Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 08/07/1999 |
Numero: | 1498 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente |
Art. 2. Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 7, paragrafo [...] |
Art. 3. Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 8, paragrafo [...] |
Art. 4. Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni |
Art. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione |
Art. 6. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione |
Art. 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia |
Art. 7 bis. |
Art. 8. Anteriormente al 1 aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti [...] |
Art. 9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione |
Art. 10. Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui [...] |
Art. 11. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi |
Art. 12. Il regolamento (CEE) n. 210/69 è abrogato |
Art. 13. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.B15 – Regolamento 8 luglio 1999, n. 1498. [1]
Regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.C.E. 9 luglio 1999, n. L 174).
CAPO I
Scorte e misure d'intervento
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente:
1) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) le quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato I, parte A;
b) le quantità di burro uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto suddivise secondo i regolamenti pertinenti, conformemente all'allegato I, parte B;
c) la classificazione per età delle quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato I, parte C;
2) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, conformemente all'allegato II:
a) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto;
b) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto;
c) la quantità totale di burro e la quantità totale di crema, convertita in equivalente burro, sotto contratto alla fine del mese in oggetto.
Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato III, parte A;
b) le quantità di latte scremato in polvere uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo i regolamenti ai quali sono soggette, conformemente all'allegato III, parte B;
c) la classificazione per età delle quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato III, parte C.
Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) le quantità di formaggi:
- Grana Padano,
- Parmigiano Reggiano,
- Provolone,
sotto contratto all'inizio del mese in oggetto;
b) le quantità di formaggi per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);
c) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);
d) le quantità di formaggi sotto contratto alla fine del mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a).
Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:
a) "quantità entrate", le quantità fisicamente entrate in magazzino, prese in consegna o meno dall'organismo d'intervento;
b) "quantità uscite", le quantità che sono state ritirate oppure, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima del ritiro, le quantità prese in consegna.
CAPO II
Misure di aiuto per il latte scremato
e il latte scremato in polvere
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
1) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione degli animali:
a) entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:
i) le quantità di latte scremato prodotte e lavorate in latteria e vendute ad aziende agricole in cui il latte viene utilizzato per l'alimentazione degli animali e per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;
ii) le quantità di latte scremato utilizzate per l'alimentazione degli animali e per le quali sono state effettuate consegne di crema alle latterie;
iii) le quantità di latte scremato utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti, per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto;
b) entro il 30 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato utilizzato per l'alimentazione del bestiame nelle aziende agricole dove è stato prodotto e per le quali sono stati chiesti aiuti in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
2) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali, entro il 20 di ogni mese, per il mese precedente quello della comunicazione:
a) le quantità di latte scremato in polvere denaturato per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);
b) le quantità di latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti per le quali sono stati chiesti aiuti durante il mese in oggetto, tranne le quantità di cui alla lettera c);
c) le qualità di latte scremato in polvere che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, sono denaturate o trasformate in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, indicando lo Stato membro di trasformazione;
3) per quanto riguarda gli aiuti concessi in forza dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato trasformato in caseina, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, le quantità di latte scremato per le quali è stato chiesto un aiuto durante il mese in oggetto. Tali quantità sono suddivise secondo la qualità delle caseine o dei caseinati prodotti.
CAPO III
Prezzi
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) avvalendosi del sistema "Interactive Data Entry System" (IDES), al più tardi il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle tasse) dei prodotti di cui all'allegato IV praticati sul loro territorio, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco stabilimento, prezzo all'ingrosso, prezzo al dettaglio) e le caratteristiche del prodotto;
b) mediante telecopia:
entro il 25 di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i
caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa
fase di commercializzazione.
2. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile recenti, rappresentative, veritiere e complete.
CAPO IV
Scambi
SEZIONE 1
Importazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia:
1) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezioni 1 e 3, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);
2) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezione 2, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 7);
3) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo III, compresi i prodotti dei codici NC da 04069002 a 04069006 di cui all'articolo 23 di tale regolamento, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6);
4) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 5);
5) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, soggetti all'applicazione dei dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune (codice informatico di comunicazione IDES: 8).
