§ 1.6.G93 - Regolamento 13 settembre 2002, n. 1634.
Regolamento (CE) n. 1634/2002 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999 e (CE) n. 1247/1999, relativi ad alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine in seguito alle nuove concessione previste dal regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio per la Repubblica d'Ungheria.
(G.U.C.E. 14 settembre 2002, n. L 247).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria. Esse si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002, salvo per quanto riguarda la concessione che comporta l'apertura del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4774.
(2) Occorre pertanto modificare le disposizioni dei seguenti regolamenti di applicazione della Commissione: - Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) 2851/2000 per la Repubblica di Ungheria, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Repubblica di Polonia, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000.
- Regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/ 2001.
- Regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001.
(3) È opportuno rammentare che il rimborso integrale o parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° luglio 2002 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000, e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:
1) il titolo è sostituito dal titolo seguente:
(Omissis);
2) l'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
3) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
4) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
(Omissis);
5) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 3.
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 4.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° luglio 2002. Tuttavia, la concessione con il numero d'ordine 09.4774 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO
(Omissis)