Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 30/04/1999 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia) |
Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco) |
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste) |
Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53) |
Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi) |
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81) |
Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province) |
Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) |
Art. 9. (Albo degli scrutatori) |
Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale) |
Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali) |
Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea) |
Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 39.2.58 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
(G.U. 3 maggio 1999, n. 101)
Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)
1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della
2. All'articolo 8 della
Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco) [1]
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)
1. Il quarto comma dell'articolo 14 della
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
1. Al terzo comma dell'articolo 8 della
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)
1. Dopo l'articolo 7 della
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province) [2]
Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla
1. Alla
2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della
4. [3]
5. [4]
Art. 9. (Albo degli scrutatori)
1. L'articolo 1 della
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della
3. L'articolo 3 della
4. L'articolo 4 della
5. L'articolo 5-bis della
6. L'articolo 6 della
Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)
1. L'articolo 24 del testo unico approvato con
Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)
1. L'articolo 2 della
2. L'articolo 3 della
3. Dopo l'articolo 3 della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)
1. Al primo comma dell'articolo 33 della
Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale)
1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[3] Comma abrogato dall'art. 274 del
[4] Comma abrogato dall'art. 274 del