Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 04/04/2002 |
Numero: | 582 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.127 - Regolamento 4 aprile 2002, n. 582.
Regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.C.E. 5 aprile 2002, n. L 89).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200.000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2001/2002.
(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.
(4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2001-31 marzo 2002, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera b) e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da c) a f).
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)