§ 20.4.318 - Decisione 22 luglio 2002, n. 761.
Decisione n. 2002/761/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:22/07/2002
Numero:761


Sommario
Art. 1.  (aa2).
Art. 2.  (aa6).
Art. 3.  (aa7).
Art. 4.  (aa8).
Art. 5.  (aa9).
Art. 6.  (aa10).
Art. 7.  (aa11).
Art. 8.  (aa12).
Art. 9.  (aa13).
Art. 10.  (aa14).
Art. 11.  (aa15).
Art. 12.  (aa16).
Art. 13.  (aa17).
Art. 14.  (aa18).
Art. 15.  (aa19).
Art. 16.  (aa20).
Art. 17.  (aa21).
Art. 18.  (aa22).
Art. 19.  (aa23).
Art. 20.  (aa24).
Art. 21.  (aa25).
Art. 22.  (aa26).
Art. 23.  (aa27).
Art. 24.  (aa28).
Art. 25.  (aa29).
Art. 26.  (aa34).
Art. 27.  (aa35).
Art. 28.  (aa36).
Art. 29.  (aa37).
Art. 30.  (aa38).
Art. 31.  (aa56).
Art. 32.      Il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo firmato il 3 maggio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese svolgerà i compiti assegnatigli fintanto che non saranno [...]
Art. 33.  (aa75).
Art. 34.  (aa82).
Art. 35.  (aa83).
Art. 36.  (aa84).
Art. 37.  (aa86).
Art. 38.  (aa87).
Art. 39.  (aa89).
Art. 40.  (aa90).
Art. 41.  (aa91).
Art. 42.  (aa92).


§ 20.4.318 - Decisione 22 luglio 2002, n. 761.

Decisione n. 2002/761/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra.

(G.U.C.E. 30 settembre 2002, n. L 262).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con il primo comma, prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa che entri in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, firmato il 17 giugno 2002 a Lussemburgo a nome della Comunità, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte e la Repubblica libanese, dall'altra.

     (2) L'accordo interinale sostituirà le parti pertinenti dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (1) e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Libano (2), firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

     (3) L'accordo interinale dovrebbe pertanto essere approvato a nome della Comunità,

     DECIDE:

 

     Articolo 1.

     1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all'atto finale.

     2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 42, paragrafo 2, dell'accordo a nome della Comunità.

 

     (1) GU L 267 del 27.9.1978, pag. 2.

     (2) GU L 316 del 12.12.1979, pag. 24.

 

 

ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra

     LA COMUNITA’ EUROPEA, in appresso denominata Comunità,

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata Libano,

     dall'altra,

     CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002,

     CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo di associazione mira a consolidare e ad ampliare le relazioni tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano, istituite dall'accordo di cooperazione del 1977,

     CONSIDERANDO che, nell'interesse di entrambe le parti, è opportuno accelerare per quanto possibile, mediante un accordo interinale, l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali,

     CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo di associazione e che sia istituito il consiglio di associazione,

     il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione del 1977 dovrà esercitare i poteri conferiti dall'accordo di associazione al consiglio di associazione onde applicare l'accordo interinale,

     HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (aa2).

     Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

 

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     Art. 2. (aa6).

     Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

 

CAPITOLO 1

PRODOTTI INDUSTRIALI

 

     Art. 3. (aa7).

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.

 

     Art. 4. (aa8).

     I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.

 

     Art. 5. (aa9).

     1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

     - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'88 % del dazio di base,

     - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76 % del dazio di base,

     - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64 % del dazio di base,

     -- dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52 % del dazio di base,

     - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,

     - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28 % del dazio di base,

     - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16 % del dazio di base,

     - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti.

     2. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal consiglio di cooperazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il consiglio di cooperazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

     3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 15.

 

     Art. 6. (aa10).

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

     Art. 7. (aa11).

     1. Il Libano può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

     2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

     3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.

     4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il consiglio di cooperazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

     5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

     6. Il Libano informa il consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al consiglio di cooperazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il consiglio di cooperazione può decidere un calendario diverso.

     7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il consiglio di cooperazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di 12 anni.

 

CAPITOLO 2

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA

E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

 

     Art. 8. (aa12).

