§ 1.6.Z97 – Regolamento 5 aprile 2005, n. 562.
Regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/04/2005
Numero:562


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.


§ 1.6.Z97 – Regolamento 5 aprile 2005, n. 562. [1]

Regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.

(G.U.U.E. 14 aprile 2005, n. L 95).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 40,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell’8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato modificato più volte in modo sostanziale. Il regolamento (CE) n. 1255/1999 e tutti i regolamenti recanti modalità di applicazione dello stesso hanno introdotto varie modifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1498/1999 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

     (2) Per valutare l’andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è indispensabile disporre regolarmente di informazioni relative al funzionamento delle misure di intervento previste nel regolamento (CE) n. 1255/1999, con particolare riguardo all’evoluzione delle scorte detenute dagli organismi di intervento o da privati.

     (3) La fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina, nonché delle restituzioni, è possibile solo in base a informazioni sull’andamento dei prezzi praticati nel commercio internazionale.

     (4) Ai fini di una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l’effetto delle restituzioni, è necessario disporre di informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate restituzioni, con particolare riguardo ai quantitativi aggiudicati mediante gara.

     (5) Ai fini dell’attuazione dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (di seguito «accordo sull’agricoltura»), approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, e per garantire il rispetto degli impegni in esso previsti, è necessario disporre di tutta una serie di informazioni particolareggiate sulle importazioni e le esportazioni, con particolare riguardo alle domande di titoli e alle modalità di utilizzazione degli stessi. Per poter adempiere pienamente a tali impegni, è necessario disporre rapidamente di informazioni sull’andamento delle esportazioni. Ai sensi dello stesso accordo, le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sono escluse dalle restrizioni applicate alle esportazioni sovvenzionate. Occorre pertanto precisare che le comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione devono indicare separatamente le domande aventi per oggetto forniture di aiuti alimentari.

     (6) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, contiene disposizioni particolari riguardo all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso il Canada, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica dominicana. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

     (7) Il regolamento (CE) n. 174/1999 istituisce un regime specifico per la concessione di restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

     (8) Il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede, all’articolo 5, la possibilità di estendere, in certi casi, la validità di un titolo di esportazione a un prodotto di un codice diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo stesso. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.

     (9) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari, disciplina la gestione di taluni contingenti di importazione mediante l’emissione di certificati IMA 1 da parte delle autorità dei paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione sono rilasciati in base a certificati IMA 1. L’esperienza ha dimostrato che tali comunicazioni non sempre permettono una sorveglianza precisa dello svolgimento, tappa per tappa, delle suddette importazioni. Occorre prevedere la comunicazione di informazioni supplementari.

     (10) L’esperienza acquisita nel corso degli anni nell’elaborazione delle informazioni pervenute alla Commissione ha dimostrato che queste vengono talvolta comunicate con eccessiva frequenza. La frequenza di alcune comunicazioni è stata pertanto ridotta.

     (11) E’ indispensabile poter confrontare le quotazioni dei prezzi dei prodotti, in particolare ai fini del calcolo delle restituzioni e degli aiuti. È altresì necessario sapere quanto siano attendibili tali quotazioni, attraverso la ponderazione dei dati.

     (12) Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione considerevole dei mezzi di comunicazione. Occorre tener conto di tale evoluzione per rendere le comunicazioni più rapide, efficienti e sicure.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

SCORTE E MISURE DI INTERVENTO

 

Art. 1.

     1. Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

     a) i quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento;

     b) i quantitativi di burro usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento;

     c) la classificazione per età dei quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte C, del presente regolamento.

     2. [Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato II del presente regolamento:

     a) i quantitativi di burro e i quantitativi di crema, convertiti in equivalente burro, entrati e usciti durante il mese in questione;

     b) il quantitativo totale di burro e il quantitativo totale di crema, convertito in equivalente burro, in giacenza alla fine del mese in questione] [2].

 

     Art. 2.

     Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

     a) i quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte A, del presente regolamento;

     b) i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte B, del presente regolamento;

     c) la classificazione per età dei quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.

