§ 1.6.1156 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1240.
Regolamento (CE) n. 1240/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/07/2005
Numero:1240


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1156 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1240.

Regolamento (CE) n. 1240/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania.

(G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo prevede concessioni per l’importazione di prodotti del settore delle carni bovine nell’ambito del contingente tariffario aperto dal suddetto accordo.

     (2) Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania.

     (3) La decisione 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione, del 25 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, prevede concessioni per le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine.

     (4) È opportuno adottare le misure necessarie per l’apertura delle concessioni relative ai prodotti del settore delle carni bovine e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1279/98.

     (5) Inoltre, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98 le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all’articolo 2 del medesimo regolamento. Tenendo conto della data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, è necessario derogare a tale disposizione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005 sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo.

     2. Le domande di titolo presentate nei primi dieci giorni di luglio 2005 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, si considerano domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

     3. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1279/98 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili all’importazione nella Comunità

di determinati prodotti originari di determinati paesi

 

(NPF = dazio della nazione più favorita)

 

Prodotti originari di  

N. d'ordine  

Codice NC  

Designazione delle merci 

Aliquota del dazio applicabile (% dell'NPF) 

Quantitativo annuale dal 1° luglio 2005 (t) [1] 

Incremento annuale dal 1° luglio 2006 (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania  

09.4753  

0201 

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate  

esenzione  

4.000  

0 

 

 

0202 

 

 

 

 

 

09.4765  

0206 10 95  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati 

esenzione  

100  

0 

 

 

0206 29 91  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati 

 

 

 

 

 

0210 20  

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate 

 

 

 

 

 

0210 99 51  

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina 

 

 

 

 

09.4768  

1602 50  

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina 

esenzione  

500  

0 

Bulgaria  

09.4651  

0201 

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 

esenzione  

2.500  

0 

 

 

0202 

 

 

 

 

 

09.4784 

1602 50 

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina 

esenzione 

660 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Per la Romania, quantitativo annuale dal 1° Agosto 2005 (t). 

 

 

 

ALLEGATO II

(Omissis)