Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/12/2007 |
Numero: | 846 |
Sommario |
Art. 1. Gli elenchi delle unità riportate nell’allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word o Excel al seguente indirizzo: Inforvet@ec.europa.e |
Art. 2. La decisione n. 2001/106/CE è abrogata |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.t23 - Decisione 6 dicembre 2007, n. 846. [1]
Decisione n. 2007/846/CE della Commissione, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione
(G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333)
[notificata con il numero C(2007) 5882]
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(3) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(4) Gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.
(5) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.
(6) È necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso a elenchi aggiornati in tutta la Comunità.
(7) È opportuno usare tale modello armonizzato riguardo agli impianti o ai centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli elenchi delle unità riportate nell’allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word o Excel al seguente indirizzo: Inforvet@ec.europa.eu
Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell’allegato II.
La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.
La
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla
[2] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla
[3] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
[4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla
[5] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal
[6] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla
[7] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla
[8] GU L 39 del 9.2.2001, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla
[9] Cfr. allegato III.
ALLEGATO I
1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della
2. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della
3. Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della
4. Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e del
[1] GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.
ALLEGATO II
Ogni elenco è preceduto da una delle seguenti intestazioni, che comprendono il numero dell’elenco, la definizione delle unità di cui trattasi, il codice ISO dello Stato membro e la data di compilazione dell’elenco (giorno/mese/anno). Le unità sono elencate secondo il numero progressivo di riconoscimento o di registrazione rispettando i formati modello che figurano nel presente allegato.
I. Centri di raccolta
a) - Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del centro di raccolta | Indirizzo del centro di raccolta | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail | Specie |
b) - Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie suina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del centro di raccolta dello sperma | Indirizzo del centro di raccolta dello sperma | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail |
II. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma
a) - Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del centro di raccolta dello sperma | Indirizzo del centro di raccolta dello sperma | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e mail |
b) - Elenco dei centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del centro di magazzinaggio dello sperma | Indirizzo del centro di magazzinaggio dello sperma | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail |
c) - Elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie suina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del centro di raccolta dello sperma | Indirizzo del centro di raccolta dello sperma | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail |
III. Gruppi di raccolta degli embrioni
- Elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti per gli scambi intracomunitari di embrioni e ovuli di animali domestici della specie bovina (
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO | Numero di riconoscimento | Nome del veterinario/dei veterinari del gruppo | (ET o ET/IVF) [1] Indirizzo del veterinario/dei veterinari del gruppo | Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e mail |
IV. Impianti o centri di quarantena per i volatili
- Elenco di impianti o centri di quarantena riconosciuti per l’importazione di volatili diversi dal pollame (direttiva 92/65/CEE)
- … (codice ISO dello Stato membro)
- …/…/… (data della versione)
Codice ISO del paese | Denominazione del paese | Numero di riconoscimento dell' impianto o della stazione di quarentena |
[*] ET designa il gruppo di raccolta degli embrioni, ET/IVF il gruppo di produzione degli embrioni.
ALLEGATO III
Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente decisione | |
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Art. 1 |
Art. 1 | |
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Art. 2 | |
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Art. 2 |
Art. 3 | |
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Allegato I |
Allegato I | |
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Allegato II |
Allegato II | |
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Allegato III | |
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Allegato IV | |
[1] Abrogata dall'art. 2 della