Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 01/06/2010 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli [...] |
Art. 2. 1. Al più tardi ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso della settimana precedente per i prodotti elencati nell’allegato [...] |
Art. 3. 1. I prezzi comunicati ai sensi dell’articolo 2 sono espressi in media ponderata, in valuta nazionale per 100 kg |
Art. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari importati a condizioni preferenziali che non [...] |
Art. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo per l’anno precedente, distribuiti per codice della NC, i dati riportati in appresso, relativi ai titoli d’importazione rilasciati su [...] |
Art. 6. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 di ogni giorno lavorativo, le seguenti informazioni |
Art. 7. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il sedicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente |
Art. 8. 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni previste dal presente regolamento per via elettronica secondo i metodi messi a loro disposizione dalla Commissione |
Art. 9. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati, le informazioni e i documenti che i medesimi le hanno inviato |
Art. 10. Il regolamento (CE) n. 562/2005 è abrogato |
Art. 11. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1587 - Regolamento 1 giugno 2010, n. 479.
Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.U.E. 2 giugno 2010, n. L 135)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 192, paragrafo 1, del
(2) Poiché il
(3) Le restituzioni alle esportazioni e gli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina possono essere fissati soltanto sulla base delle informazioni relative all’evoluzione dei prezzi praticati sia sul mercato interno che nel commercio internazionale.
(4) Occorre poter confrontare le quotazioni dei prodotti, specialmente per poter calcolare gli importi delle restituzioni e degli aiuti. Si rende inoltre necessario aumentare l’affidabilità di tali quotazioni mediante una ponderazione dei dati.
(5) Allo scopo di semplificare ed alleggerire l’onere amministrativo delle autorità nazionali, le comunicazioni settimanali dei prezzi devono limitarsi ai prodotti per i quali l’informazione è necessaria a monitorare rigorosamente il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È opportuno prevedere comunicazioni mensili per altri prodotti mentre vanno abolite le comunicazioni nei casi di prodotti per i quali l’informazione non è essenziale.
(6) La comunicazione dei prezzi dei prodotti commercializzati da meno di tre produttori per Stato membro deve essere contrassegnata come confidenziale ed il suo uso va riservato esclusivamente alla Commissione e non va divulgata.
(7) Per una migliore sorveglianza del mercato lattiero-caseario, è indispensabile disporre delle informazioni relative alle importazioni dei prodotti che richiedono un titolo di importazione. Ai sensi dell’articolo 2 del
(8) L’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del
(9) L’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), i), del
(10) Il titolo II, capo III, del
(11) Il monitoraggio preciso e regolare dei flussi commerciali tale da consentire di valutare l’effetto delle restituzioni richiede informazioni sulle esportazioni dei prodotti per i quali le restituzioni sono fissate, segnatamente per quanto riguarda i quantitativi aggiudicati nell’ambito di una gara.
(12) L’attuazione dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (di seguito "accordo sull’agricoltura"), e adottato dalla
(13) Il
(14) Il
(15) L’esperienza acquisita nel corso degli anni nel trattamento delle informazioni ricevute dalla Commissione mostra che la frequenza di talune comunicazioni potrebbe essere ridotta senza che vadano perdute informazioni essenziali.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
MISURE RELATIVE AGLI AIUTI AL LATTE SCREMATO E AL LATTE SCREMATO IN POLVERE
1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del
a) i quantitativi di latte scremato usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;
b) i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;
c) i quantitativi di latte scremato in polvere usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti.
2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a norma dell’articolo 100 del
CAPO II
PREZZI
1. Al più tardi ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso della settimana precedente per i prodotti elencati nell’allegato I.A, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i prezzi per i prodotti di cui ai punti 1–6, allorché la produzione nazionale rappresenta l’1 % o più della produzione dell’Unione europea;
b) i prezzi per i formaggi che rappresentano il 4 % o più della produzione nazionale globale di formaggio.
La produzione nazionale e la produzione dell’Unione europea di burro di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato I.A da prendere in considerazione ai fini del primo comma, lettera a), è la produzione globale dei due prodotti di cui ai punti sopra menzionati.