 

     Art. 3. [3]

     [Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato IV del presente regolamento:

     a) i quantitativi di formaggi entrati e usciti durante il mese in questione, suddivisi per categorie;

     b) i quantitativi di formaggi in giacenza alla fine del mese in questione, suddivisi per categorie.]

 

     Art. 4.

     Ai fini del presente capo, si intende per:

     a) «quantitativi entrati»: i quantitativi fisicamente entrati in magazzino, presi in consegna o meno dall’organismo di intervento;

     b) «quantitativi usciti»: i quantitativi che sono stati ritirati o, se la presa in consegna da parte dell’acquirente avviene prima del ritiro, i quantitativi presi in consegna.

 

CAPO II

MISURE DI AIUTO PER IL LATTE SCREMATO E IL LATTE SCREMATO IN POLVERE

 

     Art. 5.

     1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzato per l’alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento:

     a) i quantitativi di latte scremato utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;

     b) i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;

     c) i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione.

     2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese, mediante il modulo riportato nell’allegato V del presente regolamento, i quantitativi di latte scremato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese precedente. Tali quantitativi sono suddivisi secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.

 

CAPO III

PREZZI

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi franco fabbrica praticati sul loro territorio durante la settimana precedente per i prodotti di cui all’allegato VI. Gli Stati membri comunicano i prezzi notificati dagli operatori economici per i prodotti lattiero-caseari, eccetto i formaggi, la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2% della produzione comunitaria o la cui produzione è considerata rappresentativa a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti. Per i formaggi, gli Stati membri comunicano i prezzi per tipo di formaggio, la cui produzione rappresenta almeno l’8% della produzione nazionale complessiva di formaggi.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla fine del mese precedente, i prezzi del latte crudo corrisposti ai produttori di latte sul loro territorio.

     I prezzi sono espressi in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.

     3. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri si assicurano che i dati trasmessi siano rappresentativi, esatti e completi. A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione redatta secondo il questionario tipo riportato nell’allegato XII.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici forniscano i dati richiesti entro i termini utili.

     5. Ai fini del presente articolo, per «prezzo franco fabbricadépart usine» si intende il prezzo al quale il prodotto è acquistato presso il fabbricante, al netto di imposte (IVA) e di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione, ecc.). Il prezzo è espresso in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.

 

CAPO IV

SCAMBI

 

SEZIONE 1

IMPORTAZIONI

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

     1) entro il mese successivo alla fine dell’anno contingentale per l’anno contingentale precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

     2) entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio per i sei mesi precedenti, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

     3) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione soggetti ai dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

     4) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio  e ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo provvisorio tra la Comunità europea e il Libano, approvato con la decisione 2002/761/CE del Consiglio, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

     5) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;

     6) una volta all’anno, entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi non utilizzati dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, suddivisi per numero del contingente, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine.

     Se del caso, gli Stati membri informano la Commissione che non sono stati rilasciati titoli di importazione per i corrispondenti periodi di riferimento.

 

     Art. 8.

     Entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell’allegato VII, i seguenti dati, suddivisi per codice della nomenclatura combinata, relativi ai titoli di importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001, precisando i numeri dei certificati IMA 1:

     a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato emesso il certificato e la data di rilascio dei titoli di importazione;

     b) i quantitativi di prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.

 

SEZIONE 2

ESPORTAZIONI

 

     Art. 9.

     1. Entro le ore 18 di ciascun giorno lavorativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

     a) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione:

     i) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, ad eccezione dei titoli di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento;

     ii) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999;

     b) se del caso, che quel giorno non sono state presentate domande di cui alla lettera a);

     c) i quantitativi, suddivisi per domanda presentata, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattierocaseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione provvisori ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando:

     i) il termine per la presentazione delle offerte, unitamente ad una copia del documento che conferma la partecipazione alla gara per i quantitativi richiesti;

     ii) il quantitativo specificato nel bando di gara o, in caso di gara indetta dalle forze armate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, in cui non viene specificata la quantità, il quantitativo approssimativo, suddiviso come sopra;

     d) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l’organismo che ha indetto la gara, la data del titolo provvisorio e il quantitativo per il quale è stato rilasciato, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;

     e) se del caso, il quantitativo riveduto specificato nel bando di gara di cui alla lettera c), mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;

     f) i quantitativi, suddivisi per paese e per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi con restituzione ai sensi degli articoli 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte B, del presente regolamento.

