Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/08/2008 |
Numero: | 826 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e definizione |
Art. 2. Ammissibilità dei prodotti |
Art. 3. Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco |
Art. 4. Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva |
Art. 5. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine |
Art. 6. Procedura per la fissazione dell’aiuto |
Art. 7. Offerte e domande di aiuto all’ammasso privato |
Art. 8. Condizioni relative all’ammissibilità degli operatori |
Art. 9. Apertura della gara |
Art. 10. Presentazione delle offerte |
Art. 11. Spoglio delle offerte |
Art. 12. Comunicazione delle offerte alla Commissione |
Art. 13. Decisione sulla base delle offerte |
Art. 14. Decisioni individuali sulle offerte |
Art. 15. Esigenze principali e cauzioni |
Art. 16. Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto |
Art. 17. Domande di aiuto |
Art. 18. Esigenze principali e cauzioni |
Art. 19. Conclusione dei contratti |
Art. 20. Informazioni sul luogo di ammasso |
Art. 21. Elementi del contratto |
Art. 22. Obbligazioni della parte contraente |
Art. 23. Conclusione di contratti per gli aiuti il cui importo è fissato anticipatamente |
Art. 24. Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara |
Art. 25. Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso |
Art. 26. Disposizioni supplementari relative al conferimento all’ammasso di prodotti a base di carne |
Art. 27. Periodo di ammasso contrattuale |
Art. 28. Svincolo dall’ammasso |
Art. 29. Notifica dello svincolo |
Art. 30. Domanda di pagamento dell’aiuto |
Art. 31. Anticipo dell’aiuto |
Art. 32. Pagamento dell’aiuto |
Art. 33. Pagamento dell’aiuto nel settore delle carni bovine in caso di disossamento |
Art. 34. Riduzione dell’importo o esclusione del pagamento |
Art. 35. Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione |
Art. 36. Controlli |
Art. 37. Relazioni |
Art. 38. Sanzioni |
Art. 39. Modifica del regolamento (CE) n. 562/2005 |
Art. 40. Modifica del regolamento (CE) n. 952/2006 |
Art. 41. Modifica del regolamento (CE) n. 105/2008 |
Art. 42. Abrogazioni |
Art. 43. Entrata in vigore |
§ 1.6.1475 - Regolamento 20 agosto 2008, n. 826.
Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
(G.U.U.E. 21 agosto 2008, n. n. L 223)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 28 del
(2) L’articolo 31 del
(3) Per permettere l’attuazione tempestiva del regime di aiuti occorre stabilire le modalità di applicazione del
(4) Attualmente la possibilità di concedere aiuti all’ammasso privato è definita nei regolamenti del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti. Questi regolamenti sono stati sostituiti dal
(5) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo, è necessario stabilire norme comuni per l’attuazione del regime di aiuti all’ammasso privato.
(6) L’aiuto all’ammasso privato dei prodotti di cui agli articoli 28 e 31 del
(7) Il regime di aiuti all’ammasso privato per i prodotti di cui all’articolo 28 del
(8) Il regime di aiuti all’ammasso privato per i prodotti di cui all’articolo 31 del
(9) Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha portato ad una differenziazione regionale, con alcune regioni che presentano una produzione eccedentaria, dovuta alla produzione locale o ad importazioni, e altre regioni che risultano deficitarie. Nelle regioni con produzione eccedentaria si prevede che i prezzi al livello del produttore subiscano una pressione al ribasso, in quanto l’offerta locale è superiore alla domanda. Nelle regioni deficitarie si prevede che i prezzi al livello del produttore restino più stabili, in quanto l’offerta locale non arriva a soddisfare la domanda locale. Il calo dei prezzi in alcuni Stati membri non si rifletterà sul prezzo medio comunitario ed è pertanto opportuno prevedere l’apertura di gare limitatamente agli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali sono scesi al di sotto dell’80 % del prezzo di riferimento.
(10) In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l’aiuto all’ammasso sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA.
(11) Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.
(12) Per consentire un controllo adeguato degli aiuti, è necessario che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché le obbligazioni delle parti contraenti.
(13) Per accrescere l’efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo, eventualmente differenziato per prodotto, e devono definire le obbligazioni della parte contraente, segnatamente quelle che consentono all’autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso un’ispezione efficace delle condizioni per l’ammasso.
(14) Quando l’aiuto è determinato mediante gara, le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(15) Sulla base delle offerte ricevute può essere fissato un importo massimo di aiuto. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui per ragioni economiche o di altra natura è necessario respingere tutte le offerte ricevute.
(16) L’ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all’ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno ammettere un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.
