§ 39.2.58 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:30/04/1999
Numero:120


Sommario
Art. 1.  (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)
Art. 2.  (Successione dei mandati elettivi del sindaco)
Art. 3.  (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)
Art. 4.  (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
Art. 5.  (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)
Art. 6.  (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
Art. 7.  (Durata degli organi elettivi di comuni e province)
Art. 8.  (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)
Art. 9.  (Albo degli scrutatori)
Art. 10.  (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)
Art. 11.  (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)
Art. 12.  (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)
Art. 13.  (Istituzione della tessera elettorale)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 39.2.58 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

(G.U. 3 maggio 1999, n. 101)

 

 

     Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

     1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco) [1]

 

          Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

     1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

     1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: (Omissis); ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

          Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

     1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

     1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente: (Omissis)

 

          Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province) [2]

 

          Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

     1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis)

     2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

     3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

     4. [3]

     5. [4]

 

          Art. 9. (Albo degli scrutatori)

     1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

     3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

     6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)

     1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

     1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente: (Omissis)

     3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente: (Omissis)

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)

     1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".

 

          Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale)

     1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

     b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

     c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

     d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

     e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

     2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

 

          Art. 14. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3]  Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[4]  Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.