     c) le maggioranze necessarie per l’approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

     d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

     e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;

     f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.».

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 21).

     1. L’articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21. (Competenze del Consiglio comunale).

     1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

     2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

     a) esame della condizione degli eletti;

     b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

     c) elezione della Commissione elettorale comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

     d) statuto del Comune;

     e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;

     f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

     g) regolamento del Consiglio;

     h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;

     i) rendiconto;

     j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     k) istituzione e ordinamento dei tributi;

     l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

     m)programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;

     n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell’ipotesi di cui all’articolo 76, comma 1;

     o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

     p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;

     q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

     r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.

     3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

     a) regolamenti;

     b) piani, programmi e progetti;

     c) dotazione organica del personale;

     d) partecipazione a società di capitali;

     e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113;

     f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);

     h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

     i) acquisti e alienazioni di immobili;

     j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.».

 

     Art. 11. (Inserimento dell’articolo 21 bis).

     1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 10, è inserito il seguente:

     «Art. 21 bis. (Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità).

     1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.».

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 22).

     1. L’articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale).

     1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

     2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

     3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

     4. Lo statuto può altresì stabilire l’incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

     6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.».

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 23).

     1. L’articolo 23 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 23. (Competenze della Giunta comunale).

     1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.

     2. La competenza per gli atti di cui all’articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all’adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.

     3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell’articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.

     4. I Comuni di cui all’articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell’ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d’Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.».

 

     Art. 14. (Modificazione all’articolo 24).

     1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 54/1998 dopo le parole «è convocata» sono aggiunte le parole «e presieduta».

 

     Art. 15. (Modificazioni all’articolo 26).

     1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 54/1998 è abrogato.

     2. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: «In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.».

     3. Il comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.».

     4. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

     «8 bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.».

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 28).

     1. L’articolo 28 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 28. (Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco).

     1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

     2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta.

     3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).».

 

     Art. 17. (Modificazione all’articolo 30).

     1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.

 

     Art. 18. (Inserimento dell’articolo 30 bis).

     1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 54/1998, come modificato dall’articolo 17, è inserito il seguente:

     «Art. 30 bis. (Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati).

     1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.

     2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

     3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

     4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.».

 

     Art. 19. (Inserimento dell’articolo 30 ter).

     1. Dopo l’articolo 30bis della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 18, è inserito il seguente:

     «Art. 30 ter. (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta).

     1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.

     2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

     3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest’ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.

     4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l’assessore a cui attribuire le funzioni di cui all’articolo 30, comma 1.

     5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

     6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

     7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.».

 

     Art. 20. (Inserimento dell’articolo 30 quater).

     1. Dopo l’articolo 30ter della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 19, è inserito il seguente:

     «Art. 30 quater. (Mozione di sfiducia).

     1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

     2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 70, comma 3.».

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 31).

     1. L’articolo 31 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 31. (Obbligo di astensione).

     1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

     2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall’adottare gli atti di rispettiva competenza.».

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 33).

     1. L’articolo 33 della l.r. 54/1998, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione), è sostituito dal seguente:

     «Art. 33. (Statuto comunale).

     1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

     2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

     3. Lo statuto è affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.

     4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.».

 

     Art. 23. (Modificazione all’articolo 34).

     1. Il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.».

 

     Art. 24. (Modificazione all’articolo 35).

     1. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.».

 

     Art. 25. (Modificazione all’articolo 36).

     1. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).».

 

     Art. 26. (Modificazione all’articolo 37).

     1. Al comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 54/1998 le parole «al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle parole «alla l.r. 18/1999».

 

     Art. 27. (Modificazione all’articolo 38).

     1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 54/1998 le parole «l.r. 59/1991» sono sostituite dalle parole «l.r. 18/1999».

 

     Art. 28. (Sostituzione dell’articolo 48).

     1. L’articolo 48 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 48. (Personale con qualifica dirigenziale).

     1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane e nel Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.».

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 49).

     1. L’articolo 49 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 49. (Segretari dei Comuni e delle Comunità montane).

     1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d’Aosta).».

 

     Art. 30. (Inserimento dell’articolo 49 bis).

     1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 29, è inserito il seguente:

     «Art. 49 bis. (Pareri, visti e attestazioni).

     1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all’ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.

     2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.».

 

     Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 61).

     1. L’articolo 61 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 61. (Composizione).

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.».

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 62).

     1. L’articolo 62 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 62. (Costituzione).

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.».

 

     Art. 33. (Modificazione all’articolo 63).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l’istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge.».

 

     Art. 34. (Sostituzione dell’articolo 65).

     1. L’articolo 65 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 65. (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali).

     1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull’attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

     2. In particolare, il Consiglio:

     a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;

     b) propone qualsiasi iniziativa d’interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l’amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;

     c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

     d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;

     e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;

     f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

     3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l’espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

     4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.».

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 68).

     1. L’articolo 68 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.».

 

     Art. 36. (Inserimento dell’articolo 69 bis).

     1. Dopo l’articolo 69 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

     «Art. 69 bis. (Attività di consulenza).

     1. L’amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

 

     Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 70).

     1. L’articolo 70 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 70. (Scioglimento dei Consigli comunali).

     1. Ai sensi dell’articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:

     a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

     b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

     c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

     1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;

     2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;

     3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all’articolo 30quater;

     4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;

     5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;

     6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;

     7) riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;

     d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

     4. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell’adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell’interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

     5. Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.

     6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.».

 

     Art. 38. (Inserimento dell’articolo 70 bis).

     1. Dopo l’articolo 70 della l.r. 54/1998, come sostituito dall’articolo 37, è inserito il seguente:

     «Art. 70 bis. (Estensione agli altri enti locali).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.».

 

     Art. 39. (Inserimento dell’articolo 70 ter).

     1. Dopo l’articolo 70bis della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 38, è inserito il seguente:

     «Art. 70 ter. (Rimozione e sospensione degli amministratori locali).

     1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

     2. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l’ordinamento della regione Valle d’Aosta), è reso dal Consiglio regionale.».

 

     Art. 40. (Modificazione all’articolo 73).

     1. Al comma 1 dell’articolo 73 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, concorrendone al finanziamento».

 

     Art. 41. (Sostituzione dell’articolo 75).

     1. L’articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 75. (Organi).

     1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

     2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l’Assemblea dei Consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.

     3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei Comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.

     4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.».

 

     Art. 42. (Modificazione all’articolo 77). [1]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

     a) esame della condizione degli eletti;

     b) statuto dell’ente;

     c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

     d) regolamento del Consiglio;

     e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

     f) rendiconto;

     g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     h) atti di programmazione e di indirizzo;

     i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

     j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.».]

 

     Art. 43. (Modificazioni all’articolo 78). [2]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 54/1998 la parola «pari» è soppressa.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

     «3bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri.».]

 

     Art. 44. (Modificazione all’articolo 80). [3]

     [1. La rubrica dell’articolo 80 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente: «(Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 1)».]

 

     Art. 45. (Modificazione all’articolo 81). [4]

     [1. Il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente.».]

 

     Art. 46. (Inserimento dell’articolo 81bis).

     1. Dopo l’articolo 81 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

     «Art. 81bis. (Consiglio dei Sindaci).

     1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

     2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell’articolo 46.

     3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l’approvazione dei seguenti atti:

     a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;

     b) statuto dell’ente;

     c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

     d) regolamenti;

     e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

     f) rendiconto;

     g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

     h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

     i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113;

     j) atti di programmazione e indirizzo;

     k) dotazione organica del personale;

     l) partecipazione a società di capitali;

     m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

     n) acquisti e alienazioni di beni immobili;

     o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

     4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull’ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.».

 

     Art. 47. (Inserimento dell’articolo 81ter).

     1. Dopo l’articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 46, è inserito il seguente:

     «Art. 81ter. (Presidente della Comunità montana di cui all’articolo 75, comma 2).

     1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.

     3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

     4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

     5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l’elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.».

 

     Art. 48. (Inserimento dell’articolo 81quater).

     1. Dopo l’articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 47, è inserito il seguente:

     «Art. 81quater. (Assemblea dei Consiglieri).

     1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l’Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.

     2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell’approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l’Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L’Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell’Assemblea non è vincolante.

     3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l’Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.».

 

     Art. 49. (Inserimento dell’articolo 81quinquies).

     1. Dopo l’articolo 81quater della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 48, è inserito il seguente:

     «Art. 81quinquies. (Diritti dei consiglieri comunali).

     1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all’espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull’attività del Consiglio dei Sindaci.

     2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

     3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.».

 

     Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 84).

     1. L’articolo 84 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:

     «Art. 84. (Ruolo della Regione).

     1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all’articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l’esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.».

 

     Art. 51. (Sostituzione dell’articolo 85).

     1. L’articolo 85 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 85. (Ruolo dei Comuni).

     1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all’articolo 84, il Consiglio comunale delibera l’esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

     2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

 

     Art. 52. (Modificazione all’articolo 88).

     1. Il comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all’articolo 33.».

 

     Art. 53. (Inserimento dell’articolo 89bis).

     1. Dopo l’articolo 89 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

     «Art. 89 bis. (Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci).

     1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, in quanto compatibili.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all’articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell’Assemblea dei consiglieri di cui all’articolo 81 quater.

     3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.».