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.

 

     Art. 9. (aa13).

     La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le parti.

 

     Art. 10. (aa14).

     1. Ai prodotti agricoli originari del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

     2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.

     3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.

 

     Art. 11. (aa15).

     1. La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunità e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 9.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

 

     Art. 12. (aa16).

     1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti in questione, il regime stabilito dall'accordo.

     2. La parte che procede a tale modifica ne informa il consiglio di cooperazione. Su richiesta dell'altra parte, il consiglio di cooperazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

     3. Qualora la Comunità o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

     4. L'altra parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.

 

     Art. 13. (aa17).

     1. Le parti decidono di collaborare per ridurre le frodi potenziali nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

     2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie, privilegiando quelle che perturbano meno il funzionamento del regime instaurato dal presente accordo.

 

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 14. (aa18).

     1. La Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.

     2. Negli scambi tra la Comunità e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione nè altre misure di effetto equivalente.

     3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

     4. La Comunità e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni nè dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

 

     Art. 15. (aa19).

     1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è quella effettivamente applicata nei confronti della Comunità il giorno della conclusione dei negoziati.

     2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquote applicabili alle importazioni tra le parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati.

     4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.

 

     Art. 16. (aa20).

     I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

 

     Art. 17. (aa21).

     1. Le parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

     2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

 

     Art. 18. (aa22).

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo.

     2. Nell'ambito del consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Libano.

 

     Art. 19. (aa23).

     Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

 

     Art. 20. (aa24).

     1. Fatto salvo l'articolo 27, si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

     2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 2, se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

 

     Art. 21. (aa25).

     1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.

     2. Prima di procedere, la parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

     Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

     3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

     4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

 

     Art. 22. (aa26).

     1. Qualora l'osservanza dell'articolo 14, paragrafo 4 comporti:

     a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o

     b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima

     può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

     2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al consiglio di cooperazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il consiglio di cooperazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

 

     Art. 23. (aa27).

     Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

 

     Art. 24. (aa28).

     La nozione di ‘prodotti originari’ ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

 

     Art. 25. (aa29).

     Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.

 

     Art. 26. (aa34).

     Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, semprechè dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI AL COMMERCIO

 

CAPITOLO 1

CONCORRENZA

 

     Art. 27. (aa35).

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:

     a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;

     b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.

     2. Le parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il consiglio di cooperazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

     3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunità o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di cooperazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione

 

     Art. 28. (aa36).

     Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il consiglio di cooperazione è informato delle misure adottate a tal fine.

 

     Art. 29. (aa37).

     Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di cooperazione provvede affinchè, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato nè mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

 

CAPITOLO 2

PROPRIETA’ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

 

     Art. 30. (aa38).

     1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

     2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE DOGANALE

 

     Art. 31. (aa56).

     1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.

     2. La cooperazione, imperniata sulla semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci, avviene tramite scambi di informazioni tra esperti e formazione professionale.

     3. Le autorità amministrative si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in conformità del protocollo 5.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

 

     Art. 32.

     Il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo firmato il 3 maggio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese svolgerà i compiti assegnatigli fintanto che non saranno stati istituiti il consiglio di associazione e il comitato di associazione di cui agli articoli 74 e 77 dell'accordo di associazione.

 

     Art. 33. (aa75).

     1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra.

     2. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

     3. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

 

     Art. 34. (aa82).

     1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

     2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

     3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

     4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

     Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

     Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

     Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

 

     Art. 35. (aa83).

     Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Art. 36. (aa84).

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

     b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

 

     Art. 37. (aa86).

     1. Le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

     2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

     3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformità del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

     Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

 

     Art. 38. (aa87).

     Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Art. 39. (aa89).

     1. L'accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di associazione firmato il 17 giugno 2002.

     2. Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

 

     Art. 40. (aa90).

     Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.

 

     Art. 41. (aa91).

     Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

     Art. 42. (aa92).

     1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

     2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al paragrafo 1 sono state espletate.

