§ 20.5.38 – Regolamento 18 settembre 2000, n. 2007.
Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:18/09/2000
Numero:2007


Sommario
Art. 1.  Regimi preferenziali.
Art. 2.  Condizioni di ammissione al regime preferenziale.
Art. 3.  Concessioni limitate per determinati prodotti tessili.
Art. 4.  Prodotti agricoli - contingenti tariffari.
Art. 5.  Contingenti tariffari per determinati prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugosalvia.
Art. 6.  Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “babybeef” e allo zucchero
Art. 7.  Gestione dei contingenti tariffari.
Art. 8.  Accesso ai contingenti tariffari.
Art. 9.  Delega di competenze.
Art. 10.  Procedura di gestione.
Art. 11.  Cooperazione.
Art. 12.  Sospensione temporanea.
Art. 13.  Modifiche del regolamento (CE) n. 2820/98.
Art. 14.  Abrogazione.
Art. 15.  Applicazione iniziale proporzionale.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Entrata in vigore e periodo di applicazione.


§ 20.5.38 – Regolamento 18 settembre 2000, n. 2007.

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000.

(G.U.C.E. 23 settembre 2000, n. L 240).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

     (2) Nelle sue conclusioni del 24 gennaio e del 14 febbraio 2000, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a vagliare la possibilità di agevolare gli scambi commerciali con la Repubblica di Montenegro all'interno della Repubblica federale di Jugosalvia.

     (3) Il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia, offre l'esenzione dai dazi doganali per taluni prodotti industriali entro i limiti di massimali tariffari e applica concessioni limitate per i prodotti agricoli, per lo più sotto forma di esenzioni dai dazi entro i limiti di contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, sul regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania, prevede un regime analogo che contiene le stesse restrizioni e modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001.

     (4) Il volume delle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali è inferiore allo 0,6% delle importazioni totali della Comunità. Un'ulteriore apertura del mercato dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

     (5) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

     (6) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

     (7) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

     (8) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.

     (9) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Kosovo, quest'ultimo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

     (10) La Repubblica di Montenegro, che fa parte della Repubblica federale di Jugosalvia, non dispone di un'amministrazione doganale autonoma. Non è possibile, pertanto, concederle le stesse preferenze commerciali. È possibile tuttavia concedere preferenze commerciali limitate per taluni prodotti industriali montenegrini non fabbricati in altre parti della Repubblica federale di Jugosalvia, fatto salvo il principio dell'esclusione della Repubblica federale di Jugosalvia dalle preferenze commerciali nel loro insieme e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugosalvia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98.

     (11) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è già legata alla Comunità da un accordo di cooperazione contenente preferenze commerciali. Inoltre, la Comunità e i suoi Stati membri hanno avviato negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con detto paese, cui deve pertanto essere concesso, nel quadro del presente regolamento, l'equivalente di preferenze commerciali autonome migliorate su base separata, fatta eccezione per le concessioni riguardanti il vino.

     (12) Il regolamento proposto dovrebbe mantenere le concessioni previste per il vino dal regolamento (CE) n. 6/2000, che si applicano allo stesso modo alla Slovenia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in attesa della conclusione di accordi specifici sul vino con questi paesi. Poiché le concessioni in questione continuano a consistere in un contingente tariffario globale, è opportuno che queste disposizioni siano previste in un unico regolamento.

     (13) Di conseguenza, è opportuno concedere le preferenze commerciali autonome migliorate all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia includendo anche il Kosovo e concedere preferenze commerciali limitate e specifiche per taluni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugosalvia.

     (14) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

     (15) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.

     (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (17) L'introduzione delle misure proposte per i prodotti dell'agricoltura e della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia renderà superflua l'inclusione di queste Repubbliche nel sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate. È pertanto opportuno depennare queste Repubbliche dall'elenco dei beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001.

     (18) Un unico nuovo regolamento contenente tutte le preferenze commerciali autonome renderebbe più trasparente il regime commerciale applicato dalla Comunità ai paesi e ai territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. I regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999 dovrebbero pertanto essere abrogati.

     (19) Detti regimi di importazione dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Regimi preferenziali.

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente [1].

     2. I prodotti originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura prevista dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra le Comunità europee e questi paesi [2].

     3. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 4 [3].

 

     Art. 2. Condizioni di ammissione al regime preferenziale.

     1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) osservanza della definizione dei "prodotti originari" di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

     b) impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché di non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e di non introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

     c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

     2. Il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

     In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione [4].

