§ 1.6.Q96 – Regolamento 27 giugno 2003, n. 1146.
Regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/06/2003
Numero:1146


Sommario
Art. 1.      È aperto per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 50.700 tonnellate, in [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni [...]
Art. 3.      1. Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:
Art. 4.      1. Possono beneficiare del contingente soltanto gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell'articolo 8 della
Art. 5.      1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate.
Art. 6.      1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, è subordinata alla presentazione di un [...]
Art. 7.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Art. 8.      1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 9.      1. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti prima del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate [...]
Art. 10.      Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di [...]
Art. 11.      1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.Q96 – Regolamento 27 giugno 2003, n. 1146.

Regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004).

(G.U.U.E. 28 giugno 2003, n. L 160).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio esige che la Comunità apra un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50.700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1° luglio 2003.

     (2) L'importazione di carne bovina congelata nell'ambito del contingente tariffario è subordinata ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione. La ripartizione del contingente tariffario tra i due regimi d'importazione summenzionati deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe.

     (3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

     (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. È necessario che i titoli possano essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. A tal fine, ai titoli rilasciati in virtù del presente regolamento devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003.

     (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (6) Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione dei quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito in titoli d'importazione tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti.

     (7) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d'importazione.

     (8) Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     È aperto per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l'importazione di 50.700 tonnellate, in equivalente peso di carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45% e contenente in peso almeno il 20% di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85% da carne e gelatina.

     Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

     Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

     Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

     Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

     2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso:

     a) dai prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure

     b) da quelli specificati al paragrafo 1.

     Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

 

     Art. 3.

     1. Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

     a) 40.000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;

     b) 10.700 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.

     2. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

     - 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a),

     - 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

     3. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono fissati nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

 

     Art. 4.

     1. Possono beneficiare del contingente soltanto gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE che hanno svolto almeno una volta dal 1° luglio 2002 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina.

     La domanda di diritti d'importazione deve essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento che soddisfa tali condizioni.

     Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10% di ciascun quantitativo disponibile.

     Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.

     2. All'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

     3. L'autorità nazionale competente stabilisce le prove scritte ammesse riguardo al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Queste prove sono presentate assieme alla domanda di diritti d'importazione.

 

     Art. 5.

     1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate.

     Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

     2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2003.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro l'11 luglio 2003, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

     Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

     4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti.

 

     Art. 6.

     1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la domanda di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     Se la Commissione fissa una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, la cauzione costituita è svincolata per la parte dei diritti d'importazione richiesti che non è stata assegnata.

     3. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere titoli d'importazione sino al 20 febbraio 2004.

     4. I trasformatori sono autorizzati a chiedere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

     Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

     a) nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione; e

     b) da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione.

     5. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d'importazione trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

     Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

 

     Art. 7.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

 

     Art. 8.

     1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, il paese d'origine;

     b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;

     c) nella casella 20, almeno una delle seguenti indicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Titolo valido in ~ (Stato membro di rilascio) /Carni destinate alla trasformazione ~ [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ~ (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) /Regolamento (CE) n. 1146/2003. [1]

     2. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 2004.

     3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale a tasso pieno applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

 

     Art. 9.

     1. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti prima del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli entro il 20 febbraio 2004 costituiscono oggetto di una nuova assegnazione di diritti d'importazione.

     A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 27 febbraio 2004, i quantitativi per i quali non sono pervenute domande di titoli.

     2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

     3. I quantitativi residui vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione assegnati loro in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

     4. Gli articoli da 4 a 8 si applicano all'importazione dei quantitativi residui.

     Tuttavia, in tal caso la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata al 19 marzo 2004 e la data della comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è fissata al 26 marzo 2004.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

     Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

     Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

     Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

 

     Art. 11.

     1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti idonei e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.

     Se tuttavia la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto termine di tre mesi, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15% e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2% per giorno di ritardo.

     Se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15% dell'importo della cauzione.

     2. Gli importi non svincolati della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, vengono incamerati e conservati a titolo di dazi doganali.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)


[1] Lettera così sostituita dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1118/2004.