     3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce gli articoli 8-28, 30-34, 36, paragrafo 1, 40-44 e 46-49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, compresi il protocollo 2 e gli allegati A, B e C, e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

     ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 7 e 12

     ALLEGATO 2 proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38

     PROTOCOLLO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 14, paragrafo 1

     PROTOCOLLO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'articolo 14, paragrafo 2

     PROTOCOLLO 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'articolo 14, paragrafo 3

     ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano

     ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

     PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di ‘prodotti originari’ e ai metodi di cooperazione amministrativa

     PROTOCOLLO 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

 

 

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI 25-97 DEL SA DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 12

     Codice SA 2905 43 (mannitolo)

     Codice SA 2905 44 (sorbitolo)

     Codice SA 2905 45 (glicerolo)

     Voce SA 3301 (oli essenziali)

     Codice SA 3302 10 (sostanze odorifere)

     Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

     Codice SA 3809 10 (agenti d'apprettatura o di finitura)

     Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

     Codice SA 3824 60 (sorbitolo non classificato altrove)

     Voci SA 4101 a 4103 (cuoio e pelli)

     Voci SA 4301 (pelli da pellicceria gregge)

     Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta)

     Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali)

     Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

     Voce SA 5301 (lino greggio)

     Voce SA 5302 (canapa greggia)

 

 

ALLEGATO 2

PROPRIETA’ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 38

     1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratificherà le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:

     - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979),

     - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979),

     - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979).

     2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:

     - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

     - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980)

     - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989),

     - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994),

     - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991),

     - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakesh 1994).

 

PROTOCOLLO 1

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 10, paragrafo 1

     1. Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Libano, si applicano le seguenti condizioni.

     2. I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo, originari del Libano, vengono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

     3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

     (Omissis).

 

PROTOCOLLO 2

relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     1. Alle importazioni nella Repubblica libanese dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano le seguenti condizioni.

     2. I tassi di riduzione indicati nella colonna (B) per il dazio doganale della colonna (A) non si applicano nè ai dazi minimi nè alle accise di cui alla colonna (C).

     (Omissis).

 

PROTOCOLLO 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'articolo 14 paragrafo 3

 

     Articolo 1.

     Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.

 

     Articolo 2.

     1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo.

     2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del presente protocollo.

 

     Articolo 3.

     Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 15 del presente accordo.

 

     Articolo 4.

     1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e il Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

     2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all'elemento agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi prodotti agricoli di base.

     3. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.

 

     Articolo 5.

     La Comunità e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

     Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

 

 

ALLEGATO 1

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA’ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DEL LIBANO

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

     ELENCO

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO 2

RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NEL LIBANO DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITA’

     (Omissis).

 

PROTOCOLLO 4

Relativo alla definizione della nozione di ‘prodotti originari’ e ai metodi di cooperazione amministrativa

 

     INDICE

     TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

     Articolo 1 Definizioni

     TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI ‘PRODOTTI ORIGINARI’

     Articolo 2 Requisiti di carattere generale

     Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

     Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine

     Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

     Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

     Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Articolo 10 Assortimenti

     Articolo 11 Elementi neutri

     TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

     Articolo 12 Principio della territorialità

     Articolo 13 Trasporto diretto

     Articolo 14 Trasporto diretto

     TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI

     Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

     Articolo 16 Requisiti di carattere generale

     Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

     Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

     Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

     Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

     Articolo 22 Esportatore autorizzato

     Articolo 23 Validità della prova dell'origine

     Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

     Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

     Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

     Articolo 27 Documenti giustificativi

     Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     Articolo 29 Discordanze ed errori formali

     Articolo 30 Importi espressi in euro

     TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

     Articolo 31 Assistenza reciproca

     Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

     Articolo 33 Composizione delle controversie

     Articolo 34 Sanzioni

     Articolo 35 Zone franche

     TITOLO VII CEUTA E MELILLA

     Articolo 36 Applicazione del protocollo

     Articolo 37 Condizioni particolari

     TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

     Articolo 38 Modifiche del protocollo

     Articolo 39 Attuazione del protocollo

     Articolo 40 Merci in transito o in deposito

     ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II

     ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

     ALLEGATO II a Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto trasformato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possa avere il carattere di prodotto originario

     ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci SA

     ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

     ALLEGATO V Dichiarazione su fattura

     ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo:

     a) per ‘fabbricazione’ si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per ‘materiale’ si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per ‘prodotto’ si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per ‘merci’ si intendono sia i materiali, che i prodotti;

     e) per ‘valore in dogana’ si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per ‘prezzo franco fabbrica’ si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante ó nella Comunità o in Libano ó nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per ‘valore dei materiali’ si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Libano;

     h) per ‘valore dei materiali originari’ si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

     i) per ‘valore aggiunto’ si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;

     j) per ‘capitoli’ e ‘voci’ si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo sistema armonizzato o ‘SA’,

     k) il termine ‘classificato’ si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine ‘spedizione’ si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine ‘territori’ comprende le acque territoriali.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI ‘PRODOTTI ORIGINARI’

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

     b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

 

     Articolo 3. Cumulo bilaterale dell'origine.

     1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

     2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

 

     Articolo 4. Cumulo diagonale dell'origine.

     1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunità e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Libano, si considerano originari della Comunità o del Libano. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.

     2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Libano.

     3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.

     4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e semprechè sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

 

     Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti.

     1. Si considerano ‘interamente ottenuti’ nella Comunità o in Libano:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Libano, con le loro navi;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni ‘le loro navi’ e ‘le loro navi officina’ di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Libano;

     b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Libano;

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

     d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano;

     e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano.

 

     Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.

     1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perchè soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'allegato II a si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II a.

     Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

     Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

     4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

     Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

     a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

     b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

     c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

     ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

     d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

     e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Libano;

     f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

     g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere a)-f);

     h) la macellazione degli animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Libano su quel prodotto.

 

     Articolo 8. Unità da prendere in considerazione.

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili.

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 10. Assortimenti.

     Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 11. Elementi neutri.

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, nè sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

 

     Articolo 12. Principio della territorialità.

     1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Libano, fatto salvo l'articolo 4.

     2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Libano, fatto salvo l'articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

 

     Articolo 13. Trasporto diretto.

     1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e il Libano o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione

     in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Libano.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) una descrizione esatta dei prodotti,

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

 

     Articolo 14. Esposizioni.

     1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Libano;

     c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

 

     Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

     3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

     7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo il Libano può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

     a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano;

     b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano.

     Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 2 del presente accordo.

 

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

 

     Articolo 16. Requisiti di carattere generale.

     1. I prodotti originari della Comunità importati in Libano e i prodotti originari del Libano importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

     a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata ‘dichiarazione su fattura’) che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

 

     Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

     1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

     4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della CE o del Libano se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

     7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 18. Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1.

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

     oppure se

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

     3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     (Omissis).

     5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella ‘Osservazioni’ del certificato EUR.1.

 

     Articolo 19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1.

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

     (Omissis).

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella ‘Osservazioni’ del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Libano, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.

     1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22,

     oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 22. Esportatore autorizzato.

     1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso ‘esportatore autorizzato’, che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 23. Validità della prova dell'origine.

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 24. Presentazione della prova dell'origine.

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

 

     Articolo 25. Importazioni con spedizioni scaglionate.

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 26. Esonero dalla prova dell'origine.

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 27. Documenti giustificativi.

     I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

     a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Libano, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo, in conformità di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo.

 

     Articolo 28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi.

     1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

     3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

 

     Articolo 29. Discordanze ed errori formali.

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

     Articolo 30. Importi espressi in euro.

     1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

     2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.

     Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

     3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

     4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Libano vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Libano. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

 

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Articolo 31. Assistenza reciproca.

     1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 32. Controllo delle prove dell'origine.

     1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

 

     Articolo 33. Composizione delle controversie.

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di associazione.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

 

     Articolo 34. Sanzioni.

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 35. Zone franche.

     1. La Comunità e il Libano prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti  rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

 

     Articolo 36. Applicazione del protocollo.

     1. L'espressione ‘la Comunità’ utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

     2. I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

 

     Articolo 37. Condizioni particolari.

     1. Purchè siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

     ii) che tali prodotti siano originari del Libano o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

     2) prodotti originari del Libano:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Libano;

     b) i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

     ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture ‘Libano’ o ‘Ceuta e Melilla’ nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

     4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 38. Modifiche del protocollo.

     Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 39. Applicazione del protocollo.

     La Comunità e il Libano adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo.

