Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 05/04/2005 |
Numero: | 562 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
§ 1.6.Z97 – Regolamento 5 aprile 2005, n. 562. [1]
Regolamento (CE) n. 562/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.
(G.U.U.E. 14 aprile 2005, n. L 95).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per valutare l’andamento della produzione e del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è indispensabile disporre regolarmente di informazioni relative al funzionamento delle misure di intervento previste nel
(3) La fissazione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina, nonché delle restituzioni, è possibile solo in base a informazioni sull’andamento dei prezzi praticati nel commercio internazionale.
(4) Ai fini di una precisa e regolare osservazione delle correnti commerciali che consenta di valutare l’effetto delle restituzioni, è necessario disporre di informazioni relative alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissate restituzioni, con particolare riguardo ai quantitativi aggiudicati mediante gara.
(5) Ai fini dell’attuazione dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (di seguito «accordo sull’agricoltura»), approvato con la
(6) Il
(7) Il
(8) Il
(9) Il
(10) L’esperienza acquisita nel corso degli anni nell’elaborazione delle informazioni pervenute alla Commissione ha dimostrato che queste vengono talvolta comunicate con eccessiva frequenza. La frequenza di alcune comunicazioni è stata pertanto ridotta.
(11) E’ indispensabile poter confrontare le quotazioni dei prezzi dei prodotti, in particolare ai fini del calcolo delle restituzioni e degli aiuti. È altresì necessario sapere quanto siano attendibili tali quotazioni, attraverso la ponderazione dei dati.
(12) Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione considerevole dei mezzi di comunicazione. Occorre tener conto di tale evoluzione per rendere le comunicazioni più rapide, efficienti e sicure.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SCORTE E MISURE DI INTERVENTO
Art. 1.
1. Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del
a) i quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento;
b) i quantitativi di burro usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte B, del presente regolamento;
c) la classificazione per età dei quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato I, parte C, del presente regolamento.
2. [Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del
a) i quantitativi di burro e i quantitativi di crema, convertiti in equivalente burro, entrati e usciti durante il mese in questione;
b) il quantitativo totale di burro e il quantitativo totale di crema, convertito in equivalente burro, in giacenza alla fine del mese in questione] [2].
Art. 2.
Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del
a) i quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte A, del presente regolamento;
b) i quantitativi di latte scremato in polvere usciti dall’ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte B, del presente regolamento;
c) la classificazione per età dei quantitativi di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.
[Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 del
a) i quantitativi di formaggi entrati e usciti durante il mese in questione, suddivisi per categorie;
b) i quantitativi di formaggi in giacenza alla fine del mese in questione, suddivisi per categorie.]
Art. 4.
Ai fini del presente capo, si intende per:
a) «quantitativi entrati»: i quantitativi fisicamente entrati in magazzino, presi in consegna o meno dall’organismo di intervento;
b) «quantitativi usciti»: i quantitativi che sono stati ritirati o, se la presa in consegna da parte dell’acquirente avviene prima del ritiro, i quantitativi presi in consegna.
CAPO II
MISURE DI AIUTO PER IL LATTE SCREMATO E IL LATTE SCREMATO IN POLVERE
Art. 5.
1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del
a) i quantitativi di latte scremato utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;
b) i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione;
c) i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di mangimi composti, per i quali sono state presentate domande di aiuto durante il mese in questione.
2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 12 del
CAPO III
PREZZI
Art. 6.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi franco fabbrica praticati sul loro territorio durante la settimana precedente per i prodotti di cui all’allegato VI. Gli Stati membri comunicano i prezzi notificati dagli operatori economici per i prodotti lattiero-caseari, eccetto i formaggi, la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2% della produzione comunitaria o la cui produzione è considerata rappresentativa a livello nazionale dalle autorità nazionali competenti. Per i formaggi, gli Stati membri comunicano i prezzi per tipo di formaggio, la cui produzione rappresenta almeno l’8% della produzione nazionale complessiva di formaggi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla fine del mese precedente, i prezzi del latte crudo corrisposti ai produttori di latte sul loro territorio.
I prezzi sono espressi in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.
3. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri si assicurano che i dati trasmessi siano rappresentativi, esatti e completi. A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione redatta secondo il questionario tipo riportato nell’allegato XII.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici forniscano i dati richiesti entro i termini utili.
