§ 1.5.A56 - Decisione 24 gennaio 2001, n. 106.
Decisione n. 2001/106/CE della Commissione che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/01/2001
Numero:106


Sommario
Art. 1.      Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A56 - Decisione 24 gennaio 2001, n. 106. [1]

Decisione n. 2001/106/CE della Commissione che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con varie disposizioni della normativa veterinaria comunitaria nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione. Testo rilevante ai fini del SEE. [2]

(G.U.C.E. 9 febbraio 2001, n. L 39).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/25/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

     vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

     vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7,

     vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, modificata da ultimo dalla decisione 1999/608/CE, del 10 settembre 1999, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri di raccolta riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

     (2) Gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici delle specie bovina e suina sono autorizzati se si effettuano a partire da centri riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati.

     (3) Gli scambi intracomunitari di embrioni ed ovuli di bovini sono autorizzati se sono stati raccolti, trattati e conservati da gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui operano.

     (4) Ogni Stato membro deve inviare alla Commissione e agli altri Stati membri gli elenchi dei centri di raccolta degli animali, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta degli embrioni riconosciuti nel suo territorio.

     (5) E’ necessario armonizzare il modello di tali elenchi e le modalità di trasmissione degli stessi in modo da consentire un agevole accesso ad elenchi aggiornati in tutta la Comunità.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli elenchi delle unità riportate nell'allegato I sono trasmessi alla Commissione in formato Word 97 (o versione precedente), Excel 97 (o versione precedente) o pdf al seguente indirizzo:

     Inforvetcec.eu.int.

     Gli elenchi sono redatti rispettando i formati modello che figurano nell'allegato II.

     La Commissione notifica agli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente, ogni modifica di formato o cambiamento di destinazione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

     1. Centri di raccolta autorizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 91/68/CEE.

     2. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE [3].

     3. Gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/556/CEE.

     4. Impianti o centri di quarantena riconosciuti per i volatili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 92/65/CEE e della decisione 2000/666/CE [4].

 

 

Allegato II [5]

     Ogni elenco è preceduto da una delle seguenti intestazioni, che comprendono il numero dell'elenco, la definizione delle unità di cui trattasi, il codice ISO dello Stato membro e la data di compilazione dell'elenco (giorno/mese/anno). Le unità sono elencate secondo il numero progressivo di riconoscimento o di registrazione rispettando i formati modello che figurano nel presente allegato.

     I. Centri di raccolta

     a)

     - Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina (direttiva 64/432/CEE), equina (direttiva 90/426/CEE), ovina e caprina (direttiva 91/68/CEE)

     - . . (codice ISO dello Stato membro)

     - . . /. . /. . . . (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta

Indirizzo del centro di raccolta

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

Specie

 

     b)

     - Elenco dei centri di raccolta riconosciuti per gli scambi intracomunitari di animali della specie suina (direttiva 64/432/CEE)

     - . . (codice ISO dello Stato membro)

     - . . /. . /. . . . (data della versione)

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome del centro di raccolta dello sperma

Indirizzo del centro di raccolta dello sperma

Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della Decisione n. 2007/846/CE.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 2 della decisione n. 2002/279/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/252/CE.

[4] Punto aggiunto dall'art. 2 della decisione n. 2002/279/CE.

[5] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/252/CE.