§ 14.2.76 - Regolamento 16 maggio 2003, n. 852.
Regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:16/05/2003
Numero:852


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.2.76 - Regolamento 16 maggio 2003, n. 852.

Regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

     (2) I negoziati sull'adozione di concessioni complementari, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, mirano in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

     (3) Per beneficiare di tali concessioni, è stato convenuto nel quadro di tali negoziati che i prodotti del settore delle carni bovine contemplati in alcuni di questi accordi ed esportati dalla Comunità verso questi paesi devono essere accompagnati da una copia conforme del titolo di esportazione recante la dicitura «Senza restituzione». Occorre prevedere in tale contesto che gli Stati membri rilascino agli interessati che ne fanno richiesta, secondo procedure semplificate, titoli di esportazione per i prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1254/1999 per i quali non è previsto attualmente un titolo e che sono destinati ad essere esportati nei paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

     (4) Poiché i titoli suddetti servono unicamente ad attestare che i prodotti esportati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione, per il loro rilascio non si applica l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999, in virtù del quale il rilascio dei titoli di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esportazione dei prodotti nel periodo di validità del titolo. Per motivi di chiarezza è opportuno precisare che non si applica a questi titoli l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003.

     (5) È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 1445/95 è inserito l'articolo 7 bis seguente:

     «Art. 7 bis.

     1. Su richiesta dell'interessato, gli Stati membri rilasciano senza indugio titoli di esportazione per i prodotti di animali della specie bovina dei codici NC 0206 10 91, 0206 10 99, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29 99, 0210 99 59 e ex 1502 00 90 destinati ad essere esportati verso i paesi associati dell'Europa centrale e orientale.

     2. Il titoli sono validi 60 giorni e recano nella casella 20 la dicitura: “Senza restituzione”.

     3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, questi titoli recano nella casella 16 l'indicazione del codice NC di otto cifre.

     4. Le disposizioni degli articoli 9 e 13 non si applicano ai titoli rilasciati nell'ambito del presente articolo.

     5. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di cui al paragrafo 1».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.