5. Ai fini del presente articolo, per «prezzo franco fabbricadépart usine» si intende il prezzo al quale il prodotto è acquistato presso il fabbricante, al netto di imposte (IVA) e di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione, ecc.). Il prezzo è espresso in termini di media ponderata, calcolata dall’autorità competente dello Stato membro sulla base di rilevazioni campionarie.
CAPO IV
SCAMBI
SEZIONE 1
IMPORTAZIONI
Art. 7.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
1) entro il mese successivo alla fine dell’anno contingentale per l’anno contingentale precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 5 del
2) entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio per i sei mesi precedenti, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 24 del
3) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione soggetti ai dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine;
4) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione ai sensi dell’articolo 1 del
5) entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20 del
6) una volta all’anno, entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi non utilizzati dei titoli rilasciati nell’ambito dei contingenti di cui al
Se del caso, gli Stati membri informano la Commissione che non sono stati rilasciati titoli di importazione per i corrispondenti periodi di riferimento.
Art. 8.
Entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il modulo riportato nell’allegato VII, i seguenti dati, suddivisi per codice della nomenclatura combinata, relativi ai titoli di importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, del
a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato emesso il certificato e la data di rilascio dei titoli di importazione;
b) i quantitativi di prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.
SEZIONE 2
ESPORTAZIONI
Art. 9.
1. Entro le ore 18 di ciascun giorno lavorativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
a) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione:
i) ai sensi dell’articolo 1 del
ii) ai sensi dell’articolo 17 del
b) se del caso, che quel giorno non sono state presentate domande di cui alla lettera a);
c) i quantitativi, suddivisi per domanda presentata, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattierocaseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono state presentate domande di titoli di esportazione provvisori ai sensi dell’articolo 8 del
i) il termine per la presentazione delle offerte, unitamente ad una copia del documento che conferma la partecipazione alla gara per i quantitativi richiesti;
ii) il quantitativo specificato nel bando di gara o, in caso di gara indetta dalle forze armate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del
d) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all’articolo 8 del
e) se del caso, il quantitativo riveduto specificato nel bando di gara di cui alla lettera c), mediante il modulo riportato nell’allegato VIII, parte A, del presente regolamento;
f) i quantitativi, suddivisi per paese e per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi con restituzione ai sensi degli articoli 20 e 20 bis del
2. Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), qualora siano state presentate più domande per la stessa gara, sarà sufficiente una sola comunicazione per Stato membro.
3. Gli Stati membri non devono comunicare giornalmente i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e degli articoli 18, 20 e 20 bis del
Art. 10.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni lunedì per la settimana precedente, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono state presentate domande di titoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del
Art. 11.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese per il mese precedente:
a) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali le domande di titoli sono state annullate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del
b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, che non sono stati esportati dopo la scadenza del termine di validità dei relativi titoli, indicando il tasso della restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte B, del presente regolamento;
c) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari e per codice di destinazione, per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione per forniture di aiuti alimentari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dell’Uruguay Round, mediante il modulo riportato nell’allegato IX, parte C, del presente regolamento;
d) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato, che sono importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del
e) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione definitivi senza restituzione, ai sensi degli articoli 18 e 20 del
Art. 12.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 di ogni mese (n) per il mese n-4, i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per i quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzione, mediante il modulo riportato nell’allegato X, parte A, del presente regolamento.
Art. 13.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 16 luglio per l’anno GATT precedente:
a) i quantitativi per i quali è stata autorizzata l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del
b) i quantitativi, suddivisi per codice della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti lattiero-caseari, ai quali sono state applicate le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 14.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento con i mezzi di comunicazione indicati nell’allegato XI.
Art. 15.
La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.
Art. 16.
Il
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.
