Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.4 elezioni |
Data: | 29/02/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5). |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 6). |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 11). |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 19). |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 24). |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 33). |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 34). |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 51). |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 53). |
Art. 10. (Modificazione all'articolo 73). |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 75). |
Art. 12. (Abrogazione degli articoli 76 e 77). |
Art. 13. (Norma transitoria). |
Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.4.11 - Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.
Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.
(B.U. 7 marzo 2000, n. 11).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 5). [1]
Art. 2. (Modificazione all'articolo 6). [2]
Art. 3. (Modificazione all'articolo 11). [3]
Art. 4. (Modificazione all'articolo 19). [4]
Art. 5. (Modificazione all'articolo 24). [5]
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 33).
1. [6].
2. Il comma 2 dell'articolo 33 della
3. Al comma 5 dell'articolo 33 della
4. [7].
5. Al comma 8 dell'articolo 33 della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 34).
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della
2. [8].
3. Al comma 6 dell'articolo 34 della
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 51). [9]
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 53). [10]
Art. 10. (Modificazione all'articolo 73).
1. All'articolo 73, comma 2 bis, della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 75). [11]
Art. 12. (Abrogazione degli articoli 76 e 77).
1. Gli articoli 76 e 77 della
Art. 13. (Norma transitoria).
1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali il cui mandato elettorale scade nel secondo semestre dell'anno 2000 si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno.
Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 88 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 88 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 88 della
[4] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 19 della
[5] Sostituisce il comma 2, art. 24 della
[6] Sostituisce il comma 1, art. 33 della
[7] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 33 della
[8] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 34 della
[9] Modifica le lettere c) e d), comma 1, art. 51 della
[10] Sostituisce i commi 6 e 7, art. 53 della
[11] Sostituisce l'art. 75 della