 

     Articolo 40. Merci in transito o in deposito.

     Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Libano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati ó entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data ó alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

 

 

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

     Nota 1

     L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinchè si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

     Nota 2

     2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da ‘ex’; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

     Nota 3

     3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Libano.

     Ad esempio

     Un motore della voce 84077, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da ‘sbozzi di forgia di altri acciai legati’ della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di ‘materiali di qualsiasi voce’, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

     Tuttavia, l'espressione ‘fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

     Ad esempio

     La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

     3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

     Ad esempio

     La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

     Ad esempio

     Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare ‘tessuti non tessuti’, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. " ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

     Nota 4

     4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione ‘fibre naturali’ definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione ‘fibre naturali’ comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine ‘fibre naturali’ comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 0503 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

     4.3. Nell'elenco, le espressioni ‘pasta tessile’, ‘sostanze chimiche’ e ‘materiali per la fabbricazione della carta’ designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell'elenco, per ‘fibre in fiocco sintetiche o artificiali’ si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

     Nota 5

     5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     - seta,

     - lana,

     - peli grossolani di animali,

     - peli fini di animali,

     - crine di cavallo,

     - cotone,

     - carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     - lino,

     - canapa,

     - iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     - filamenti sintetici,

     - filamenti artificiali,

     - filamenti conduttori elettrici,

     - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

     - altre fibre sintetiche in fiocco,

     - fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     - altre fibre artificiali in fiocco,

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

     - altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Ad esempio

     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

     Ad esempio

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate nè altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

     Ad esempio

     Una superficie tessile ‘tutfed’ della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Ad esempio

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile ‘tufted’ fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile ‘tufted’ sarebbe un prodotto misto poichè si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano ‘filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti’, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del ‘nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica’, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

     Nota 6

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

     Ad esempio

     Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poichè questi non sono classificati nei capitoli 50-63, nè l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

     Nota 7

     7.1. I ‘trattamenti specifici’ relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     7.2. I ‘trattamenti specifici’ relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     ij) isomerizzazione;

     k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'‘hydrofinishing’ o la decolorazione);

     n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

     p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCH... IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

     Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. " pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II a

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCH... IL PRODOTTO TRASFORMATO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO III

PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA A CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 ELENCATI PER CAPITOLI E VOCI SA

     Capitolo 1

     Capitolo 2

     Capitolo 3

     da 0401 a 0402

     ex 0403 - Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati,

     anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti,

     di frutta o cacao

     da 0404 a 0410

     0504

     0511

     Capitolo 6

     da 0701 a 0709

     ex 0710 - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

     ex 0711 - Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30, temporaneamente conservati

     (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre

     sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione

     nello stato in cui sono presentati

     da 0712 a 0714

     Capitolo 8

     ex Capitolo 9 - Caffè, tè e spezie, escluso il mate della voce 0903

     Capitolo 10

     Capitolo 11

     Capitolo 12

     ex 1302 - Sostanze pectiche

     da 1501 a 1514

     ex 1515 - Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l'olio di jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati,

     ma non modificati chimicamente

     ex 1516 - Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati,

     riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato,

     detti ‘opalwax’

     ex 1517 e

     ex 1518 - Margarina, margarina burrificata e altri grassi commestibili preparati

     ex 1522 - Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il

     degras

     Capitolo 16

     1701

     ex 1702 - Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri,

     allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del

     miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quelli delle sottovoci

     1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

     1703

     1801 e 1802

     ex 1902 - Paste alimentari ripiene contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri

     invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i

     grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

     ex 2001 - Cetrioli e cetriolini, cipolle, ‘Chutney’ di manghi, frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni,

     funghi e olive, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

     2002 e 2003

     ex 2004 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai

     prodotti della voce 2006, escluse le patate sotto forma di farina o semolino e i fiocchi di granturco

     dolce

     ex 2005 - Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi

     dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce

     2006 e 2007

     ex 2008 - Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta

     di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate nè comprese altrove, esclusi il burro di

     arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di

     piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli

     di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante

     2009

     ex 2106 - Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colorati

     2204

     2206

     ex 2207 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto

     utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco

     ex 2208 - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando

     i prodotti agricoli indicati nel presente elenco 2209

     2209

     Capitolo 23

     2401

     4501

     5301 e 5302

 

 

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-1

     Istruzioni per la stampa

     1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e [xxx] possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione.

     Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE SU FATTURA

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONI COMUNI

     Dichiarazione comune relativa al periodo transitorio per il rilascio o la compilazione dei documenti relativi alla prova dell'origine

     1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e del Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 3 maggio 1977.

     2. Le competenti autorità della Comunità e del Libano accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, titolo VI del presente accordo.

     Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

     1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

     Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

     1. Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

PROTOCOLLO 5

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) ‘legislazione doganale’: le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunità o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

     b) ‘autorità richiedente’: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

     c) ‘autorità interpellata’: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

     d) ‘dati a carattere personale’: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

     e) ‘operazione che viola la legislazione doganale’: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

 

     Articolo 2. Campo di applicazione.

     1. Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.

     2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, nè si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

     3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

 

     Articolo 3. Assistenza su richiesta.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

     2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

     a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

     b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

     a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 

     Articolo 4. Assistenza spontanea.

     Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

     - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte,

     - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,

     - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,

     - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,

     - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 

     Articolo 5. Comunicazione/notifica.

     Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

     - fornire tutti i documenti, e

     - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

     Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

 

     Articolo 6. Forma e contenuto delle domande di assistenza.

     1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

     a) autorità richiedente;

     b) misura richiesta;

     c) oggetto e motivo della domanda;

     d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

     e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

     f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

     3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

 

     Articolo 7. Adempimento delle domande.

     1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

     2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     Articolo 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni.

     1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

     2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

     3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

 

     Articolo 9. Deroghe all'obbligo di fornire assistenza.

     1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:

     a) possa pregiudicare la sovranità del Libano o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

     b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

     c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

     2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

     3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

     4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     Articolo 10. Scambi di informazioni e riservatezza.

     1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

     2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

     3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

     4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

 

     Articolo 11. Esperti e testimoni.

     Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

 

     Articolo 12. Spese di assistenza.

     Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

 

     Articolo 13. Attuazione.

     1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Libano e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

     2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 14. Altri accordi.

     1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

     - non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

     - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano,

     - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

     3. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del (comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

 

 

ATTO FINALE

     I plenipotenziari della COMUNITA’ EUROPEA, in seguito denominata ‘la Comunità’,

     da una parte, e

     i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata ‘Libano’,

     dall'altra,

     riuniti a Lussemburgo addì 17 giugno 2002 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato ‘l'accordo interinale’,

     hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:

     l'accordo interinale,

     gli allegati 1 e 2:

     ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 3 e 8

     ALLEGATO 2 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 30 e i protocolli nn. 1-5:

     PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 10, paragrafo 1

     PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 2

     PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 3

     ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Libano

     ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

     PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di ‘prodotti originari’ e ai metodi di cooperazione amministrativa

     PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale I plenipotenziari della Comunità e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

     DICHIARAZIONI COMUNI

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 dell'accordo interinale (aa 14)

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo interinale (aa 27)

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 24 dell'accordo interinale (aa 28)

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo interinale (aa 35)

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo interinale (aa 38)

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo interinale (aa 86)

     DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA’ EUROPEA

     Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

     Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 27 dell'accordo interinale (aa 35)

 

DICHIARAZIONI COMUNI

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 dell'accordo interinale ( aa 14)

     Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo interinale ( aa 27)

     Le parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunità europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 24 dell'accordo interinale ( aa 28)

     Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunità s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo interinale ( aa 35)

     L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorità responsabile della sua applicazione.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo interinale ( aa 38)

     Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

     Le disposizioni dell'articolo 30 non possono essere interpretate come un obbligo per le parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2.

     La Comunità fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo interinale ( aa 86)

     a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per ‘casi particolarmente urgenti’ di cui all'articolo 37 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

     - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure

     - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 1.

     b) Le parti convengono che per ‘misure appropriate’ di cui all'articolo 37 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 37, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

     DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA’ EUROPEA

     Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

     La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

     Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 27 dell'accordo interinale ( aa 35)

     La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'articolo 27, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto privato.