Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/04/2004 |
Numero: | 739 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.Q9 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 739.
Regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.
(G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 t. Conformemente all'articolo 6 del
(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo sono adattati in conformità.
(4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del
(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2003 — 31 marzo 2004, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c).
(6) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3950/92.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c), i dati riguardanti i quantitativi di riferimento del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, del Portogallo, della Finlandia e del Regno Unito sono sostituiti dai dati seguenti (in tonnellate):
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 223 362,202 |
87 068,798 |
Danimarca |
4 454 786,123 |
561,877 |
Germania |
27 769 157,124 |
95 658,876 |
Spagna |
6 045 799,525 |
71 150,475 |
Francia |
23 862 955,457 |
372 842,543 |
Irlanda |
5 388 946,743 |
6 817,257 |
Italia |
10 300 000,000 |
230 060,000 |
Paesi Bassi |
10 997 492,000 |
77 200,000 |
Austria |
2 624 105,009 |
125 295,991 |
Portogallo [1] |
1 860 590,000 |
9 871,000 |
Finlandia |
2 399 220,152 |
8 400,917 |
Regno Unito |
14 457 010,123 |
152 736,877 |
[1] Eccetto Madera.