 

     Art. 3. Concessioni limitate per determinati prodotti tessili.

     1. Per i prodotti tessili originari dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo e che figurano all'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati dal regolamento (CE) n. 517/94 [5].

     2. Per le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi, l'esenzione dai dazi doganali è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94 quando i prodotti in questione siano originari dei territori doganali del Montenegro o del Kosovo [6].

 

     Art. 4. Prodotti agricoli - contingenti tariffari.

     1. Per determinati prodotti della pesca e per i vini originali dei paesi e territori di cui all'articolo 1, elencati nell'allegato I, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine [7].

     2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 11.475 tonnellate, espresso in peso carcasse [8].

     Il volume dei contingenti tariffari annui di 11.475 tonnellate viene ripartito tra le Repubbliche beneficiarie nel modo seguente [9]:

     a) 1.500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby-beef" originari della Bosnia-Erzegovina;

     b) [10].

     c) [11];

     d) 9.975 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby-beef" originari dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo [12].

     Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari dell'Albania [13].

     Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

     3. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento e, in particolare, l'articolo 12, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli ed alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune ai sensi delle norme del competente comitato di gestione [14].

     4. Le importazioni dei prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo, sono soggette ai seguenti contingenti tariffari a dazio zero:

     a) 1 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari dell’Albania;

     b) 12 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

     c) 180 000 tonnellate (peso netto) per i prodotti dello zucchero originari dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo. [15]

 

     Art. 5. Contingenti tariffari per determinati prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugosalvia. [16]

 

     Art. 6. Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti “babybeef” e allo zucchero [17].

     Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di "baby-beef" sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [18].

 

     Art. 7. Gestione dei contingenti tariffari. [19]

     I contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

 

     Art. 8. Accesso ai contingenti tariffari.

     Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

 

     Art. 9. Delega di competenze.

     La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 6, in particolare:

     a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;

     b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 10. Procedura di gestione.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, in prosieguo il comitato.

     2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11. Cooperazione.

     Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 12. Sospensione temporanea.

     1. Qualora risultino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione ovvero l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori da esso contemplati, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

     a) comunicato le proprie intenzioni al comitato;

     b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l'osservanza da parte dei paesi e territori beneficiari dell'articolo 2, paragrafo 1;

     c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte del paese o del territorio beneficiario interessato, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

     2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

     3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 13. Modifiche del regolamento (CE) n. 2820/98. [20]

     All'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98 sono soppressi i riferimenti ai seguenti paesi: "AL Albania [1]", "BA Bosnia-Erzegovina [1]", XM ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1] e "HR Croazia [1]".

 

     Art. 14. Abrogazione.

     I regolamenti (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000 sono abrogati.

 

     Art. 15. Applicazione iniziale proporzionale.

     1. In deroga all'articolo 7, nel primo anno civile di applicazione, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     2. I volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati negli allegati I e III, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima della data di applicazione del presente regolamento.

     3. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1515 e 09.1561, applicabili rispettivamente a norma dei regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999, vengono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento.

     4. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari dei prodotti "baby-beef" applicabili a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000 sono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e dell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     1. Il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 2820/98 continua ad essere concesso alle merci originarie dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia immesse in libera pratica nella Comunità entro il 1° gennaio 2001 e alle merci originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immesse in libera pratica nella Comunità entro il primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2563/2000 che modifica il presente regolamento, purché [21]:

     a) le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e

     b) si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti:

     a) in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

     b) in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

     c) in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall'ufficio doganale del paese d'origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d'origine prima di tale data;

     d) in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 17. Entrata in vigore e periodo di applicazione. [22]

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2010.

 

 

ALLEGATO I [23]

Relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuo [1]

Beneficiari

Aliquota del dazio

09.1571

0301 91 10

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

120 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

Esenzione

 

0301 91 90

 

 

 

0302 11 10

 

 

 

0302 11 20

0302 11 80

 

 

 

0303 21 10

 

 

 

0303 21 20

0303 21 80

 

 

 

0304 10 15

0304 10 17

 

 

 

ex 0304 10 19

 

 

 

ex 0304 10 91

 

 

 

0304 20 15

0304 20 17

 

 

 

ex 0304 20 19

 

 

 

ex 0304 90 10

 

 

 

ex 0305 10 00

 

 

 

ex 0305 30 90

 

 

 

0305 49 45

 

 

 

ex 0305 59 80

 

 

 

ex 0305 69 80

 

 