(17) Quando l’importo dell’aiuto è fissato in anticipo, data l’urgenza di determinate misure di ammasso privato, dettata dalla situazione economica, può essere necessario costituire una cauzione per garantire la serietà della domanda e per far sì che la misura abbia l’effetto desiderato sul mercato. La cauzione relativa alla gara deve garantire che i quantitativi offerti ed eventualmente accettati siano immagazzinati conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Occorre pertanto adottare disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita a norma del
(18) Per garantire la corretta gestione dell’ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l’importo dell’aiuto da pagare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e se il periodo di ammasso non è pienamente rispettato.
(19) Alla luce della situazione del mercato e del suo andamento prevedibile, può essere opportuno invitare la parte contraente a destinare le sue scorte all’esportazione fin dal momento dell’immagazzinamento.
(20) Quando l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per alcuni prodotti a base di carne è fissato in anticipo, le norme attuali prevedono un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima che vengano notificate le decisioni sulle domande di aiuto. Ove del caso, occorre inoltre prevedere misure specifiche, con particolare riguardo alle domande pendenti. Dette misure specifiche servono a prevenire un’utilizzazione eccessiva o speculativa del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un’azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l’assistenza del comitato di gestione e a prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari. Dette misure specifiche esistono per le carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Per garantire il corretto funzionamento del regime di ammasso privato per questi prodotti è necessario mantenere le procedure attualmente vigenti per l’adozione di misure, senza introdurre modifiche sostanziali.
(21) Occorre precisare le condizioni in cui può essere concesso un pagamento anticipato, l’adeguamento dell’aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all’aiuto, le possibili sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.
(22) È opportuno definire disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli.
(23) Occorre prendere opportune iniziative per prevenire e sanzionare irregolarità e frodi. A tal fine è opportuno che in caso di falsa dichiarazione le parti contraenti siano escluse per un anno dal regime di aiuto all’ammasso privato.
(24) Il presente regolamento incorpora talune disposizioni concernenti l’ammasso privato contenute nei regolamenti (CE) n. 562/2005 della Commissione, del 5 aprile 2005, recante modalità di applicazione del
(25) Il presente regolamento incorpora inoltre le disposizioni concernenti l’ammasso privato contenute nei seguenti regolamenti, che devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento:
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(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni introduttive
Sezione 1
Campo di applicazione e norme generali per la concessione di aiuti all’ammasso privato
Art. 1. Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento reca norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per i prodotti elencati agli articoli 28 e 31 del
Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti della Commissione recanti apertura di una gara o fissazione anticipata dell’aiuto all’ammasso privato.
2. Ai fini del presente regolamento, per "autorità competenti degli Stati membri" si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 6 del
Art. 2. Ammissibilità dei prodotti
1. Per poter beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel
2. Il burro immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione soddisfa anche i requisiti supplementari stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
Art. 3. Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo zucchero bianco
1. La decisione di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco può essere presa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il prezzo medio comunitario per lo zucchero bianco registrato nell’ambito del sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore all’85 % del prezzo di riferimento; e
b) si prevede che i prezzi medi rilevati per lo zucchero bianco si mantengano a quel livello o scendano al di sotto, sulla base della situazione di mercato, tenuto conto degli effetti previsti dei meccanismi di gestione del mercato e in particolare dei ritiri.
A condizione che siano rispettati i criteri enunciati nel primo comma, la concessione di aiuti all’ammasso privato può essere limitata agli Stati membri in cui il prezzo medio per lo zucchero bianco registrato nel sistema di comunicazione dei prezzi è inferiore dell’80 % al prezzo di riferimento. L’aiuto è concesso per lo zucchero immagazzinato o che deve essere immagazzinato da fabbricanti di zucchero accreditati in detti Stati membri.
2. L’ammasso privato di zucchero bianco si effettua nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 30 giugno della campagna di commercializzazione in cui è stato concesso l’aiuto.
Art. 4. Condizioni per la concessione dell’aiuto per l’olio di oliva
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 del
Le modalità per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri sono stabilite nell’allegato III, parte A, del presente regolamento.
Art. 5. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
Può essere concesso un aiuto all’ammasso privato se il prezzo medio comunitario per le carcasse di bovini maschi adulti espresso come qualità R3, calcolato secondo l’allegato III, parte B, è uguale o inferiore a 2291 EUR/t.
Sezione 2
Norme generali per la fissazione dell’aiuto all’ammasso privato
Art. 6. Procedura per la fissazione dell’aiuto
Per stabilire l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per i prodotti elencati negli articoli 28 e 31 del
Art. 7. Offerte e domande di aiuto all’ammasso privato
1. Un operatore che intende ottenere l’aiuto presenta un’offerta a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, o una domanda, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono o saranno immagazzinati [1].
2. Nei settori in cui il regime di ammasso è limitato ad una o più regioni o Stati membri, le offerte e le domande possono essere presentate solo in tali regioni o Stati membri.
3. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di burro salato, di burro non salato e di formaggi si riferiscono anche a prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
4. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di bovini, suini, ovini e caprini e di olio di oliva si riferiscono a quantitativi di questi prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
5. Le offerte e le domande di aiuto all’ammasso privato di zucchero si riferiscono a zucchero che è già stato conferito all’ammasso o che sarà conferito all’ammasso.
Art. 8. Condizioni relative all’ammissibilità degli operatori
1. Gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato sono stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA.
2. Nel caso dell’olio di oliva, gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 1 e i requisiti supplementari stabiliti nell’allegato IV.
3. Nel caso dello zucchero, gli operatori che presentano una domanda o un’offerta di aiuto all’ammasso privato soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 1 e sono fabbricanti di zucchero ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
CAPO II
Concessione dell’aiuto mediante gara
Art. 9. Apertura della gara
1. La gara è aperta secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
2. Il regolamento recante apertura della gara può contenere le seguenti informazioni:
a) i prodotti contemplati con i corrispondenti codici NC, se del caso;
b) l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);
c) il periodo di durata della gara ("periodo della gara") ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;
d) il termine di apertura e di scadenza per la presentazione delle offerte;
e) il periodo minimo e massimo di ammasso;
f) eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto della gara;
g) il quantitativo minimo per ciascuna offerta;
h) l’importo della cauzione per unità;
i) i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;
j) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi.
3. Fra l’entrata in vigore del regolamento recante apertura della gara e il primo termine per la presentazione delle offerte devono passare almeno sei giorni.
Art. 10. Presentazione delle offerte
1. Le offerte sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della
2. Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:
a) reca un riferimento al regolamento recante apertura della gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;
b) reca i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
c) indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;
d) indica il periodo di ammasso, se necessario;
e) indica il quantitativo oggetto dell’offerta;
f) se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;
g) indica l’importo dell’aiuto proposto per unità e per giorno, in euro e centesimi di euro, al netto dell’IVA;
h) l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;
i) non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante apertura della gara;
j) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.
3. Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
Art. 11. Spoglio delle offerte
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite nell’allegato 10, paragrafo 2.
2. Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
3. Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida ne informano l’offerente.
Art. 12. Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.
2. La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).
3. La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento recante apertura della gara di cui trattasi.
4. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
5. Le comunicazioni recanti l’indicazione "nulla" sono trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri entro il periodo di cui al paragrafo 3.
Art. 13. Decisione sulla base delle offerte
1. Sulla base delle offerte notificate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
a) di non fissare un importo massimo dell’aiuto; oppure
b) di fissare un importo massimo dell’aiuto.
2. Nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, l’offerente al quale è applicato tale coefficiente può decidere di ritirare l’offerta entro dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto regolamento che fissa il coefficiente.
3. Le decisioni sull’aiuto all’ammasso privato di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 14. Decisioni individuali sulle offerte
1. Se è stato fissato un importo massimo dell’aiuto a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore all’importo massimo, fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.
2. Se non è stato fissato un importo massimo, tutte le offerte sono respinte.
Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’articolo 12, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente l’aiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e notificano agli offerenti l’esito della loro partecipazione entro un termine di tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione.
4. I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili.
Art. 15. Esigenze principali e cauzioni
1. Le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:
a) l’offerta non può essere ritirata;
b) occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’articolo 19 e alle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
c) in caso di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate.
2. Le cauzioni sono immediatamente svincolate:
a) in caso di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, se l’offerta non è valida, se è respinta, o se è ritirata;
b) in caso di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, se l’importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato.
3. Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.
4. Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
CAPO III
Fissazione anticipata dell’aiuto
Art. 16. Fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato è fissato anticipatamente secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
2. Il regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto può contenere le seguenti informazioni:
a) i prodotti contemplati con i relativi codici NC, se del caso;
b) l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per unità di peso dei prodotti contemplati;
c) l’unità di misura dei quantitativi (lotti, partite, contenitori, silos);
d) il quantitativo minimo per domanda;
e) il periodo di presentazione delle domande di aiuto all’ammasso privato;
f) i periodi di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso;
g) il periodo minimo e massimo di ammasso;
h) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi;
i) l’eventuale importo della cauzione per unità.
Art. 17. Domande di aiuto
1. Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della
2. La domanda è valida solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
c) indica il prodotto con il corrispondente codice NC, se del caso;
d) indica il quantitativo di prodotti;
e) indica l’eventuale periodo di ammasso;
f) se i prodotti sono già immagazzinati, indica il nome e l’indirizzo del luogo di ammasso, il numero di magazzino del lotto, della partita, del contenitore o del silo, e se del caso il numero di riconoscimento dello stabilimento;
g) non prevede altre condizioni introdotte dal richiedente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento e nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
h) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;
i) il richiedente ha costituito una cauzione, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, e ne ha fornito la prova, se del caso.
3. Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.
Art. 18. Esigenze principali e cauzioni
1. Nei casi in cui si applica l’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), le esigenze principali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:
a) la domanda di contratto non può essere ritirata;
b) occorre conferire e conservare all’ammasso almeno il 99 %, o rispettivamente il 90 % per i prodotti a base di carne, il 98 % per l’olio di oliva e il 95 % per i formaggi, del quantitativo contrattuale per il periodo contrattuale, a rischio della parte contraente ai sensi dell’articolo 19 e alle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
c) in caso di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, i prodotti devono essere esportati nel rispetto di una delle tre condizioni ivi contemplate.
2. Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.
3. Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.
4. Se il termine ultimo per il conferimento all’ammasso, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, è superato, la cauzione è incamerata a norma dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
CAPO IV
Contratti
Art. 19. Conclusione dei contratti
I contratti sono conclusi tra l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno immagazzinati e l’aggiudicatario o il richiedente prescelto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, di seguito denominato "parte contraente".
Art. 20. Informazioni sul luogo di ammasso
Previo ricevimento della notifica dello Stato membro di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o previa conclusione del contratto di cui all’articolo 23, paragrafo 1, o previa notifica o pubblicazione delle decisioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’aggiudicatario o il richiedente prescelto trasmette all’autorità competente dello Stato membro:
a) il nome e l’indirizzo del sito o dei siti di magazzinaggio e, per ciascun sito, l’ubicazione precisa dei silos, dei lotti, dei contenitori o delle partite con i corrispondenti quantitativi;
b) la notifica della data di entrata in magazzino di ciascuno dei lotti che non sono ancora sul posto e il periodo necessario per trasferire in magazzino il quantitativo contrattuale; per ciascun lotto in entrata nel luogo di ammasso, il quantitativo e l’ubicazione precisa.
L’autorità competente può esigere che le informazioni di cui sopra siano fornite almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.
Art. 21. Elementi del contratto
Il contratto comprende tutti gli elementi di cui all’articolo 22 del presente regolamento nonché gli elementi previsti nelle pertinenti disposizioni del regolamento recante apertura di una gara e nell’offerta o gli elementi previsti nelle pertinenti disposizioni del regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto e nella domanda.
Art. 22. Obbligazioni della parte contraente
1. Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni:
a) conferire e conservare all’ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all’allegato I, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso; tuttavia per i formaggi, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati. Per altri prodotti, su richiesta motivata della parte contraente, l’autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati solo in casi eccezionali;
b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell’entrata nel luogo di ammasso;
c) trasmettere all’autorità competente i documenti relativi alle operazioni di conferimento all’ammasso non oltre un mese dalla data di conferimento all’ammasso di cui all’articolo 25, paragrafo 1;
d) consentire all’autorità competente di controllare in qualsiasi momento l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all’ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati.
2. La parte contraente tiene a disposizione dell’autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione, se necessario;
b) l’origine e la data di fabbricazione dei prodotti o, per lo zucchero, la campagna di commercializzazione della produzione, e se del caso la data di macellazione;
c) la data di conferimento all’ammasso;
d) il peso e il numero dei colli imballati;
e) la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino;
f) la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall’ammasso.
Per quanto riguarda la lettera d) del primo comma, se la carne è conferita all’ammasso previo sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale, la pesatura è effettuata sui prodotti effettivamente conferiti all’ammasso e può essere eseguita nel luogo di sezionamento, disossamento parziale o disossamento totale. La determinazione del peso dei prodotti da conferire all’ammasso ha luogo solo dopo la conclusione del contratto.
3. Il contraente, o eventualmente in sua vece, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
a) l’identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto/partita/contenitore/silo;
b) le date di conferimento e di svincolo dall’ammasso;
c) il quantitativo indicato all’ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
d) l’ubicazione dei prodotti nel deposito.
Art. 23. Conclusione di contratti per gli aiuti il cui importo è fissato anticipatamente
1. Per i prodotti già conferiti all’ammasso i contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), salva, se del caso, la successiva conferma dell’ammissibilità dei prodotti, di cui all’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell’ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
2. Per i prodotti non ancora conferiti all’ammasso l’autorità competente notifica a ciascun richiedente le decisioni relative alle domande il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché la Commissione non adotti nel frattempo misure specifiche a norma del paragrafo 3; il contratto è considerato concluso alla data di invio della notifica della decisione di cui al presente paragrafo.
