§ 1.5.979 - Decisione 12 aprile 2002, n. 279.
Decisione n. 2002/279/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/666/CE e la decisione n. 2001/106/CE relativamente all’adozione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/04/2002
Numero:279


Sommario
Art. 1.      La decisione 2000/666/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La decisione 2001/106/CE è modificata come segue:
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.979 - Decisione 12 aprile 2002, n. 279.

Decisione n. 2002/279/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/666/CE e la decisione n. 2001/106/CE relativamente all’adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri.

(G.U.C.E. 16 aprile 2002, n. L 99).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione, in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/666/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/383/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame.

     (2) Alcuni Stati membri hanno incontrato problemi pratici nell’applicazione delle condizioni d’importazione suddette, in particolare per quanto riguarda le procedure espletate al posto d’ispezione frontaliero, a causa della mancanza di informazioni sugli impianti o centri di quarantena riconosciuti negli altri Stati membri.

     (3) E’ quindi necessario che gli Stati membri compilino e notifichino alla Commissione e agli Stati membri un elenco degli impianti e dei centri di quarantena riconosciuti.

     (4) La decisione 2001/106/CE ha stabilito un modello degli elenchi dei centri di raccolta di animali vivi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati membri nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi. E’ opportuno ampliare il campo d’applicazione di tale decisione in modo da includervi gli impianti o i centri di quarantena riconosciuti per i volatili importati diversi dal pollame.

     (5) Le decisioni 2000/666/CE e 2001/106/CE devono essere modificate in conformità.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione salute e benessere degli animali),

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2000/666/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 2, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All’articolo 2 è aggiunto il punto 5 seguente:

     (Omissis).

     3) All’articolo 3, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

     4) All’articolo 4, paragrafo 2, i termini "non meno di sette giorni e non più di" sono sostituiti dal termine "entro".

     5) L’allegato A della decisione 2000/666/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 2001/106/CE è modificata come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All’allegato I è aggiunto il punto 4 seguente:

     (Omissis).

     3) All’allegato II è aggiunta la sezione IV seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis).