§ 1.6.628 – Regolamento 19 giugno 1998, n. 1279.
Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/06/1998
Numero:1279


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ripartiti, per ciascun periodo indicato all'allegato I, nel modo seguente
Art. 3.      Per poter fruire dei contingenti di importazione
Art. 4.      1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all'articolo 2
Art. 5.      1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95
Art. 6.      I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 degli accordi europei conclusi [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.628 – Regolamento 19 giugno 1998, n. 1279.

Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania. [1]

(G.U.C.E. 20 giugno 1998, n. L 176).

 

Art. 1. [2]

     Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nel quadro dei contingenti aperti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/ CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione [3].

     Le quantità annue dei prodotti che beneficiano di questi regimi e le aliquote preferenziali dei dazi doganali sono indicati nell'allegato I

 

     Art. 2.

     I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ripartiti, per ciascun periodo indicato all'allegato I, nel modo seguente:

     - 25% nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre,

     - 25% nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre,

     - 25% nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo,

     - 25% nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno.

Se, nel corso di un periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, il secondo o il terzo periodo specificato al precedente comma sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

 

     Art. 3.

     Per poter fruire dei contingenti di importazione:

     a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

     b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

     c) per ciascun gruppo di prodotti di cui all'allegato I la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile come specificato all'articolo 2 [4];

     Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:

     — prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all’allegato I, oppure

     — i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

     — i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania. [5]

     d) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

     e) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 1279/98. [6]

     2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0201, 0202,

     - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51,

     - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51,

     - 1602 50. [7]

 

     Art. 4.

     1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all'articolo 2.

     2. Ciascuno interessato può presentare una sola domanda per gruppo di prodotti. Qualora un unico interessato presenti più domande per gruppo di prodotti, tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentare per i quantitativi disponibili entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi del modulo riprodotto nell'allegato II del presente regolamento.

     4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

 

     Art. 5.

     1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli cessano tuttavia di essere validi dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

     3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

 

     Art. 6.

     I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 degli accordi europei conclusi con tali paesi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [8]

Concessioni applicabili all’importazione nella Comunità

di determinati prodotti originari di determinati paesi

 

(NPF = dazio della nazione più favorita)

 

Prodotti originari di  

N. d'ordine  

Codice NC  

Designazione delle merci 

Aliquota del dazio applicabile (% dell'NPF) 

Quantitativo annuale dal 1° luglio 2005 (t) [1] 

Incremento annuale dal 1° luglio 2006 (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania  

09.4753  

0201 

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate  

esenzione  

4.000  

 

 

0202 

 

 

 

 

 

09.4765  

0206 10 95  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati 

esenzione  

100  

 

 

0206 29 91  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati 

 

 

 

 

 

0210 20  

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate 

 

 

 

 

 

0210 99 51  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina 

 

 

 

 

09.4768  

1602 50  

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina 

esenzione  

500  

Bulgaria  

09.4651  

0201 

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 

esenzione  

2.500  

 

 

0202 

 

 

 

 

 

09.4784 

1602 50 

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina 

esenzione 

660 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Per la Romania, quantitativo annuale dal 1° Agosto 2005 (t). 

 

 

 

ALLEGATO II [9]

 

     (Omissis)


[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2857/2000, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1634/2002 dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 529/2003, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 673/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento(CE) n. 2857/2000, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1634/2002 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 529/2003 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 673/2003.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1118/2004.

[4] Lettera già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2857/2000 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1634/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 529/2003.

[5] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 529/2003, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 673/2003 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 del regolamento n. 1118/2004.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 5 del regolamento n. 1118/2004.

[7] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2857/2000, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1634/2002 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 529/2003, ora così modificato dall’art. 5 del regolamento n. 1118/2004.

[8] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1240/2005.

[9] Allegato da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1240/2005.