 

     Art. 54. (Modificazione all’articolo 91).

     1. Al comma 3 dell’articolo 91 della l.r. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole «, nel rispetto del regolamento regionale di cui all’art. 47».

 

     Art. 55. (Sostituzione dell’articolo 93).

     1. L’articolo 93 della l.r. 54/1998, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è sostituito dal seguente:

     «Art. 93. (Definizione).

     1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

     3. Al fine di costituire un’Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell’Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

     4. Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.

     5. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.».

 

     Art. 56. (Sostituzione dell’articolo 94).

     1. L’articolo 94 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 94. (Organi).

     1. Sono organi dell’Associazione dei Comuni:

     a) il Consiglio;

     b) il Presidente.

     2. Il Consiglio è composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri. Il titolare della carica è individuato dal Sindaco con proprio atto, ferma restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o impedimento.

     3. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.».

 

     Art. 57. (Sostituzione dell’articolo 95).

     1. L’articolo 95 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 95. (Competenze del Consiglio).

     1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell’articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.

     2. Spetta, comunque, al Consiglio l’approvazione dei seguenti atti:

     a) regolamenti;

     b) bilancio preventivo;

     c) rendiconto;

     d) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113;

     e) atti di programmazione e di indirizzo;

     f) statuto delle aziende e delle istituzioni.».

 

     Art. 58. (Modificazione all’articolo 97).

     1. Il comma 1 dell’articolo 97 della l.r. 54/1998 è abrogato.

 

     Art. 59. (Sostituzione dell’articolo 98).

     1. L’articolo 98 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 98. (Statuto).

     1. Lo statuto dell’Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all’accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l’organo di revisione, l’organizzazione dell’Associazione e le modalità di informazione sull’attività svolta dall’Associazione.».

 

     Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 113).

     1. L’articolo 113 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 113. (Servizi pubblici locali).

     1. Gli enti locali provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

     2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

     3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

     a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

     b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

     c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

     d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

     e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

     4. L’affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

     5. In ogni caso è disciplinato con regolamento l’esercizio da parte dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

     6. L’ente locale o l’Associazione dei Comuni conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

     a) la durata del rapporto;

     b) gli aspetti economici;

     c) le caratteristiche dell’attività;

     d) i criteri per lo svolgimento del servizio;

     e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;

     f) le forme di partecipazione dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni;

     g) le eventuali funzioni amministrative connesse;

     h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;

     i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;

     j) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;

     k) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

     7. La Giunta regionale può autorizzare l’adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.».

 

     Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 114).

     1. L’articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 114. (Aziende speciali).

     1. L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale o delle Associazioni dei Comuni, finalizzato alla gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall’organo rappresentativo dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.

     2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell’azienda, gli organi, le loro competenze, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l’organo di revisione, l’organizzazione dell’azienda, le modalità di informazione sull’attività svolta.

     3. L’azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

     4. L’ente locale o l’Associazione dei Comuni:

     a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall’azienda;

     b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

     c) conferisce il capitale di dotazione;

     d) determina le finalità e gli indirizzi;

     e) nomina e revoca gli amministratori;

     f) verifica i risultati della gestione;

     g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

     5. Lo statuto può prevedere che l’azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l’estensione dell’attività dell’azienda al territorio di altri enti locali che si convenzionino con l’ente di riferimento.

     6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995.».

 

     Art. 62. (Sostituzione dell’articolo 115).

     1. L’articolo 115 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 115. (Istituzioni).

     1. L’istituzione è un ente strumentale dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni finalizzato all’esercizio di servizi sociali e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall’organo rappresentativo dell’ente locale o dell’Associazione dei Comuni. Nel rispetto della presente legge, l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

     2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell’istituzione, gli organi e le loro attribuzioni, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l’organo di revisione, l’organizzazione dell’istituzione, nonché le modalità di informazione sull’attività svolta.

     3. L’istituzione uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

     4. L’ente locale o l’Associazione dei Comuni:

     a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi perseguiti dall’istituzione;

     b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

     c) conferisce il capitale di dotazione;

     d) determina le finalità e gli indirizzi;

     e) nomina e revoca gli amministratori;

     f) verifica i risultati della gestione;

     g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

     5. Lo statuto può prevedere che l’istituzione eroghi i propri servizi anche a favore di altri enti locali che si convenzionano con l’ente di riferimento.

     6. L’istituzione può avere personale proprio. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995.».

 

     Art. 63. (Sostituzione dell’articolo 119).

     1. L’articolo 119 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 119. (Intervento sostitutivo).

     1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

 

     Art. 64. (Modificazione all’articolo 120).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2002, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995.».

 

     Art. 65. (Modificazione all’articolo 121).

