Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 2579 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F54 - Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2579.
Regolamento (CE) n. 2579/2001 della Commissione che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.
(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La situazione del mercato è ancora perturbata e caratterizzata da un sensibile calo dei prezzi. Inoltre, l'aumento della produzione previsto per il primo trimestre dell'anno 2002, dovuto al rinvio della macellazione degli animali attualmente tenuti nelle fattorie, potrebbe comportare anche una nuova diminuzione dei prezzi per alcune categorie di bovini. È pertanto opportuno prorogare per il primo trimestre dell'anno 2002 l'applicazione delle deroghe previste dal
(3) L'importo del premio speciale, quale previsto all'articolo 4 del
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) L'articolo 1 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) Al paragrafo 7, terzo trattino, il numero "68" che figura nella seconda frase è sostituito dal numero "75".
2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2002.