2. Al più tardi il giorno 10 di ogni mese, e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso del mese precedente per i prodotti elencati nell’allegato I.B, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) i prezzi per ogni prodotto, diverso dai formaggi, allorché la produzione nazionale rappresenta il 2 % o più della produzione dell’Unione europea;
b) i prezzi per tipo di formaggio diverso da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), che rappresenta l’8 % o più della produzione nazionale globale.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena possibile e comunque al più tardi entro la fine del mese:
a) il prezzo del latte crudo, a tenore reale di materie grasse e proteine, corrisposto ai produttori di latte sul loro territorio per le consegne effettuate nel corso del mese precedente;
b) il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso, se è disponibile.
4. Ai fini del presente articolo, per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo al quale il prodotto viene acquistato dall’impresa, in esenzione da imposte (IVA) e da altri costi (trasporto, carico, manutenzione, immagazzinamento, pallet, assicurazione, ecc.). Il prezzo corrisponde alle vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento.
1. I prezzi comunicati ai sensi dell’articolo 2 sono espressi in media ponderata, in valuta nazionale per 100 kg.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le informazioni comunicate sui prezzi siano rappresentative, esatte e complete. A tal fine, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 agosto 2010, una relazione sulla base del modello figurante all’allegato II. Una nuova relazione viene presentata ogni qual volta un elemento della precedente relazione deve essere aggiornato.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.
4. Entro il 15 agosto 2010, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in base ai modelli figuranti agli allegati I.A e I.B, le informazioni seguenti:
a) allorché un prezzo da comunicare corrisponde ad un prodotto commercializzato da meno di tre produttori in uno Stato membro, il termine "confidenziale" compare nella colonna "osservazioni" degli allegati I.A e I.B. Tali informazioni sono considerate confidenziali e vengono utilizzate soltanto a fini di aggregazione dei dati;
b) per quanto riguarda i formaggi, l’unità di imballaggio rappresentativa a cui corrisponde il prezzo comunicato;
c) per i prodotti diversi dai formaggi, allorché un prezzo corrisponde ad un’unità di imballaggio del prodotto diversa da quella indicata nella colonna "unità di imballaggio rappresentativa", l’unità di imballaggio effettiva del prodotto per il quale il prezzo è comunicato viene indicata nella colonna "osservazioni" degli allegati I.A e I.B.
Gli Stati membri informano la Commissione ogni qual volta uno degli elementi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) deve essere aggiornato.
CAPO III
COMMERCIO
SEZIONE 1
Importazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari importati a condizioni preferenziali che non siano i contingenti tariffari, conformemente al disposto dell’allegato II, parte I, sezione K, del
Le comunicazioni debbono includere le diciture "senza oggetto".
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo per l’anno precedente, distribuiti per codice della NC, i dati riportati in appresso, relativi ai titoli d’importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, sezione 1, del
a) il quantitativo di prodotti per il quale il certificato è stato rilasciato e la data di rilascio dei titoli d’importazione;
b) il quantitativo di prodotti per il quale la cauzione è stata svincolata.
Le comunicazioni debbono includere le diciture "senza oggetto".
