Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/04/2000 |
Numero: | 749 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.1213 - Regolamento 11 aprile 2000, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.C.E. 12 aprile 2000, n. 90).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 1999/2000.
(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.
(4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, fissati nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento.
2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
"Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000
|
|
(espressi in tonnellate) |
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 152 062 |
158 369 |
Danimarca |
4 454 411 |
937 |
Germania (1) |
27 768 016 |
96 800 |
Grecia |
629 817 |
696 |
Spagna |
5 469 725 |
97 225 |
Francia |
23 816 298 |
419 500 |
Irlanda |
5 236 758 |
9 006 |
Italia |
9 703 974 |
226 086 |
Lussemburgo |
268 098 |
951 |
Paesi Bassi |
10 990 667 |
84 025 |
Austria |
2 563 309 |
186 092 |
Portogallo |
1 862 977 |
9 484 |
Finlandia |
2 396 730 |
9 462 |
Svezia |
3 300 000 |
3 000 |
Regno Unito |
14 394 532 |
195 515 |
(1) Di cui 6 242 276 tonnellate destinate alle consegne dei produttori sui territori dei nuovi Länder e 11 091 tonnellate alle vendite dirette nei nuovi Länder."
ALLEGATO II
"ALLEGATO
a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001
(Omissis)
b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002
(Omissis)
c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005
(Omissis)
d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006
(Omissis)
e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007
(Omissis)
f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008
(Omissis)"