09.1573

0301 93 00

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia affumicate; filetti di pesce e di altra, carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

140 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

Esenzione

 

0302 69 11

 

 

 

0303 79 11

 

 

 

ex 0304 10 19

 

 

 

ex 0304 10 91

 

 

 

ex 0304 20 19

 

 

 

ex 0304 90 10

 

 

 

ex 0305 10 00

 

 

 

ex 0305 30 90

 

 

 

ex 0305 49 80

 

 

 

ex 0305 59 80

 

 

 

ex 0305 69 80

 

 

09.1575

ex 0301 99 90

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

115 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina, e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

Esenzione

 

0302 69 61

 

 

 

0303 79 71

 

 

 

ex 0304 10 38

 

 

 

ex 0304 10 98

 

 

 

ex 0304 20 94

 

 

 

ex 0304 90 97

 

 

 

ex 0305 10 00

 

 

 

ex 0305 30 90

 

 

 

ex 0305 49 80

 

 

 

ex 0305 59 80

 

 

 

ex 0305 69 80

 

 

09.1577

ex 0301 99 90

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e di altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

100 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina, e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

Esenzione

 

0302 69 94

 

 

 

ex 0303 77 00

 

 

 

ex 0304 10 38

 

 

 

ex 0304 10 98

 

 

 

ex 0304 20 94

 

 

 

ex 0304 90 97

 

 

 

ex 0305 10 00

 

 

 

ex 0305 30 90

 

 

 

ex 0305 49 80

 

 

 

ex 0305 59 80

 

 

 

ex 0305 69 80

 

 

09.1579

1604 13 11

Preparazioni e conserve di sardine

70 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

6%

 

1604 13 19

 

 

 

ex 1604 20 50

 

 

 

 

 

 

09.1561

1604 16 00

Preparazioni e conserve di acciughe

960 tonnellate

Albania, Bosnia-Erzegovina e territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

12,5%

 

1604 20 40

 

 

09.1515

2204 21 79

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti

152.000 hl [2]

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia [3], ex Repubblica jugoslava di Macedonia [4], territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo

Esenzione

 

ex 2204 21 80

 

 

 

2204 21 84

 

 

 

ex 2204 21 85

 

 

 

2204 29 65

 

 

 

ex 2204 29 75

 

 

 

2204 29 83

 

 

 

ex 2204 29 84

 

 

 

[1] Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari. 

[2] A partire dal 1° gennaio 2003, il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi contingentali dei contingenti tariffari individuali applicabili in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia e della Slovenia. 

[3] L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589. 

[4] L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

 

 

ALLEGATO II

Definizione dei prodotti "baby-beef" di cui all'articolo 4, paragrafo 2

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

 

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

 

 

Animali vivi della specie bovina: 

 

 

- altri: 

 

 

- - delle specie domestiche: 

 

 

- - - di peso superiore a 300 kg: 

 

 

- - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): 

ex 0102 90 51

 

- - - - - destinate alla macellazione: 

 

10

- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg [1] 

ex 0102 90 59

 

- - - - - altri: 

 

11

- che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg 

 

21

e inferiore o uguale a 470 kg [1]

 

31

 

 

91

 

 

 

 

 

 

- - - - altri: 

ex 0102 90 71

 

- - - - - destinate alla macellazione: 

 

10

- Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg [1] 

ex 0102 90 79

 

- - - - - altri: 

 

21

- Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o 

 

91

superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg [1]

 

 

 

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: 

ex 0201 10 00

 

- in carcasse o mezzene: 

 

91

- Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro [1] 

 

 

- altri pezzi non disossati: 

ex 0201 20 20

 

- - Quarti detti "compensati": 

 

91

- Quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro [1] 

ex 0201 20 30

 

- - Busti e quarti anteriori: 

 

91

- Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro [1] 

ex 0201 20 50

 

- - Selle e quarti posteriori: 

 

91

- Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto "pistola", che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro [1] 

 

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

 

 

ALLEGATO III [24]

relativo ai contingenti tariffari annui di cui all'articolo 5

ed applicabile ad alcuni prodotti industriali originari

della Repubblica federale di Jugosalvia

 

     (Omissis)


[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 374/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[2] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[3] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000, aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 374/2005 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[4] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[5] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[6] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[7] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[8] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[9] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[10] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 ed abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[14] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[15] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 374/2005 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[17] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 374/2005.

[18] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 374/2005.

[19] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[21] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.

[22] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[23] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2487/2001, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 607/2003 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1282/2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1946/2005.

[24] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2563/2000.