Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/06/2001 |
Numero: | 1209 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari: |
Art. 2. |
§ 1.6.F53 - Regolamento 20 giugno 2001, n. 1209.
Regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.
(G.U.C.E. 21 giugno 2001, n. L 165).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compreso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni. La successiva epidemia di afta epizootica ha complicato la situazione. Pertanto, anche se la situazione sembra migliorare gradualmente, il mercato delle carni bovine resta perturbato e rischia di continuare a essere instabile.
(2) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, secondo quanto previsto dal
(3) Il
(4) Affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo in seguito alla grave situazione del mercato, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori definendone il prezzo a partire dai prezzi carcassa, nonché definire talune norme relative alla presa in consegna dei quarti.
(5) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domanda e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno secondo quanto disposto all'articolo 38 del
(6) Occorre pertanto derogare alle disposizioni del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
ha adottato il presente regolamento:
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- Irlanda: categoria C, classe O4,
- Regno Unito-Irlanda del Nord: categoria C, classe O4.
2. In deroga o a complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del
a) non possono essere acquistate all'intervento:
i) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;
ii) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della
b) possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori ottenuti mediante taglio dritto a cinque costole e provenienti dalle carcasse o mezzene di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del
- di 380 chilogrammi per le prime tre gare del primo trimestre del 2002, e
- di 370 chilogrammi per le due ultime gare del primo trimestre del 2002.
Tuttavia, carcasse di un peso superiore possono essere acquistate all'intervento. In tal caso, il prezzo d'acquisto è pagato soltanto a concorrenza di detto peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, soltanto a concorrenza del 40% del prezzo del peso massimo autorizzato [1].
4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del
- per la seconda e la quinta gara del primo trimestre del 2000, il termine per la consegna è portato a 24 giorni di calendario [2].
5. In deroga all'articolo 17 del
Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza i quarti posteriori ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato.
6. In deroga all'articolo 36 del
a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del
b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del
7. L'intervento pubblico altresì aperto, ai sensi del
In tal caso:
- gli animali appartengono a razze bovine diverse da quelle che figurano nell'allegato del
- gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,
- qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 75 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo in questione non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica [3],
- il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,
- l'articolo 13, paragrafo 3, del
- non si applicano le seguenti disposizioni del
a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;
b) l'articolo 18, paragrafo 3;
c) l'articolo 20 per gli animali di età inferiore a dodici mesi;
d) l'articolo 36;
e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.
Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente paragrafo:
- in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del
- al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,
- i prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,
- le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle gare aperte nel corso del primo trimestre del 2002.
[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del
[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del
[3] Trattino così modificato dall'art. 1 del
[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 del