§ 1.6.B15 – Regolamento 8 luglio 1999, n. 1498.
Regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/07/1999
Numero:1498


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente
Art. 2.      Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 7, paragrafo [...]
Art. 3.      Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 8, paragrafo [...]
Art. 4.      Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni
Art. 5.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 6.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 7.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Anteriormente al 1 aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti [...]
Art. 9.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 10.      Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui [...]
Art. 11.      La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi
Art. 12.      Il regolamento (CEE) n. 210/69 è abrogato
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.B15 – Regolamento 8 luglio 1999, n. 1498. [1]

Regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 9 luglio 1999, n. L 174).

 

CAPO I

Scorte e misure d'intervento

 

Art. 1.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente:

     1) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

     a) le quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato I, parte A;

     b) le quantità di burro uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto suddivise secondo i regolamenti pertinenti, conformemente all'allegato I, parte B;

     c) la classificazione per età delle quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato I, parte C;

     2) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, conformemente all'allegato II:

     a) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto;

     b) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto;

     c) la quantità totale di burro e la quantità totale di crema, convertita in equivalente burro, sotto contratto alla fine del mese in oggetto.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

     a) le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato III, parte A;

     b) le quantità di latte scremato in polvere uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo i regolamenti ai quali sono soggette, conformemente all'allegato III, parte B;

     c) la classificazione per età delle quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato III, parte C.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:

     a) le quantità di formaggi:

     - Grana Padano,

     - Parmigiano Reggiano,

     - Provolone,

sotto contratto all'inizio del mese in oggetto;

     b) le quantità di formaggi per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);

     c) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);

     d) le quantità di formaggi sotto contratto alla fine del mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a).

 

     Art. 4.

     Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:

     a) "quantità entrate", le quantità fisicamente entrate in magazzino, prese in consegna o meno dall'organismo d'intervento;

     b) "quantità uscite", le quantità che sono state ritirate oppure, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima del ritiro, le quantità prese in consegna.

 

CAPO II

Misure di aiuto per il latte scremato

e il latte scremato in polvere

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     1) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione degli animali:

     a) entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:

     i) le quantità di latte scremato prodotte e lavorate in latteria e vendute ad aziende agricole in cui il latte viene utilizzato per l'alimentazione degli animali e per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;

     ii) le quantità di latte scremato utilizzate per l'alimentazione degli animali e per le quali sono state effettuate consegne di crema alle latterie;

     iii) le quantità di latte scremato utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti, per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;

     b) entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle aziende agricole dove è stato prodotto e per le quali sono stati chiesti aiuti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;

     2) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali, entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:

     a) le quantità di latte scremato in polvere denaturato per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);

     b) le quantità di latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);

     c) le qualità di latte scremato in polvere che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, sono denaturate o trasformate in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, indicando lo Stato membro di trasformazione;

     3) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato trasformato in caseina, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato per le quali è stato chiesto un aiuto durante il mese in oggetto. Tali quantità sono suddivise secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.

 

CAPO III

Prezzi

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) avvalendosi del sistema "Interactive Data Entry System" (IDES), al più tardi il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle tasse) dei prodotti di cui all'allegato IV praticati sul loro territorio, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco stabilimento, prezzo all'ingrosso, prezzo al dettaglio) e le caratteristiche del prodotto;

     b) mediante telecopia:

entro il 25 di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i

caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa

fase di commercializzazione.

     2. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile recenti, rappresentative, veritiere e complete.

 

CAPO IV

Scambi

 

SEZIONE 1

Importazioni

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia:

     1) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezioni 1 e 3, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);

     2) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezione 2, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 7);

     3) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo III, compresi i prodotti dei codici NC da 04069002 a 04069006 di cui all'articolo 23 di tale regolamento, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);

     4) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 5);

     5) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, soggetti all'applicazione dei dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune (codice informatico di comunicazione IDES: 8).

     6) entro il dieci di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese d'origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6) [2];

     7) entro il dieci di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6) [3].

     Eventualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'assenza di rilasci di titoli per il mese precedente.

 

     Art. 7 bis. [4]

     Entro il 31 maggio 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione, raggruppati per mese, i dati di cui all'articolo 7, punti 6 e 7 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.