     2. Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), qualora siano state presentate più domande per la stessa gara, sarà sufficiente una sola comunicazione per Stato membro.

     3. Gli Stati membri non devono comunicare giornalmente i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e degli articoli 18, 20 e 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 se non vengono chieste restituzioni o se le domande riguardano forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dell’Uruguay Round.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni lunedì per la settimana precedente, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono state presentate domande di titoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte C, del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese per il mese precedente:

     a) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali le domande di titoli sono state annullate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte A, del presente regolamento;

     b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, che non sono stati esportati dopo la scadenza del termine di validità dei relativi titoli, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte B, del presente regolamento;

     c) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione per forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dell’Uruguay Round, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte C, del presente regolamento;

     d) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato, che sono importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, e che hanno ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte D, del presente regolamento;

     e) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi senza restituzione, ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 174/1999, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte E, del presente regolamento.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese (n) per il mese n-4, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per i quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte A, del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 luglio per l’anno GATT precedente:

     a) i quantitativi per i quali è stata autorizzata l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, da cui risulta una differenza della restituzione concessa, indicando il tasso della restituzione e il codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari inserito nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato, nonché il codice della nomenclatura delle restituzioni per il prodotto effettivamente esportato, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte B, del presente regolamento;

     b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, ai quali sono state applicate le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, se il tasso della restituzione applicato è diverso da quello indicato nel titolo, specificando la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte C, del presente regolamento.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento con i mezzi di comunicazione indicati nell’allegato XI.

 

     Art. 15.

     La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.

 

     Art. 16.

     Il regolamento (CE) n. 1498/1999 è abrogato.

     Il regolamento (CE) n. 1498/1999 continua ad applicarsi alle comunicazioni dei dati relativi al periodo precedente la decorrenza di efficacia del presente regolamento.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005. Tuttavia l’articolo 6, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 31 maggio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2005

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI 

 

 

 

 

 

Prodotto  

Codice NC  

Peso rappresentativo [1]  

Osservazioni [2]  

 

 

 

 

1) Siero di latte in polvere  

0404 10 02  

25 kg 

 

2) Latte scremato in polvere, qualità d'intervento  

0402 10 19 INTV  

25 kg 

 

3) Latte scremato in polvere per alimentazione animale 

0402 10 19 ANIM  

20 t 

 

4) Latte intero in polvere  

0402 21 19  

25 kg 

 

5) Latte concentrato non zuccherato  

0402 91 19  

0,5 kg 

 

6) Latte concentrato zuccherato  

0402 99 19 

0,5 kg 

 

7) Burro  

0405 10 19  

25 kg 

 

8) Butteroil  

0405 90 10  

200 kg 

 

9) Formaggi [3]  

[3]  

 

 

10) Lattosio  

1702 19 00 LACT  

25 kg (sacchi)  

 

11) Caseina  

3501 10  

25 kg (sacchi)  

 

12) Caseinati  

3501 90 90  

25 kg 

 

 

 

 

 

 

[1] Se il prezzo corrisponde ad un peso diverso da quello indicato nell'allegato, lo Stato membro comunicherà il prezzo corrispondente al peso rappresentativo.  

[2] Indicare la differenza tra il metodo utilizzato e il metodo comunicato alla Commissione per mezzo del questionario di cui all'allegato XII.  

[3] Gli Stati membri comunicano i prezzi dei tipi di formaggi che rappresentano almeno l'8% della produzione nazionale.  