     1. Al comma 1 dell’articolo 121 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2, della l.r. 38/2001, le parole «Entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2003».

 

     Art. 66. (Sostituzione dell’articolo 127).

     1. L’articolo 127 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

     «Art. 127. (Intervento sostitutivo).

     1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 67. (Disposizioni di coordinamento).

     1. Le parole «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

     2. A far data dall’entrata in vigore della presente legge le disposizioni previgenti che prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 68. (Disposizioni di interpretazione autentica).

     1. Al comma 4 dell’articolo 117 della l.r. 54/1998, per «specifici organi del Comune» si intendono esclusivamente il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

     2. Al comma 1ter dell’articolo 125 della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per «specifici organi della Comunità montana» si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.

 

     Art. 69. (Disposizioni transitorie).

     1. La prima seduta del Consiglio dei Sindaci, di cui all’articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall’articolo 46, è convocata dal Presidente della Comunità montana in carica, entro trenta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore della presente legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, fino all’elezione del Presidente.

     2. Fino alla prima seduta del Consiglio dei Sindaci, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli organi in carica delle Comunità montane.

     3. Il Consiglio dei Sindaci provvede ad adeguare lo statuto della Comunità montana alle disposizioni dettate dalla presente legge, entro un anno dal proprio insediamento. Entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, provvede altresì ad adeguare, se del caso, i regolamenti dell’ente.

     4. Fino all’adeguamento degli statuti si applicano le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

     5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

     Art. 70. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 47, 69, 92 e 128 della l.r. 54/1998 sono abrogati.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

 

     Art. 71. (Modificazioni all’articolo 2).

     1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale) sono abrogati.

 

     Art. 72. (Inserimento dell’articolo 14 bis).

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 4/1995, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è inserito il seguente:

     «Art. 14 bis. (Requisiti della candidatura).

     1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

     2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.».

 

     Art. 73. (Sostituzione dell’articolo 18).

     1. L’articolo 18 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

     «Art. 18. (Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità).

     1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.

     2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.

     3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all’elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall’articolo 2 della l.r. 22/2001.

     4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.».

 

     Art. 74. (Sostituzione dell’articolo 19).

     1. L’articolo 19 della l.r. 4/1995, già modificato dall’articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6, è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. (Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità).

     1. Quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l’interessato fa parte la contesta all’interessato stesso.

     2. L’amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

     3. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

     4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.

     5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

     6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

     7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.».

 

     Art. 75. (Inserimento dell’articolo 19 bis).

     1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 4/1995, come sostituito dall’articolo 71, è inserito il seguente:

     «Art. 19 bis. (Azione popolare).

     1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.».

 

     Art. 76. (Sostituzione dell’articolo 22).

     1. L’articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. (Tessera elettorale).

     1. L’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto è subordinata all’esibizione, unitamente ad un documento d’identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

     2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l’elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.».

 

     Art. 77. (Modificazione all’articolo 33).

     1. Il comma 11 dell’articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.

 

     Art. 78. (Modificazione all’articolo 34).

     1. Il comma 9 dell’articolo 34 della l.r. 4/1995 è abrogato.

 

     Art. 79. (Modificazione all’articolo 39).

     1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono ammessi nella sala dell’elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all’articolo 22, da cui risulti l’iscrizione alla rispettiva sezione.».

 

     Art. 80. (Modificazioni all’articolo 40).

     1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle parole «della tessera elettorale da cui risulti l’iscrizione».

     2. Al comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole «al certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «alla tessera elettorale».

 

     Art. 81. (Modificazioni all’articolo 41).

     1. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «Sul certificato elettorale dell’accompagnatore» sono sostituite dalle parole «Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno dello spazio destinato alla certificazione dell’esercizio del voto».

     2. Al comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «il certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».

     3. Al comma 5 dell’articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «il certificato» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».

 

     Art. 82. (Modificazioni all’articolo 42).

     1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.».

 

     Art. 83. (Modificazioni all’articolo 45).

     1. Il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.».

 

     Art. 84. (Modificazione all’articolo 50).

     1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

     «1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull’apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore insieme con la matita copiativa.».

 

     Art. 85. (Modificazione all’articolo 51).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 4/1995, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della l.r. 6/2000, è sostituita dalla seguente:

     «c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all’articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta;».

 

     Art. 86. (Modificazione all’articolo 53).

     1. Dopo il comma 8 dell’articolo 53 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

     «8 bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.».

 

     Art. 87. (Modificazione all’articolo 57).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall’articolo 6 della l.r. 22/2001, è aggiunto il seguente:

     «4 bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.».

 

     Art. 88. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12bis, 61 e 71 della l.r. 4/1995 sono abrogati.

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;

     b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

     3. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 71».

     4. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 71».


[1] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.