 

     Art. 8.

     Anteriormente al 1 aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, a condizione che tale certificato garantisca il rispetto di un contingente a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, precisando i numeri dei certificati IMA 1:

     a) la quantità dei prodotti per i quali il titolo d'importazione è stato rilasciato e la data del rilascio;

     b) la quantità dei prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.

 

SEZIONE 2

Esportazioni

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     1) ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione, sia in virtù degli articoli 18 e 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999 , sia per effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round:

     a) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione:

     i) previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

     ii) previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999 (codice informatico di comunicazione IDES: 9) [5];

     ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli;

     b) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999 , indicando la data limite per partecipare alla gara nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara, oppure, nel caso di una gara aperta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, senza specificare tale quantità, la quantità approssimativa suddivisa come descritto sopra (codice informatico di comunicazione IDES: 2);

     c) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l'organismo che ha indetto la gara, nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio;

     d) se del caso, la quantità riveduta di prodotti sui quali verte il bando di gara di cui sopra alla lettera b); [6]

     2) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente:

     a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali le domande di titolo sono state annullate in forza dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione;

     b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati restituiti titoli prima della scadenza del termine di validità, indicando separatamente le quantità restituite relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente;

     c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, indicando separatamente le quantità non esportate relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente;

d) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999;

     e) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione allo scopo di effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round;

     f) le quantità di prodotti lattiero-caseari, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di provenienza, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 040630, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999;

     g) le quantità per le quali sia stata accettata l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione che figura nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato e quello del prodotto realmente esportato;

     3) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese n - 4:

     a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzioni;

     b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono state applicate le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, purché il tasso della restituzione applicata sia diverso da quello indicato nel titolo, nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata;

     4) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente: le quantità, per codice della nomenclatura combinata o, eventualmente, della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli, senza domanda di restituzione, previsti dalle seguenti norme:

     a) articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999;

     b) articolo 19 del regolamento (CE) n. 174/1999;

     5) i dati di cui al punto 1, lettere a) e b), sono da comunicarsi avvalendosi del sistema IDES o, se questo non è possibile, mediante telecopia; gli altri dati, a mezzo telefax o telex.

 

SEZIONE 3

Traffico di perfezionamento

 

     Art. 10.

     Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso articolo o di merci di cui all'allegato di tale regolamento, sottoposti al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, fatta eccezione per i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).

 

CAPO V

Disposizioni generali finali

 

     Art. 11.

     La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.

 

     Art. 12.

     Il regolamento (CEE) n. 210/69 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 210/69 resta d'applicazione per le comunicazioni mensili dei dati relativi al periodo precedente la decorrenza di efficacia del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1999.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

     1. Siero di latte in polvere

     2. Latte scremato in polvere

     3. Latte intero in polvere

     4. Latte condensato non zuccherato

     5. Latte condensato zuccherato

     6. Burro

     7. Butteroil

     8. Emmental

     9. Formaggi a pasta erborinata

     10. Grana padano

     11. Parmigiano Reggiano

     12. Grana (altri tipi)

     13. Pecorino (romano, sardo)

     14. Pecorino (altri tipi)

     15. Manchego

     16. Cheddar

     17. Provolone

     18. Asiago

     19. Gouda

     20. Edam

     21. Danbo, Samso, Svenbo

     22. Kasseri

     23. Mozzarella

     24. Havarti, Tilsit

     25. Butterkaese

     26. Esrom

     27. Italico

     28. Saint-Paulin

     29. Cantal

     30. Ricotta salata

     31. Feta

     32. Lattosio

 

     NB:

     Secondo il caso, indicare per il prodotto interessato:

     - la composizione del prodotto (tenore in materie grasse, tenore in sostanze secche, tenore in acqua nella materia non grassa);

     - la classe di qualità;

     - l'età o il periodo di maturazione;

     - la presentazione e il condizionamento;

     - altre caratteristiche essenziali;

     - osservazioni concernenti la rappresentatività dei prezzi comunicati.

 

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 562/2005, con le limitazioni ivi previste.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 732/2001.

[3] Punto aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 732/2001.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 732/2001.

[5] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 31 agosto 2001, n. L 233.

[6] Punto 1) modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1535/2000 e così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1681/2001.