Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/09/2001 |
Numero: | 1922 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H19 - Regolamento 28 settembre 2001, n. 1922.
Regolamento (CE) n. 1922/2001 Commissione che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.
(G.U.C.E. 29 settembre 2001, n. L 261).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In considerazione della persistente instabilità del mercato e in previsione di un incremento stagionale della produzione nel periodo autunnale di fine pascolo, è opportuno estendere al quarto trimestre del 2001 le deroghe previste da detto regolamento.
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 1 è modificato come segue:
- al paragrafo 3, sono soppressi i termini "per il terzo trimestre 2001",
- il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.