3. In caso di fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto per le carni bovine, suine, ovine e caprine, se un esame della situazione rivela che è stato fatto un uso eccessivo o che c’è un rischio di uso eccessivo del regime di aiuto istituito dal presente regolamento, la Commissione può:
a) sospendere l’applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti;
b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande di conclusione di contratti, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;
c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.
Art. 24. Conclusione di contratti per gli aiuti concessi mediante gara
Una volta trasmesse tutte le informazioni di cui all’articolo 20, l’autorità competente dello Stato membro notifica all’aggiudicatario che tutte le informazioni necessarie sono state fornite e che a partire da quel momento il contratto si considera concluso.
La data di conclusione del contratto è quella in cui l’autorità competente dello Stato membro effettua la notifica alla parte contraente.
Art. 25. Conferimento all’ammasso di prodotti non ancora all’ammasso
1. Per i prodotti il cui conferimento all’ammasso avviene dopo la conclusione di un contratto, il quantitativo contrattuale è conferito all’ammasso nei 28 giorni successivi alla data di conclusione del contratto.
2. I prodotti sono conferiti all’ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/silos, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso.
3. Le operazioni di conferimento all’ammasso terminano il giorno in cui sono stati conferiti all’ammasso l’ultimo singolo lotto/partita/contenitore/silo del quantitativo contrattuale.
Art. 26. Disposizioni supplementari relative al conferimento all’ammasso di prodotti a base di carne
1. Per le carni bovine, le parti contraenti possono, sotto il controllo permanente dell’autorità competente e durante il periodo di conferimento all’ammasso, sezionare e disossare totalmente o parzialmente la totalità o una parte dei prodotti, purché sia utilizzata una quantità sufficiente di carcasse per garantire che il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto è immagazzinato e che tutta la carne risultante da dette operazioni è conferita all’ammasso. Le parti contraenti che desiderano avvalersi di questa opzione lo comunicano all’autorità competente al più tardi il giorno in cui inizia il conferimento all’ammasso.
Tuttavia l’autorità competente può esigere che la comunicazione di cui al precedente comma avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all’ammasso di ogni singolo lotto.
I grossi tendini, le cartilagini, le ossa, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento risultanti dal sezionamento, dal disossamento parziale o dal disossamento totale non sono immagazzinati.
2. Per i prodotti a base di carne le operazioni di conferimento all’ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo contrattuale, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell’autorità competente. Questo giorno è quello in cui è determinato il peso netto del prodotto fresco o refrigerato nei seguenti luoghi:
a) nel luogo di ammasso, se il prodotto è congelato sul posto;
b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;
c) nel luogo di disossamento o di sezionamento, se le carni sono conferite all’ammasso pervio disossamento o sezionamento.
Art. 27. Periodo di ammasso contrattuale
1. Se i prodotti sono conferiti all’ammasso dopo la conclusione di un contratto, il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti all’intervento l’ultimo lotto/partita/contenitore/silo.
2. Per i prodotti già conferiti all’ammasso il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all’ articolo 10, paragrafo 2, lettera f) e all’ articolo 17, paragrafo 2), lettera f).
3. Per l’olio di oliva il periodo di ammasso contrattuale non inizia fintanto che non siano stati sigillati i contenitori dopo il prelievo di campioni.
4. L’ultimo giorno del periodo di ammasso può essere fissato nel regolamento recante apertura della gara o nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto, di cui rispettivamente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera f).
Art. 28. Svincolo dall’ammasso
1. Lo svincolo dall’ammasso può iniziare il giorno successivo all’ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale oppure, a seconda dei casi, dalla data indicata nel regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto o apertura della gara.
2. Lo svincolo dall’ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell’autorità competente, per quantità inferiori.
Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 36, paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall’ammasso soltanto quantitativi sigillati.
3. Può essere previsto che allo scadere di un periodo di ammasso di due mesi la parte contraente possa svincolare dall’ammasso la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto di un dato contratto, non inferiore a 5 tonnellate per parte contraente e per luogo di ammasso, oppure, se il quantitativo disponibile è inferiore a 5 tonnellate, l’intero quantitativo sotto contratto in un luogo di ammasso, a condizione che, nei 60 giorni successivi allo svincolo dall’ammasso, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità tal quali;
b) i prodotti abbiano raggiunto tal quali la loro destinazione, nei casi di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del
c) i prodotti siano stati depositati tal quali in un deposito di approvvigionamento riconosciuto, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del
Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singolo lotto destinato all’esportazione termina il giorno prima:
a) del giorno di svincolo dall’ammasso; oppure
b) del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati.
L’importo dell’aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso, mediante applicazione degli importi giornalieri fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per i prodotti che beneficiano di una restituzione è fornita una prova di esportazione, a norma degli articoli 7 e 8 del
Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, è fornita una prova di esportazione nei casi di cui all’articolo 8 del
Art. 29. Notifica dello svincolo
La parte contraente informa l’autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall’ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 36, paragrafo 6.
Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato, ma l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all’autorità competente la prova del fatto che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.
Se il requisito indicato nel primo comma non è rispettato e l’autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall’ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e se del caso la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.
CAPO V
Pagamento degli aiuti
Art. 30. Domanda di pagamento dell’aiuto
1. L’aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell’articolo 31, il saldo dell’aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.
2. Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.
3. Nei casi in cui si applica l’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, la prova necessaria è presentata entro i termini di cui all’articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del
Art. 31. Anticipo dell’aiuto
1. Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell’aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all’importo dell’anticipo, maggiorato del 10 %.
2. L’importo dell’anticipo non può eccedere quello dell’aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni o tre mesi, se del caso. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell’aiuto.
Art. 32. Pagamento dell’aiuto
Il pagamento dell’aiuto, o del saldo dell’aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell’aiuto, sempreché siano state adempiute le obbligazioni contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un’indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all’aiuto.
Art. 33. Pagamento dell’aiuto nel settore delle carni bovine in caso di disossamento
1. In caso di disossamento, se il quantitativo effettivamente all’ammasso è pari o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, non sono versati aiuti.
2. Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto è ridotto in proporzione.
3. Se il quantitativo effettivamente all’ammasso è uguale o superiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata lavorata, l’importo dell’aiuto non viene né ridotto né aumentato.
Art. 34. Riduzione dell’importo o esclusione del pagamento
1. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e superiore o pari al 99 % di tale quantitativo, l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.
Per le carni suine, bovine, ovine e caprine l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 90 % del quantitativo contrattuale.
Per l’olio di oliva l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 98 % del quantitativo contrattuale.
Per i formaggi l’aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all’ammasso, se detto quantitativo è pari almeno al 95 % del quantitativo contrattuale.
2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 1, ma pari almeno all’80 % del quantitativo contrattuale, l’aiuto per il quantitativo effettivamente all’ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l’autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l’aiuto.
3. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all’ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all’80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.
4. Se il termine di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è superato di più di 10 giorni, l’aiuto non è concesso.
5. Se i controlli eseguiti durante l’ammasso o allo svincolo dall’ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all’ammasso ancora ammissibile all’aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto/partita all’ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.
I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all’ammasso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all’ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale eventualmente fissata a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, o il termine di due mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 3, per ogni giorno di mancato rispetto l’importo dell’aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell’importo dell’aiuto.
CAPO VI
Comunicazioni
Art. 35. Comunicazioni obbligatorie degli Stati membri alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a) almeno una volta alla settimana i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, ripartiti per periodo di ammasso e, se del caso, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;
b) entro la fine del mese per il mese precedente:
i) i quantitativi di prodotti conferiti all’ammasso e svincolati dall’ammasso nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;
ii) i quantitativi di prodotti all’ammasso alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;
iii) i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale;
iv) se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell’articolo 43, lettera d), punti ii) e iii), del
2. La Commissione fornisce agli Stati membri modelli per tutte le comunicazioni sopra indicate.
3. Informazioni più dettagliate sulle comunicazioni in questione sono stabilite nei regolamenti recanti fissazione dell’importo anticipato dell’aiuto o nei regolamenti recanti apertura della gara.
CAPO VII
Controlli e sanzioni
Art. 36. Controlli
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.
2. L’autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all’ammasso:
a) per i prodotti a base di carne, al momento del conferimento all’ammasso;
b) per l’olio di oliva, prima della sigillazione dei contenitori;
c) per gli altri prodotti, entro 30 giorni dalla data di conferimento all’ammasso oppure, per i prodotti già immagazzinati, dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), o all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f).
Fatti salvi gli articoli 26, 27, paragrafo 3 e il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all’ammasso siano ammissibili all’aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all’ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l’identificazione, la natura e la composizione dei prodotti, i lotti all’ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.
3. Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di quindici giorni.
4. Se dai controlli risulta che i prodotti all’ammasso non rispondono ai requisiti di qualità indicati nell’allegato I, la cauzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera i), se costituita, è incamerata.
5. L’autorità preposta al controllo:
a) al momento del controllo di cui al paragrafo 2, provvede a sigillare i prodotti per contratto, per lotto/partita all’ammasso o per quantitativo inferiore; oppure
b) effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso.
Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, una verifica del peso e del tipo di prodotti e l’identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.
6. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti all’ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l’organismo competente, indicando i lotti, le partite, i contenitori o i silos all’ammasso interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:
a) della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; oppure
b) dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.
Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.
7. Se si applica l’opzione di cui al paragrafo 5, lettera a), alla fine del periodo contrattuale è controllata la presenza e l’integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.
8. Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell’autorità preposta ai controlli o in loro presenza.
All’atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.
Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che si conserva nel fascicolo di ispezione.
Art. 37. Relazioni
1. Dopo ciascun controllo in loco l’autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
La relazione riporta:
a) la data e l’ora di inizio del controllo;
b) precisazioni sul preavviso dato;
c) la durata del controllo;
d) i responsabili presenti;
e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l’indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
f) i risultati e le conclusioni;
g) l’eventuale necessità di un seguito.
Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile e controfirmato dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di pagamento.
2. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall’autorità preposta al controllo.
3. L’autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all’esclusione, a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
Art. 38. Sanzioni
1. Se l’autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un offerente o da un richiedente per l’attribuzione di diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dell’aiuto, l’autorità competente esclude l’offerente o il richiedente dalla gara per la concessione di un aiuto all’ammasso privato per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l’informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.
2. L’esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l’offerente o il richiedente apporta all’autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L’aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all’articolo 73 del
4. L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del
CAPO VIII
Modifiche, abrogazioni e disposizioni finali
Art. 39. Modifica del
L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 3 del
Art. 40. Modifica del
Il capo VI bis del
Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti conclusi nel 2008 in virtù del capo soppresso.
Art. 41. Modifica del
Il capo III del
Esso continua tuttavia ad essere applicato per i contratti conclusi nel 2008 in virtù del capo soppresso.
Art. 42. Abrogazioni
I regolamenti (CEE) n. 3444/90, (CE) n. 907/2000, (CE) n. 2153/2005, (CE) n. 6/2008 e (CE) n. 85/2008 sono abrogati. Tuttavia essi continuano ad essere applicati per i contratti stipulati a norma dei regolamenti abrogati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 2659/94 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1 aprile 2009 [2].
Il
Art. 43. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal
[3] GU L 95 del 14.4.2005, pag. 11.
[4] GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal
[5] GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.
[6] GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
[7] GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal
[8] GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal
[9] GU L 342 del 24.12.2005, pag. 39.
[10] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 13.
[11] GU L 27 del 31.1.2008, pag. 3.
[12] GU L 125, del 9.5.2008, pag. 17. Regolamento modificato dal
[13] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
[14] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
[15] GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.
[16] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
[17] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
[18] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
[19] GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.
ALLEGATO I
REQUISITI IN MATERIA DI QUALITÀ
Gli aiuti devono essere concessi unicamente all'ammasso di prodotti di qualità sana, leale e mercantile, di origine comunitaria e per i quali devono essere fissati requisiti in materia di qualità.
I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del
I. Carni
L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per carni conformi ai seguenti requisiti:
a) carni bovine classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse stabilita dal
b) carcasse di agnelli di età inferiore a dodici mesi e pezzi di tali carcasse, ottenuti da animali identificati a norma del
c) carni provenienti da animali allevati nella Comunità almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso;
d) carni provenienti da animali allevati conformemente ai requisiti veterinari in vigore;
e) carni che recano il bollo sanitario di cui all'allegato II, sezione I, del
f) carni prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o ad un uso successivo;
g) carni non provenienti da animali macellati in seguito a misure di emergenza;
h) carni immagazzinate allo stato fresco e conservate allo stato congelato.
II. Formaggi
1. Grana padano, parmigiano reggiano e provolone
Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi:
a) che alla data di inizio dell'ammasso sotto contratto hanno l'età minima prevista all'articolo 28, lettera b), del
b) per i quali ciascun lotto pesa almeno due tonnellate;
c) che recano in caratteri indelebili:
i) il marchio rilasciato dall'organismo designato dallo Stato membro;
ii) il numero di identificazione dell'impresa di produzione in cui sono stati fabbricati;
iii) il mese di fabbricazione, eventualmente in codice;
iv) un marchio specifico, apposto all'inizio dell'ammasso, così da distinguerli dai formaggi che non sono stati oggetto di un contratto di ammasso.
2. Formaggi a lunga conservazione, pecorino romano, kefalotyri e kasseri
Sono concessi aiuti all'ammasso privato unicamente per:
a) i formaggi in forme intere;
b) i formaggi fabbricati nella Comunità che:
i) recano l'indicazione, in caratteri indelebili e se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;
ii) sono stati sottoposti ad un esame di qualità che ne determini la classificazione al termine della maturazione.
III. Burro
L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto nei 28 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o il giorno di presentazione dell'offerta in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del
L'imballaggio del burro reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:
a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
b) la data di fabbricazione;
c) la data di entrata all'ammasso;
d) il numero della partita di fabbricazione;
e) la dicitura "salato", se si tratta di burro di cui all'articolo 28, lettera a), punto ii), del
f) il peso netto.
Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicazione della data di entrata all'ammasso sugli imballaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al primo comma.
IV. Zucchero
Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:
a) zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa e/o in grandi sacchi (800 kg o più) e/o in sacchi da 50 kg;
b) prodotto nell'ambito di una quota nel corso della campagna di commercializzazione per la quale è presentata l'offerta o la domanda, ad esclusione dello zucchero bianco ritirato, riportato o conferito all'intervento pubblico;
c) di qualità sana, leale e mercantile, scorrevole e con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.
[1] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.
[2] GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6.
[3] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO II
BURRO IMMAGAZZINATO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO MEMBRO DI PRODUZIONE
Se il burro è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la conclusione del contratto di ammasso è subordinata alla presentazione di un certificato.
Il certificato contiene il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione, la data di produzione, il numero della partita di fabbricazione e la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta, soggetta ai controlli intesi a verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e d), del
Il certificato è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione entro 50 giorni dalla data di entrata del burro all'ammasso.
Nel caso di burro immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, i contratti di ammasso sono conclusi nei 60 giorni successivi alla data di registrazione della domanda fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità del burro ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità del burro il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli relativi alla natura e alla composizione del burro, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro ai sensi dell'articolo 28, lettera a), punti i) e ii), del
ALLEGATO III
COMUNICAZIONE DEI DATI
A. Olio d'oliva
a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, i prezzi medi registrati durante la settimana precedente sui principali mercati rappresentativi del loro territorio per le varie categorie di olio di cui all'allegato XVI del
b) Entro il 31 agosto, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna di commercializzazione in corso e una stima finale della produzione totale di olio di oliva e di olive da tavola per la campagna di commercializzazione precedente.
c) Da settembre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 di ogni mese, una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva e di olive da tavola prodotti dall'inizio della campagna in questione, nonché un aggiornamento della stima di cui alla lettera b).
d) Gli Stati membri predispongono il sistema di rilevazione dei dati che ritengono più idoneo per raccogliere ed elaborare i dati da comunicare ai sensi delle lettere b) e c) e stabiliscono, se del caso, gli obblighi di comunicazione dei dati da parte degli operatori oleicoli interessati.
e) I dati di cui alle lettere a), b) e c), sono comunicati tramite i formulari forniti dalla Commissione.
f) La Commissione può attingere ad altre fonti di informazione.
B. Carni bovine
Calcolo del prezzo medio del mercato comunitario per le carcasse di bovini adulti di qualità R3
a) Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria A, espresso in qualità R3, è calcolato a norma dell'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del
b) Il prezzo medio del mercato nazionale per la categoria C, espresso in qualità R3, è calcolato a norma dell'articolo 3, lettera a), terzo trattino, del
c) Il prezzo medio del mercato nazionale della categoria A/C è pari alla media ponderata dei prezzi di cui alle lettere a) e b), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate in ogni categoria rispetto alle macellazioni totali nazionali della categoria A/C.
d) Il prezzo medio del mercato comunitario della categoria A/C è pari alla media ponderata del prezzo di cui alla lettera c), con ponderazione basata sulla proporzione delle macellazioni effettuate nella categoria A/C in ciascuno Stato membro rispetto alle macellazioni totali della categoria A/C nella Comunità.
ALLEGATO IV
CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DEL SETTORE OLEICOLO
Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:
a) un'organizzazione di produttori composta da almeno 700 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la commercializzazione di olive e di olio di oliva;
b) un'organizzazione di produttori che rappresenti almeno il 25 % degli olivicoltori o della produzione di olio di oliva della regione in cui è situata;
c) un'associazione di organizzazioni di produttori appartenenti a diverse regioni economiche, composta da almeno dieci organizzazioni di produttori di cui alle lettere a) e b) o da un numero di organizzazioni che rappresenti almeno il 5 % della produzione di olio di oliva dello Stato membro interessato;
d) un frantoio i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine;
e) un'impresa di condizionamento che abbia, sul territorio di uno stesso Stato membro, una capacità pari almeno a sei tonnellate di olio condizionate per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbia condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva.
Qualora una o più organizzazioni per la produzione o la commercializzazione di olive e di olio di oliva siano affiliate all'organizzazione di cui al primo comma, lettera a), gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di 700 olivicoltori.
Gli operatori del settore oleicolo non sono ammissibili qualora:
a) siano oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità riscontrate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 865/2004 e (CE) n. 1234/2007;
b) siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal
c) siano stati oggetto di sanzioni per un'infrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di produttori oleicoli previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio [2] durante le campagne 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005.
[1] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
[1] Paragrafo così rettificato in G.U.U.E. 30 ottobre 2008, n. L 288.
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del