6) entro il dieci di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese d'origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6) [2];
7) entro il dieci di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione a norma del
Eventualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'assenza di rilasci di titoli per il mese precedente.
Entro il 31 maggio 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione, raggruppati per mese, i dati di cui all'articolo 7, punti 6 e 7 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.
Anteriormente al 1 aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, a condizione che tale certificato garantisca il rispetto di un contingente a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, precisando i numeri dei certificati IMA 1:
a) la quantità dei prodotti per i quali il titolo d'importazione è stato rilasciato e la data del rilascio;
b) la quantità dei prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata.
SEZIONE 2
Esportazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
1) ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione, sia in virtù degli articoli 18 e 19, paragrafo 5, del
a) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione:
i) previsti dall'articolo 1 del
ii) previsti dall'articolo 17 del
ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli;
b) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del
c) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati titoli provvisori di cui all'articolo 8 del
d) se del caso, la quantità riveduta di prodotti sui quali verte il bando di gara di cui sopra alla lettera b); [6]
2) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente:
a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali le domande di titolo sono state annullate in forza dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del
b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati restituiti titoli prima della scadenza del termine di validità, indicando separatamente le quantità restituite relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del
c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, indicando separatamente le quantità non esportate relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del
d) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi in forza dell'articolo 20 del
e) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione allo scopo di effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round;
f) le quantità di prodotti lattiero-caseari, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di provenienza, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 040630, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, terzo trattino, del
g) le quantità per le quali sia stata accettata l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del
3) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese n - 4:
a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzioni;
b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero- caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono state applicate le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del
4) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente: le quantità, per codice della nomenclatura combinata o, eventualmente, della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli, senza domanda di restituzione, previsti dalle seguenti norme:
a) articolo 18 del
b) articolo 19 del
5) i dati di cui al punto 1, lettere a) e b), sono da comunicarsi avvalendosi del sistema IDES o, se questo non è possibile, mediante telecopia; gli altri dati, a mezzo telefax o telex.
SEZIONE 3
Traffico di perfezionamento
Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso articolo o di merci di cui all'allegato di tale regolamento, sottoposti al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, fatta eccezione per i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).
CAPO V
Disposizioni generali finali
La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri i dati da essi trasmessi.
Il regolamento (CEE) n. 210/69 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Il regolamento (CEE) n. 210/69 resta d'applicazione per le comunicazioni mensili dei dati relativi al periodo precedente la decorrenza di efficacia del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1999.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
1. Siero di latte in polvere
2. Latte scremato in polvere
3. Latte intero in polvere
4. Latte condensato non zuccherato
5. Latte condensato zuccherato
6. Burro
7. Butteroil
8. Emmental
9. Formaggi a pasta erborinata
10. Grana padano
11. Parmigiano Reggiano
12. Grana (altri tipi)
13. Pecorino (romano, sardo)
14. Pecorino (altri tipi)
15. Manchego
16. Cheddar
17. Provolone
18. Asiago
19. Gouda
20. Edam
21. Danbo, Samso, Svenbo
22. Kasseri
23. Mozzarella
24. Havarti, Tilsit
25. Butterkaese
26. Esrom
27. Italico
28. Saint-Paulin
29. Cantal
30. Ricotta salata
31. Feta
32. Lattosio
NB:
Secondo il caso, indicare per il prodotto interessato:
- la composizione del prodotto (tenore in materie grasse, tenore in sostanze secche, tenore in acqua nella materia non grassa);
- la classe di qualità;
- l'età o il periodo di maturazione;
- la presentazione e il condizionamento;
- altre caratteristiche essenziali;
- osservazioni concernenti la rappresentatività dei prezzi comunicati.
ALLEGATO V
(Omissis)
[1] Regolamento abrogato dall’art. 16 del
[2] Punto aggiunto dall'art. 1 del
[3] Punto aggiunto dall'art. 1 del
[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[5] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 31 agosto 2001, n. L 233.
[6] Punto 1) modificato dall'art. 1 del