SEZIONE 2
Esportazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 di ogni giorno lavorativo, le seguenti informazioni:
a) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli:
i) di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), ii), del
ii) di cui all’articolo 15 del
b) se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui non sia stata fissata una restituzione oppure sia stato fissato un tasso di restituzione nullo per uno dei prodotti di cui all’allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [9];
c) i quantitativi, ripartiti per domanda, per codice dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli provvisori di cui all’articolo 8 del
i) la data limite per la presentazione delle offerte, con copia del documento che conferma il bando di gara per i quantitativi richiesti;
ii) il quantitativo di prodotti su cui verte il bando di gara;
d) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati definitivamente rilasciati oppure annullati il giorno stesso titoli provvisori di cui all’articolo 8 del
e) se del caso, il quantitativo rivisto di prodotti su cui verte il bando di gara, di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
f) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni alle esportazioni, per i quali sono stati rilasciati titoli con restituzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del
2. Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere c), i), allorché più domande sono state presentate nell’ambito dello stesso bando di gara, una sola comunicazione per Stato membro è sufficiente.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il sedicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente:
a) i quantitativi, ripartiti per codice di nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione, per i quali le domande di titoli sono state annullate a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del
b) i quantitativi non utilizzati su titoli scaduti e restituiti nel corso del mese precedente e che sono stati rilasciati a partire dal 1 luglio della campagna GATT in corso, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione;
c) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per codice della NC e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni descritte all’articolo 28, paragrafo 2, del trattato, importati al fine di essere utilizzati per la fabbricazione dei prodotti del codice NC 040630, conformemente all’articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del
d) i quantitativi ripartiti per codice della NC, per i quali sono stati rilasciati titoli senza domanda di restituzione conformemente all’articolo 18 del
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i quantitativi ripartiti per codice della NC per i quali sono stati rilasciati titoli per l’anno contingentale successivo, ai sensi dell’articolo 25 del
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni previste dal presente regolamento per via elettronica secondo i metodi messi a loro disposizione dalla Commissione.
2. La forma ed il contenuto delle comunicazioni vengono definiti in base a modelli oppure a metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Tali modelli e metodi vengono adattati ed aggiornati dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del
La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati, le informazioni e i documenti che i medesimi le hanno inviato.
Il
Tuttavia, il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e debbono essere letti in base alla tabella di corrispondenza figurante all’allegato III del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 95 del 14.4.2005, pag. 11.
[3] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[4] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
[5] GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
[6] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
[7] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
[8] GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
[9] GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
[10] GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.
ALLEGATO I.A
COMUNICAZIONE SETTIMANALE
Art. 2, paragrafo 1, del
COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRI.C.4 — UNITÀ "PRODOTTI ANIMALI"
Stato membro: …
Referente: …
Tel. …
Fax …
E-mail: …
Prodotto | Codice NC | Unità di imballaggio rappresentativa | Osservazioni |
1.Siero di latte | 04041002 | 25 kg | |
2.Latte in polvere scremato conforme ai criteri di qualità stabiliti per il regime d’intervento | 04021019 | 25 kg | |
3.Latte in polvere intero | 04022119 | 25 kg | |
4.Burro — non salato | 04051019 | 25 kg | |
5.Burro — non salato | 04051011 | 250 g | |
6.Butter oil | 04059010 | 200 kg | |
7.Cheddar, con un tenore di materia grassa su materia secca compreso fra il 45 e il 50 % | 04069021 | [1] | |
8.Gouda, con un tenore di materia grassa su materia secca compreso fra il 45 e il 50 % | 04069078 | [1] | |
9.Edam, con un tenore di materia grassa su materia secca compreso fra il 40 e il 45 % | 04069023 | [1] | |
10.Emmental, con un tenore di materia grassa su materia secca compreso fra il 45 e il 50 % | 04069013 | [1] | |
[1] Per quanto riguarda i formaggi, la comunicazione verte sull’unità di imballaggio più rappresentativa.
ALLEGATO I.B
COMUNICAZIONE MENSILE
Art. 2, paragrafo 2, del
COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRI.C.4 — UNITÀ "PRODOTTI ANIMALI"
Stato membro: …
Referente: …
Tel. …
Fax …
E-mail: …
Prodotto | Codice NC | Unità di imballaggio rappresentativa | Osservazioni |
1.Latte in polvere scremato destinato all’alimentazione degli animali | 04021019 ANIM | 20 t | |
2.Caseina | 350110 | 25 kg (sacchi) | |
3.Formaggi: | | | |
— | | [1] | |
— | | [1] | |
— | | [1] | |
— | | [1] | |
— | | [1] | |
[1] Per quanto riguarda i formaggi, la comunicazione verte sull’unità di imballaggio più rappresentativa.
