§ 1.5.t22 - Decisione 18 settembre 2009, n. 712.
Decisione n. 2009/712/CE della Commissione, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria
(G.U.U.E. 19 settembre 2009, n. L 247)
[notificata con il numero C(2009) 6950]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 6,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura [2], in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina [3], e in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina [4], in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura [5], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina [6], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi [7], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi [8], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina [9], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [10], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini [11], in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 6, e l'articolo 8 ter, paragrafo 5, secondo comma,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [12], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),
vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina [13], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [14], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), terzo comma, e l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), quinto comma,
vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle [15], in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini [16], in particolare l'articolo 17, paragrafo 7,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [17], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici [18], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [19], in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana [20], in particolare l' articolo 18, paragrafo 1, lettera b), secondo comma,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE [21], in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Gli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale sono autorizzati unicamente se si effettuano a partire da strutture che sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e sono riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro in cui sono situate.
(2) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico [22] stabilisce che gli Stati membri elaborino e tengano aggiornati gli elenchi delle strutture riconosciute in campo veterinario e zootecnico e li mettano a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
(3) Inoltre, la direttiva 2008/73/CE dispone che gli Stati membri comunichino agli altri Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate concernenti i laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori designati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
(4) Per facilitare agli altri Stati membri e al pubblico l'accesso agli elenchi delle strutture e dei laboratori riconosciuti, occorre che gli Stati membri rendano tali elenchi accessibili per via elettronica tramite pagine informative su Internet.
(5) È opportuno che la Commissione contribuisca a questa opera di diffusione da parte degli Stati membri fornendo l'indirizzo di un sito Internet in cui figurano i link nazionali con le suddette pagine informative.
(6) Per facilitare lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri e garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che la presentazione degli elenchi sia uniforme in tutta la Comunità. Gli allegati della presente decisione devono pertanto definire i formati tipo delle pagine informative su Internet.
(7) Nel caso degli equidi, è opportuno che il formato dell'elenco degli organismi autorizzati o riconosciuti che compilano o mantengono registri genealogici elaborati conformemente all'articolo 5 della direttiva 90/427/CEE contenga anche le informazioni previste all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive del Consiglio 90/426/CEE e 90/427/CEE per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi [23], e che sia tale da poter essere facilmente esteso ad altri organismi che rilasciano i documenti d'identificazione degli equidi registrati o degli equidi da allevamento e da reddito.
(8) Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [24] implica l'obbligo di redigere un elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi di equidi, compresi i mercati e i centri di smistamento.
(9) Gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva 2008/73/CE nel diritto interno entro e non oltre il 1 gennaio 2010. Di conseguenza, le pagine informative su Internet devono essere rese disponibili entro tale data.
(10) La decisione 2007/846/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intracomunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni, nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione [25], definisce un modello comune per gli elenchi di talune entità riconosciute dagli Stati membri e le modalità di trasmissione degli stessi.
(11) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, la decisione 2007/846/CE va abrogata e sostituita con la presente decisione.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Pagine informative su Internet
1. Entro il 1 gennaio 2010 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché gli altri Stati membri e il pubblico possano accedere, per via elettronica, agli elenchi delle strutture e dei laboratori approvati, riconosciuti o altrimenti designati conformemente alle direttive di cui all'allegato I ("riconoscimento"):
a) strutture veterinarie quali definite all'allegato II, capitolo 1;
b) strutture zootecniche quali definite all'allegato II, capitolo 2;
c) laboratori quali definiti all'allegato II, capitolo 3.
2. Le pagine informative su Internet sono elaborate dagli Stati membri conformemente ai formati tipo indicati nell'allegato II, nel rispetto delle prescrizioni supplementari figuranti nell'allegato III.
3. Gli Stati membri aggiornano le pagine informative su Internet per tener conto di nuovi riconoscimenti, ma anche di loro sospensioni o revoche a strutture e laboratori che non soddisfano più le pertinenti disposizioni comunitarie.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle pagine informative.
Art. 2. Abrogazione
La decisione n. 2007/846/CE è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2010.
Art. 3. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
[2] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.
[3] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
[4] GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.
[5] GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.
[6] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
[7] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.
[8] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.
[9] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
[10] GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
[11] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
[12] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[13] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
[14] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
[15] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
[16] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
[17] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
[18] GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
[19] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
[20] GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
[21] GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
[22] GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
[23] GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.
[24] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
[25] GU L 333 del 19.12.2007, pag. 72.
ALLEGATO I
CAPITOLO 1
Legislazione veterinaria
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
CAPITOLO 2
Legislazione zootecnica
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
1. Nell'intestazione delle pagine informative su Internet sono indicati lo Stato membro, nonché la data della versione dell'elenco con il formato gg/mm/aaaa.
2. L'intestazione delle pagine informative su Internet è redatta in lingua inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro.
3. Il numero di riconoscimento o di registrazione assegnato è uno solo per la stessa categoria e l'elenco delle entità segue, nella misura del possibile, un ordine logico.
4. Ogni informazione riguardante le strutture o i laboratori (ad esempio, in caso di sospensione, revoca, ecc.) che gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e al pubblico figurano alla voce "Osservazioni".