Art. 17.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005. Tuttavia l’articolo 6, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 31 maggio 2005.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
(Omissis)
ALLEGATO VI
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI |
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Prodotto |
Codice NC |
Peso rappresentativo [1] |
Osservazioni [2] |
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1) Siero di latte in polvere |
0404 10 02 |
25 kg |
|
2) Latte scremato in polvere, qualità d'intervento |
0402 10 19 INTV |
25 kg |
|
3) Latte scremato in polvere per alimentazione animale |
0402 10 19 ANIM |
20 t |
|
4) Latte intero in polvere |
0402 21 19 |
25 kg |
|
5) Latte concentrato non zuccherato |
0402 91 19 |
0,5 kg |
|
6) Latte concentrato zuccherato |
0402 99 19 |
0,5 kg |
|
7) Burro |
0405 10 19 |
25 kg |
|
8) Butteroil |
0405 90 10 |
200 kg |
|
9) Formaggi [3] |
[3] |
|
|
10) Lattosio |
1702 19 00 LACT |
25 kg (sacchi) |
|
11) Caseina |
3501 10 |
25 kg (sacchi) |
|
12) Caseinati |
3501 90 90 |
25 kg |
|
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|||
[1] Se il prezzo corrisponde ad un peso diverso da quello indicato nell'allegato, lo Stato membro comunicherà il prezzo corrispondente al peso rappresentativo. |
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[2] Indicare la differenza tra il metodo utilizzato e il metodo comunicato alla Commissione per mezzo del questionario di cui all'allegato XII. |
|||
[3] Gli Stati membri comunicano i prezzi dei tipi di formaggi che rappresentano almeno l'8% della produzione nazionale. |
|||
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ALLEGATO VII
(Omissis)
ALLEGATO VIII
(Omissis)
ALLEGATO IX
(Omissis)
ALLEGATO X
(Omissis)
ALLEGATO XI
Applicazione dell'articolo 14 del
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI |
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Disposizioni del regolamento |
Mezzo di comunicazione |
|
|
|
|
Tutti gli articoli del capo I |
E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int |
Tutti gli articoli del capo II |
E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 6, paragrafo 1 |
IDES |
Articolo 6, paragrafi 3 e 4 |
E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
- titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del |
IDES: codice 7 |
- titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del |
IDES: codice 5 |
- titoli rilasciati ai sensi delle altre lettere dell'articolo 5 del |
IDES: codice 6 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
IDES: codice 6 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
IDES: codice 8 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
IDES: codice 6 |
Articolo 7, paragrafi 5 e 6 |
E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 8 |
E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
IDES: codice 1 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
IDES: codice 9 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
Fax (32-2) 295 33 10 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |
IDES: codice 2 |
Resto delle disposizioni pertinenti dell'articolo 9 |
E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 10 |
E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 11 |
E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 12 |
E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int |
Articolo 13 |
E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int |
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ALLEGATO XII
Applicazione dell'articolo 6 del
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG AGRI - UNITÀ PRODOTTI ANIMALI |
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QUESTIONARIO |
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Relazione annuale sul metodo di rilevazione dei prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari ai fini della comunicazione dei prezzi alla Commissione (articolo 6) |
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1 |
Organizzazione e struttura del mercato: |
|
descrizione generale della struttura di mercato del prodotto in questione |
2 |
Definizione del prodotto: |
|
composizione (tenore di materie grasse, tenore di sostanze secche, tenore di acqua nella materia non grassa), classe di qualità, età o periodo di maturazione, presentazione e condizionamento (p.es. alla rinfusa, in sacchi di 25 kg), altre caratteristiche |
3 |
Luogo e modalità di rilevazione: |
|
a) organismo competente per la rilevazione statistica dei prezzi (indirizzo, fax, e-mail); |
|
b) numero di punti di rilevazione e regione o area geografica in cui sono praticati i prezzi rilevati; |
|
c) metodo di rilevazione (p.es. indagine diretta presso i primi acquirenti). Se i prezzi sono fissati da un organismo di commercializzazione, indicare se sono basati su opinioni o su fatti. Se si ricorre a informazioni di seconda mano, citarne le fonti (p.es. relazioni di mercato); |
|
d) elaborazione statistica dei prezzi, compresi i fattori di conversione utilizzati per la conversione del peso del prodotto in peso rappresentativo ai sensi dell'allegato VI |
4 |
Rappresentatività: |
|
percentuale dei prodotti rilevati (p.es. nell'insieme delle vendite) |
5 |
Altre considerazioni pertinenti |
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, lettera a) |
- |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, lettera c) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, lettera d) |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
- |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
- |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
- |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) |
- |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7bis |
- |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
- |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 11, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c) |
Articolo 11, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 11, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 11, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 13, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 12 |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 13, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 11, lettera e) |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 14 |
Articolo 10 |
- |
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[1] Abrogato dall'art. 10 del
[2] Paragrafo soppresso dall'art. 39 del
[3] Articolo soppresso dall'art. 39 del