Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 05/01/2006 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.6.1289 - Decisione 5 gennaio 2006, n. 16.
Decisione n. 2006/16/CE della Commissione che modifica l’allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l’allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 17 gennaio 2006, n. L 11).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La Commissione ha pertanto adottato la
(3) Si sono tuttavia verificati problemi con le importazioni di sperma bovino dai paesi terzi a causa della mancanza o dell’inesattezza delle informazioni nell’allegato B della
(4) Per far sì che gli operatori economici possano adeguarsi alle nuove condizioni definite nella presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale, a determinate condizioni, possano autorizzarsi le importazioni nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina che soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario applicabile prima della data di attuazione della presente decisione.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato B della
L’allegato II della
Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:
a) soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della
b) sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
L’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della
«L’autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l’animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l’animale risultante positivo non viene allontanato.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Modelli di certificati veterinari per le importazioni
PARTE 1
SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE
Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della
(Omissis)
PARTE 2
SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO
Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1o gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla
(Omissis)»