 

 

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IX

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI

Applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 562/2005

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI 

 

 

 

Disposizioni del regolamento  

Mezzo di comunicazione 

 

 

 

 

Tutti gli articoli del capo I  

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int 

Tutti gli articoli del capo II  

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 6, paragrafo 1  

IDES 

Articolo 6, paragrafi 3 e 4  

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 7, paragrafo 1 

 

- titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001 

IDES: codice 7 

- titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001 

IDES: codice 5 

- titoli rilasciati ai sensi delle altre lettere dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2535/2001 

IDES: codice 6 

Articolo 7, paragrafo 2  

IDES: codice 6 

Articolo 7, paragrafo 3  

IDES: codice 8 

Articolo 7, paragrafo 4  

IDES: codice 6 

Articolo 7, paragrafi 5 e 6  

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 8  

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i)  

IDES: codice 1 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii)  

IDES: codice 9 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i)  

Fax (32-2) 295 33 10 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii)  

IDES: codice 2 

Resto delle disposizioni pertinenti dell'articolo 9  

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 10  

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 11  

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 12  

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int 

Articolo 13  

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int 

 

 

 

 

ALLEGATO XII

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 562/2005

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI 

 

 

QUESTIONARIO 

 

Relazione annuale sul metodo di rilevazione dei prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari ai fini della comunicazione dei prezzi alla Commissione (articolo 6) 

 

 

 

1  

Organizzazione e struttura del mercato:  

 

descrizione generale della struttura di mercato del prodotto in questione 

2  

Definizione del prodotto:  

 

composizione (tenore di materie grasse, tenore di sostanze secche, tenore di acqua nella materia non grassa), classe di qualità, età o periodo di maturazione, presentazione e condizionamento (p.es. alla rinfusa, in sacchi di 25 kg), altre caratteristiche 

3  

Luogo e modalità di rilevazione:  

 

a) organismo competente per la rilevazione statistica dei prezzi (indirizzo, fax, e-mail);  

 

b) numero di punti di rilevazione e regione o area geografica in cui sono praticati i prezzi rilevati;  

 

c) metodo di rilevazione (p.es. indagine diretta presso i primi acquirenti). Se i prezzi sono fissati da un organismo di commercializzazione, indicare se sono basati su opinioni o su fatti. Se si ricorre a informazioni di seconda mano, citarne le fonti (p.es. relazioni di mercato);  

 

d) elaborazione statistica dei prezzi, compresi i fattori di conversione utilizzati per la conversione del peso del prodotto in peso rappresentativo ai sensi dell'allegato VI 

4  

Rappresentatività:  

 

percentuale dei prodotti rilevati (p.es. nell'insieme delle vendite)  

5  

Altre considerazioni pertinenti 

 

 

ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1498/1999  

Presente regolamento 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)  

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)  

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)  

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)  

Articolo 2  

Articolo 2 

Articolo 3, lettera a)  

- 

Articolo 3, lettera b)  

Articolo 3, lettera a)  

Articolo 3, lettera c)  

Articolo 3, lettera a)  

Articolo 3, lettera d)  

Articolo 3, lettera b)  

Articolo 4  

Articolo 4 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i)  

- 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii)  

- 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii)  

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)  

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)  

- 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)  

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)  

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)  

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)  

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)  

- 

Articolo 5, paragrafo 3  

Articolo 5, paragrafo 2 

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)  

Articolo 6, paragrafo 1 

Articolo 6, paragrafo 2  

Articolo 6, paragrafo 3 

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6  

Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 7, paragrafo 5  

Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 7, paragrafo 7  

Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 7bis  

- 

Articolo 8  

Articolo 8 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i)  

-  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)  

Articolo 11, lettera a)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c)  

Articolo 11, lettera b)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)  

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)  

Articolo 11, lettera c)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)  

Articolo 11, lettera d)  

Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)  

Articolo 13, lettera a)  

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)  

Articolo 12 

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)  

Articolo 13, lettera b)  

Articolo 9, paragrafo 4  

Articolo 11, lettera e)  

Articolo 9, paragrafo 5  

Articolo 14 

Articolo 10  

- 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 479/2010, con le limitazioni ivi previste.

[2] Paragrafo soppresso dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 826/2008.

[3] Articolo soppresso dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 826/2008.