§ 14.4.416 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2176.
Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:06/12/2002
Numero:2176


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.416 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2176.

Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione ha aggiunto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 una nuova nota complementare 1 al capitolo 39 e una nuova nota complementare 1 al capitolo 40, per precisare le condizioni cui devono rispondere i guanti, i mezzoguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare, per poter essere classificati nei capitoli 39 e 40 della nomenclatura combinata.

     (2) È risultato che il termine «tessuto» di cui alle note complementari non precisa sufficientemente il materiale con cui possono essere fabbricati questi guanti, mezzoguanti e muffole.

     (3) Al fine di precisare tale materiale e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura, il termine «tessuto» di cui alle menzionate note complementari dev'essere pertanto sostituito dall'espressione «tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute».

     (4) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in conseguenza.

     (5) Nell'interesse della certezza giuridica occorre che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1832/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

     1) nel capitolo 39, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

     «1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

     - con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

     - con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

     sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59]»;

     2) nel capitolo 40, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

     «1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

     - con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

     - con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

     sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.