ALLEGATO II
Elementi da includere nella relazione sui prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari da presentare alla Commissione [*]conformemente all’articolo 3
1. Organizzazione e struttura del mercato:
panoramica generale della struttura del mercato per il prodotto di cui trattasi
2. Definizione del prodotto:
composizione (tenore in materia grassa, tenore in materia secca, contenuto d’acqua nella materia non grassa), classe di qualità, età o fase di maturazione, presentazione e imballaggio (per esempio sfuso, in sacchi da 25 kg), altre caratteristiche
3. Luogo e procedura di rilevazione:
a) l’organismo responsabile delle statistiche dei prezzi (indirizzo, fax, e-mail);
b) il numero di punti di rilevazione nonché l’area o la regione geografica alla quale si applicano i prezzi;
c) il metodo di indagine (per esempio, indagine diretta presso i primi acquirenti). Se i prezzi sono constatati da una commissione di mercato, occorre indicare se essi si basino su un’opinione o su fatti. In caso di utilizzo di informazioni secondarie, è necessario citare le varie fonti (per esempio, uso di relazioni di mercato);
d) trattamento statistico dei prezzi, ivi compresi i fattori di conversione adoperati per convertire il peso dei prodotti nel peso rappresentativo, conformemente all’allegato I.
4. Produzione:
produzione annua nello Stato membro (stimata)
5. Rappresentatività:
la parte del volume i cui prezzi sono stati rilevati (per esempio, in percentuale della produzione annua)
6. Altri aspetti pertinenti
[*] La relazione va inviata al seguente indirizzo: Commissione Europea — DG AGRI.C.4 — prodotti animali.
ALLEGATO III
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Presente regolamento | |
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Art. 1 |
— | |
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Art. 2 |
— | |
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Art. 3 |
— | |
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|
Art. 4 |
— | |
|
|
Art. 5 |
Art. 1 | |
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Art. 6, paragrafo 1 |
Art. 2, paragrafo 1 | |
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|
— |
Art. 2, paragrafo 2 | |
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|
Art. 6, paragrafo 2 |
Articoli 2, paragrafo 3, e 3, paragrafo 1 | |
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|
Art. 6, paragrafo 3 |
Art. 3, paragrafo 2 | |
|
|
Art. 6, paragrafo 4 |
Art. 3, paragrafo 3 | |
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|
Art. 6, paragrafo 5 |
Art. 2, paragrafo 4 | |
|
|
— |
Art. 3, paragrafo 4 | |
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|
Art. 7, paragrafo 1 |
— | |
|
|
Art. 7, paragrafo 2 |
— | |
|
|
Art. 7, paragrafo 3 |
— | |
|
|
Art. 7, paragrafo 4 |
Art. 4 | |
|
|
Art. 7, paragrafo 5 |
Art. 4 | |
|
|
Art. 7, paragrafo 6 |
— | |
|
|
Art. 8 |
Art. 5 | |
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|
Art. 9, paragrafo 1 |
Art. 6, paragrafo 1 | |
|
|
Art. 9, paragrafo 2 |
Art. 6, paragrafo 2 | |
|
|
Art. 9, paragrafo 3 |
— | |
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|
Art. 10 |
— | |
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|
Art. 11, lettera a) |
Art. 7, paragrafo 1, lettera a) | |
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|
Art. 11, lettera b) |
Art. 7, paragrafo 1, lettera b) | |
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|
Art. 11, lettera c) |
— | |
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|
Art. 11, lettera d) |
Art. 7, paragrafo 1, lettera c) | |
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|
Art. 11, lettera e) |
Art. 7, paragrafo 1, lettera d) | |
|
|
Art. 11, lettera e) |
Art. 7, paragrafo 2) | |
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|
Art. 12 |
— | |
|
|
Art. 13 |
— | |
|
|
Art. 14 |
Art. 8 | |
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|
Art. 15 |
Art. 9 | |
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|
Art. 16 |
Art. 10 | |
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|
Art. 17 |
Art. 11 | |
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Allegato I |
— | |
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Allegato II |
— | |
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Allegato III |
— | |
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Allegato IV |
— | |
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Allegato V |
— | |
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Allegato VI |
Allegati I.A e I.B | |
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Allegato VII |
— | |
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Allegato VIII |
— | |
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Allegato IX |
— | |
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Allegato X |
— | |
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Allegato XI |
— | |
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Allegato XII |
Allegato II | |
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Allegato XIII |
Allegato III | |