Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/04/2002 |
Numero: | 279 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2000/666/CE è modificata come segue: |
Art. 2. La decisione 2001/106/CE è modificata come segue: |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.979 - Decisione 12 aprile 2002, n. 279.
Decisione n. 2002/279/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/666/CE e la decisione n. 2001/106/CE relativamente all’adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri.
(G.U.C.E. 16 aprile 2002, n. L 99).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Alcuni Stati membri hanno incontrato problemi pratici nell’applicazione delle condizioni d’importazione suddette, in particolare per quanto riguarda le procedure espletate al posto d’ispezione frontaliero, a causa della mancanza di informazioni sugli impianti o centri di quarantena riconosciuti negli altri Stati membri.
(3) E’ quindi necessario che gli Stati membri compilino e notifichino alla Commissione e agli Stati membri un elenco degli impianti e dei centri di quarantena riconosciuti.
(4) La
(5) Le decisioni 2000/666/CE e 2001/106/CE devono essere modificate in conformità.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione salute e benessere degli animali),
ha adottato la presente decisione:
La
1) All’articolo 2, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All’articolo 2 è aggiunto il punto 5 seguente:
(Omissis).
3) All’articolo 3, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:
(Omissis).
4) All’articolo 4, paragrafo 2, i termini "non meno di sette giorni e non più di" sono sostituiti dal termine "entro".
5) L’allegato A della
La
1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All’allegato I è aggiunto il punto 4 seguente:
(Omissis).
3) All’allegato II è aggiunta la sezione IV seguente:
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis).