§ 1.1.127 - Regolamento 4 aprile 2002, n. 582.
Regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/04/2002
Numero:582


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.127 - Regolamento 4 aprile 2002, n. 582.

Regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 5 aprile 2002, n. L 89).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200.000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2001/2002.

     (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

     (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

     (4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2001-31 marzo 2002, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera b) e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da c) a f).

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)