§ 1.5.905 - Decisione 28 dicembre 2001, n. 8/2002.
Decisione (CE) n. 2002/8 della Commissione che stabilisce i metodi per l'identificazione genetica dei bovini riproduttori di razza pura e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/12/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'identificazione dei bovini di razza pura da allevamento è approvato, in aggiunta all'analisi del gruppo sanguigno, qualsiasi altro test basato sull'esame del genoma che dia garanzie [...]
Art. 2.      La decisione 88/124/CEE è modificata come segue:
Art. 3.      Il disposto dell'articolo 1 della decisione 96/80/CE è sostituito dal testo seguente:
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.905 - Decisione 28 dicembre 2001, n. 8/2002.

Decisione (CE) n. 2002/8 della Commissione che stabilisce i metodi per l'identificazione genetica dei bovini riproduttori di razza pura e che modifica le decisioni 88/124/CEE e 96/80/CE.

(G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     vista la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 77/504/CEE autorizza la Commissione a stabilire le indicazioni che devono figurare sui certificati genealogici.

     (2) La direttiva 87/328/CEE autorizza la Commissione ad adottare, in aggiunta all'analisi del gruppo sanguigno, altri metodi adeguati per l'identificazione genetica dei bovini maschi di razza pura ammessi alla riproduzione.

     (3) La decisione 88/124/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1988, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare, stabilisce che per la certificazione dello sperma e degli embrioni dei bovini riproduttori di razza pura occorrono dati relativi al gruppo sanguigno della vacca donatrice e del toro donatore.

     (4) La decisione 96/80/CE della Commissione, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi agli ovuli di bovini riproduttori e le indicazioni che vi devono figurare, stabilisce che per la certificazione degli ovuli dei bovini riproduttori di razza pura occorrono dati relativi al gruppo sanguigno della vacca donatrice.

     (5) L'analisi del gruppo sanguigno non è più il metodo prevalente per l'identificazione genetica degli animali, bensì si usano correntemente metodi basati sul genoma e in particolare l'esame del DNA.

     (6) Si devono quindi prevedere disposizioni per consentire l'utilizzazione, ai fini della certificazione genealogica dei bovini riproduttori di razza pura, di metodi di identificazione genetica che diano garanzie scientifiche equivalenti all'analisi del gruppo sanguigno.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Ai fini dell'identificazione dei bovini di razza pura da allevamento è approvato, in aggiunta all'analisi del gruppo sanguigno, qualsiasi altro test basato sull'esame del genoma che dia garanzie equivalenti e sia sufficientemente specifico da verificare la genealogia di un animale con un grado di certezza di almeno il 99%.

 

     Art. 2.

     La decisione 88/124/CEE è modificata come segue:

     1) Il disposto dell'articolo 1, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) Nel capitolo I del modello di certificato genealogico contenuto nell'allegato 1, i termini "Gruppo sanguigno: ..." sono sostituiti dai termini "Gruppo sanguigno o test equivalente approvato conformemente alla legislazione comunitaria: ... (specificare il test e i risultati)".

     4) Nella parte A e B del capitolo I del modello di certificato genealogico contenuto nell'allegato II, i termini "Gruppo sanguigno: ..." sono sostituiti dai termini "Gruppo sanguigno o test equivalente approvato conformemente alla legislazione comunitaria: ... (specificare il test e i risultati)".

 

     Art. 3.

     Il disposto dell'articolo 1 della decisione 96/80/CE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.