Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/01/2001 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M32 - Regolamento 30 gennaio 2001, n. 192.
Regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 31 gennaio 2001, n. L 29)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nel quadro del pagamento per l'estensivizzazione previsto all'articolo 32 del
(2) Al fine di non penalizzare il produttore che si trova in circostanze eccezionali, nel calcolo del coefficiente di densità è quindi opportuno applicare, per un periodo limitato, un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione, a condizione che sia dimostrato l'impatto della situazione eccezionale del mercato sulla durata della detenzione degli animali nell'azienda e che non sia compromesso il principio dell'estensivizzazione.
(3) L'articolo 42 del
(4) Occorre quindi prevedere la possibilità, per i produttori che rinviano la macellazione o l'esportazione al 2001, di presentare, nel corso di un periodo limitato, una domanda di premio speciale a titolo del 2000.
(5) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 12:
"12. Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2000 e il 15 marzo 2001, per l'applicazione del presente articolo il numero di UBA constatato nell'azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8.
La presente misura si applica a condizione che sia dimostrato, nel modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che, data la situazione eccezionale del mercato, alcuni animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del normale."
2) All'articolo 42 è inserito il seguente terzo comma:
"In deroga ai precedenti commi e all'articolo 35, paragrafo 1, in caso di concessione del premio speciale secondo una delle opzioni previste all'articolo 8, se l'animale è stato macellato tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2001 e se la domanda di premio per tale animale è presentata entro il 15 marzo 2001 a titolo dell'anno civile 2000 su richiesta del produttore, l'anno d'imputazione è il 2000 e l'importo del premio applicabile è quello valido il 31 dicembre 2000."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.