§ 14.5.278 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 673.
Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:14/04/2003
Numero:673


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
Art. 4.      All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
Art. 5.      All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella


§ 14.5.278 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 673.

Regolamento (CE) n. 673/2003 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia.

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/ 2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1° aprile 2003.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001, il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/ 2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/ 98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania, modificato dal regolamento (CE) n. 529/2003, devono essere modificati in conformità con effetti a decorrere dal 1° aprile 2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1143/98, la tabella è sostituita dal testo seguente:

 

«Numero d'ordine

Codici NC (1)

Designazione delle merci

Volume del contingente (in capi)

Aliquota del dazio doganale

09.4563

ex 0102 90 05

ex 0102 90 29

ex 0102 90 49

ex 0102 90 59

ex 0102 90 69

Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau

7000

6 % ad valorem (2)

 

(1) Codici Taric: cfr. allegato II.

(2) Esenzione dal dazio applicabile per gli animali originari della Polonia.»

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

     «Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia.»

     2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.»

     3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Per “gruppo di prodotti” ai sensi della lettera c) si intendono:

     - i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure

     - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure

     - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

     - i prodotti del codice NC 1602 50 10 originari della Polonia, oppure

     - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania.»

     4) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

     - è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

     - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,

     - è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

 

          Art. 4.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

     - è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

     - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,

     - è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

 

          Art. 5.

     All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

     «c) 4 800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia.»

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi

(NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita)

 

Paese d'origine

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)

Quantitativi annuali dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)

Quantitativi annuali dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)

Incremento annuale a partire dall'1.7.2004 (tonnellate)

Ungheria

09.4707

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

13655

15020

1365

 

09.4774

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti “onglets” e “hampes”

Esenzione

1000

1100

100

 

 

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, in forma diversa dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

 

 

 

 

 

 

0210 20 10

0210 20 90

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti “hampes” e “onglets” di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

 

0210 99 59

Altre frattaglie di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

 

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

 

 

 

 

Polonia

09.4824

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

19200

20800

1600

 

 

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

- di animali della specie bovina

- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

 

 

 

 

Repubblica ceca

09.4623

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3500

3500

0

Slovacchia

09.4624

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3500

3500

0

Romania

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

3500

4000

0

 

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, freschi o refrigerati

Esenzione

50

100

0

 

 

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, congelati

 

 

 

 

 

 

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di animali della specie bovina

Esenzione

250

500

0

Bulgaria

09.4651

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

250

250