§ 1.6.M32 - Regolamento 30 gennaio 2001, n. 192.
Regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/01/2001
Numero:192


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M32 - Regolamento 30 gennaio 2001, n. 192.

Regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 31 gennaio 2001, n. L 29)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 50, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel quadro del pagamento per l'estensivizzazione previsto all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2733/2000, il coefficiente di densità dell'azienda è calcolato, in particolare, in base al numero di bovini maschi, di vacche e di giovenche presenti nell'azienda nel corso dell'anno civile considerato. Data la difficile situazione del mercato delle carni bovine, dovuta a un notevole calo della domanda, che deriva a sua volta soprattutto dalla sfiducia dei consumatori, preoccupati per il numero crescente dei casi di encefalopatia spongiforme bovina registrati, gli animali rimangono nell'unità di produzione più a lungo di quanto avviene normalmente. Questi animali rientrano nel calcolo del coefficiente di densità dell'azienda e per tale motivo il produttore può essere escluso dal pagamento per l'estensivizzazione, il che costituisce un risultato contrario all'obiettivo della misura in questione.

     (2) Al fine di non penalizzare il produttore che si trova in circostanze eccezionali, nel calcolo del coefficiente di densità è quindi opportuno applicare, per un periodo limitato, un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione, a condizione che sia dimostrato l'impatto della situazione eccezionale del mercato sulla durata della detenzione degli animali nell'azienda e che non sia compromesso il principio dell'estensivizzazione.

     (3) L'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce le regole relative all'anno d'imputazione degli animali che sono oggetto, in particolare, del regime di premio speciale. Data la difficile situazione del mercato delle carni bovine, dovuta a un notevole calo della domanda, che deriva a sua volta soprattutto dalla sfiducia dei consumatori, preoccupati per il numero crescente dei casi di encefalopatia spongiforme bovina registrati, le macellazioni e le esportazioni degli animali sono tuttora assai ridotte, se non addirittura inesistenti, e i produttori hanno dovuto rinviare al 2001 le macellazioni o le esportazioni dei loro animali, previste per il 2000. A causa di questa situazione eccezionale, negli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione o dell'esportazione, conformemente all'articolo 8 del suddetto regolamento, i produttori non ricevono il premio speciale per il 2000, il che costituisce un risultato contrario all'obiettivo della misura in questione.

     (4) Occorre quindi prevedere la possibilità, per i produttori che rinviano la macellazione o l'esportazione al 2001, di presentare, nel corso di un periodo limitato, una domanda di premio speciale a titolo del 2000.

     (5) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue.

     1) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

     "12. Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2000 e il 15 marzo 2001, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8.

     La presente misura si applica a condizione che sia dimostrato, nel modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che, data la situazione eccezionale del mercato, alcuni animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del normale."

     2) All'articolo 42 è inserito il seguente terzo comma:

     "In deroga ai precedenti commi e all'articolo 35, paragrafo 1, in caso di concessione del premio speciale secondo una delle opzioni previste all'articolo 8, se l'animale è stato macellato tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2001 e se la domanda di premio per tale animale è presentata entro il 15 marzo 2001 a titolo dell'anno civile 2000 su richiesta del produttore, l'anno d'imputazione è il 2000 e l'importo del premio applicabile è quello valido il 31 dicembre 2000."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.