Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 24/01/2001 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.A56 - Decisione 24 gennaio 2001, n. 106. [1]
Decisione n. 2001/106/CE della Commissione che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con varie disposizioni della normativa veterinaria comunitaria nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione. Testo rilevante ai fini del SEE. [2]
(G.U.C.E. 9 febbraio 2001, n. L 39).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(2) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.
(3) Gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.
(4) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.
(5) E’ necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso ad elenchi aggiornati in tutta la Comunità.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo:
Inforvetcec.eu.int.
Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell'allegato II.
La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della
2. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della
3. Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della
4. Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e della
Allegato II [5]
Ogni elenco è preceduto da una delle seguenti intestazioni, che comprendono il numero dell'elenco, la definizione delle unità di cui trattasi, il codice ISO dello Stato membro e la data di compilazione dell'elenco (giorno/mese/anno). Le unità sono elencate secondo il numero progressivo di riconoscimento o di registrazione rispettando i formati modello che figurano nel presente allegato.
I. Centri di raccolta
a)
- Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina (
- . . (codice ISO dello Stato membro)
- . . /. . /. . . . (data della versione)
Codice ISO |
Numero di riconoscimento |
Nome del centro di raccolta |
Indirizzo del centro di raccolta |
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail |
Specie |
b)
- Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali della specie suina (
- . . (codice ISO dello Stato membro)
- . . /. . /. . . . (data della versione)
Codice ISO |
Numero di riconoscimento |
Nome del centro di raccolta dello sperma |
Indirizzo del centro di raccolta dello sperma |
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail |
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Titolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[4] Punto aggiunto dall'art. 2 della
[5] Allegato così modificato dall’art. 1 della