Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 31/05/2000 |
Numero: | 1176 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.M05 - Regolamento 31 maggio 2000, n. 1176.
Regolamento (CE) n. 1176/2000 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito.
(G.U.C.E. 1 giugno 2000, n. L 131).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/97, fissa il prezzo che il Regno Unito versa ai produttori per la macellazione e la distruzione di bovini di età superiore a 30 mesi. La stessa disposizione prevede inoltre che non viene effettuato alcun pagamento per gli animali di peso superiore a 560 kg di peso vivo. Sulla base delle esperienze precedenti, segnatamente per quanto concerne il peso degli animali acquistati, è opportuno autorizzare i pagamenti per gli animali di peso superiore a 560 kg, senza aumentare il cofinanziamento della Commissione per gli acquisti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento.
(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 il testo del secondo comma è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2000.