§ 14.5.263 - Regolamento 24 marzo 2003, n. 529.
Regolamento (CE) n. 529/2003 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:24/03/2003
Numero:529


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 14.5.263 - Regolamento 24 marzo 2003, n. 529.

Regolamento (CE) n. 529/2003 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania.

(G.U.U.E. 25 marzo 2003, n. L 78).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1° aprile 2003.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002, il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania, devono essere modificati conseguentemente, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

     1) il titolo è sostituito dal titolo seguente:

     «Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Romania.»;

     2) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/ 2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.»;

     3) l'articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) alla lettera c), il secondo comma è soppresso;

     ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

     «Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:

     - i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure

     - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure

     - i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

     - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Polonia, oppure

     - i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0201, 0202,

     - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90,

     - 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51,

     - 1602 50.»;

     4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta:

     - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

     - del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania.»

 

          Art. 3.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta:

     - dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

     - del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania.»

 

          Art. 4.

     All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, è aggiunta la seguente lettera e):

     «e) 50 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania;».

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi

(NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita)

 

Prodotti originari di

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi applicabili (% della npf)

Quantitativi annuali dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)

Quantitativi annuali dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)

Incremento annuale a partire dall'1.7.2004 (tonnellate)

Ungheria

09.4707

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

13655

15020

1365

 

09.4774

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti “onglet” e “hampes”

Esenzione

1000

1100

100

 

 

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelati, in forma diversa, pezzi detti “onglets” e “hampes”

 

 

 

 

 

 

0210 20 10

0210 20 90

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti “hampes” e “onglets” di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

 

0210 99 59

Altre frattaglie di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

 

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

 

 

 

 

Polonia

09.4824

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

19200

20800

1600

 

 

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

- di animali della specie bovina (1)

 

 

 

 

Repubblica ceca

09.4623

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3500

3500

0

Slovacchia

09.4624

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3500

3500

0

Romania

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

3500

4000

0

 

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, freschi o refrigerati

Esenzione

50

100

0

 

 

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, congelati

 

 

 

 

 

 

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di animali della specie bovina

Esenzione

250

500

0

Bulgaria

09.4651

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

250

250

0

 

(1) Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14.»