Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/04/1999 |
Numero: | 751 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.1211 - Regolamento 9 aprile 1999, n. 751.
Regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.C.E. 10 aprile 1999, n. L 96).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali garantiti per l'Austria e la Finlandia possono essere aumentati a titolo di compensazione per i produttori soggetti all'applicazione del prelievo supplementare latte, entro un massimale di 180000 tonnellate per l'Austria e 200000 tonnellate per la Finlandia; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, l'Austria e la Finlandia hanno comunicato i quantitativi suddetti per la campagna 1998/1999; che è quindi opportuno aumentare i quantitativi globali garantiti, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore debitamente giustificata, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette; che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore;
considerando che tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dall'articolo 3 succitato sono adattati in conformità, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;
considerando che a norma dell'articolo 8, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Austria, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; che è opportuno pertanto adattare in conformità i quantitativi globali di tali Stati membri, fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:
(Omissis)
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.