Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 19/12/2003 |
Numero: | 2247 |
§ 14.2.101 – Regolamento 19 dicembre 2003, n. 2247.
Regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
(G.U.U.E. 20 dicembre 2003, n. L 333).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Prima dell'accordo di Cotonou, le modalità di applicazione delle concessioni tariffarie nel settore delle carni bovine erano state adottate dal
(3) È opportuno che il regime di importazione venga gestito mediante i titoli di importazione. A tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe a talune disposizioni del
(4) Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari, è necessario prevedere l'applicazione pluriennale del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. Per i prodotti elencati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli di importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato II del
I quantitativi annui dei paesi di cui al primo comma recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenya 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.4055 e quello della Namibia 09.4056.
2. Per l'imputazione ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 100 kg di carne disossata equivalgono a:
— 130 kg di carne non disossata,
— 260 kg di animali vivi della specie bovina,
— 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.
Art. 2.
1. Nei limiti del contingente, gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92 % e il dazio ad valorem del 100 %, per i prodotti elencati nell'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del
Art. 3.
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Art. 4.
1. Per i prodotti che beneficiano di una riduzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del
a) alla voce “note” e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003; [1]
b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola all'importazione da detto Stato;
c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.
2. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili per fax o posta elettronica entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.
4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri lo comunicano alla Commissione, per fax o posta elettronica, entro il termine di cui al paragrafo 3.
Art. 5.
1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.
2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.
Art. 6.
L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei dazi all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle norme relative all'origine applicabili agli stessi prodotti, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.
Art. 7.
1. I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 del
2. I titoli sono validi in tutta la Comunità.
Art. 8.
Il regolamento (CE) n. 1918/98 è abrogato.
Art. 9.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO [2]
(Omissis)
[1] Lettera così sostituita dall’art. 13 del
[2] Allegato sostituito dall’art. 13 del