§ 39.1.34 - D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:08/09/2000
Numero:299


Sommario
Art. 1.  Istituzione della tessera elettorale.
Art. 2.  Caratteristiche della tessera elettorale.
Art. 3.  Consegna della tessera elettorale.
Art. 4.  Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.
Art. 5.  Protezione dei dati personali.
Art. 6.  Nomina di un commissario.
Art. 7.  Impossibilità di consegna della tessera.
Art. 8.  Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.
Art. 9.  Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.
Art. 10.  Voto dei degenti nei luoghi di cura.
Art. 11.  Annotazione del voto assistito.
Art. 12.  Annotazione dell'esercizio del voto.
Art. 13.  Ammissione al voto dei detenuti.
Art. 14.  Norma di chiusura.
Art. 15.  Norme abrogate.


§ 39.1.34 - D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(G.U. 24 ottobre 2000, n. 249).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E

L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

 

Art. 1. Istituzione della tessera elettorale.

     1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

     2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

 

     Art. 2. Caratteristiche della tessera elettorale.

     1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

     2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

     a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

     b) luogo e data di nascita;

     c) indirizzo;

     d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

     e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

     3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

     4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

     5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

     6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

 

     Art. 3. Consegna della tessera elettorale.

     1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

     2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

     3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

     4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

 

     Art. 4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

     1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

     2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

     3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

     4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

     5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

     6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

     7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

 

     Art. 5. Protezione dei dati personali.

     1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

     2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

 

     Art. 6. Nomina di un commissario.

     1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

 

     Art. 7. Impossibilità di consegna della tessera.

     1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

 

     Art. 8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

     1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

     2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

     3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

     4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

 

TITOLO II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA

NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E

REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE

DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE

 

     Art. 9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali. [1]

     [1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.]

 

     Art. 10. Voto dei degenti nei luoghi di cura.

     1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

     2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

 

     Art. 11. Annotazione del voto assistito.

     1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

 

     Art. 12. Annotazione dell'esercizio del voto.

     1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

 

     Art. 13. Ammissione al voto dei detenuti.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Norma di chiusura.

     1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

 

     Art. 15. Norme abrogate.

     Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

     Allegato

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 400, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.